Rimane da scrutinare la domanda di risarcimento dei danni proposta con il ricorso introduttivo e, alla luce dell’intervenuta esecuzione di tutta la fornitura, dettagliata con i motivi aggiunti.
Parte ricorrente domanda, in principalità, che il contratto stipulato tra Genova Parcheggi S.p.a. e Controinteressata S.p.a. sia dichiarato inefficace in via retroattiva, onde consentire l’indizione di una gara per la fornitura in questione.
La domanda deve essere accolta, ricorrendo nella fattispecie un’ipotesi di violazione grave ex art. 120, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., concretizzatasi nell’aver disposto l’affidamento della fornitura in questione con procedura negoziata senza bando al di fuori dei casi consentiti dalla legge, violazione che ha determinato l’omessa pubblicazione del prescritto bando.
Va soggiunto che la stazione appaltante non ha attivato la particolare procedura di trasparenza prevista dal quinto comma del citato art. 20 e che non si riscontra la sussistenza delle esigenze imperative che, come previsto dal secondo comma, consentirebbero il mantenimento dell’efficacia del contratto nonostante la grave violazione.
Le esigenze tecniche rappresentate dalla difesa dell’amministrazione si traducono, infatti, in problemi di interoperatività tra le apparecchiature già installate e i parcometri che potrebbero essere forniti da altra impresa: trattasi di inconvenienti che possono verificarsi in tutti i casi di forniture caratterizzate da un pur lieve grado di complessità tecnologica i quali, di per sé, non possono tuttavia giustificare la scelta di prescindere dal ricorso al mercato.
Neppure può ritenersi che il mancato mantenimento delle apparecchiature attualmente destinate al pagamento della sosta possa pregiudicare un interesse pubblico di carattere generale, tanto più che, come si è già avuto modo di sottolineare, l’installazione delle medesime era stata attuata in via sperimentale per un periodo di un anno.
Rileva, inoltre, la posizione della controinteressata che, nel momento in cui ha proceduto alla fornitura e installazione dei nuovi parcometri, era a conoscenza del pronunciamento del Consiglio di Stato inerente l’illegittimità della gara precedentemente espletata e, pertanto, non poteva oggettivamente ritenersi in buona fede.
Infine, l’interesse dichiarato dalla ricorrente per l’espletamento di una nuova gara relativa alla fornitura in questione e, dall’altro lato, la gravità della condotta della stazione appaltante (che ha scientemente perseverato nel proprio comportamento contra legem, nonostante l’esito ineluttabile del ricorso straordinario), costituiscono fattori che determinano la retroattività della declaratoria di inefficacia.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento