IL NUOVO PIGNORAMENTO PRESSO TERZIMaggioli Editore – Novità Febbraio 2013 |
Tratto dal libro “Il nuovo pignoramento presso terzi” scritto dall’Avvocato Bruno Cirillo
L’accertamento dell’obbligo del terzo e la nuova disciplina introdotta con la legge n. 228 del 24.12.12. Continua la riforma del processo civile introdotta dalla legge n. 69/2009?
La disciplina relativa all’accertamento dell’obbligo del terzo è stata modificata dal legislatore con il recentissimo intervento riformatore contenuto nella legge di stabilità per il 2013 (l. n. 228 del 24.12.12); intervento che persegue lo scopo di velocizzare la procedura esecutiva, a tutto vantaggio del creditore procedente che, troppo spesso, vede vanificare le proprie ragioni di credito.
Nel dettaglio, il nuovo art. 548 c.p.c., in radicale modifica del previgente sistema, sotto la rubrica di “mancata dichiarazione del terzo” dispone che se il pignoramento riguarda i crediti di cui all’art. 545, terzo e quarto comma (1), quando il terzo non compare all’udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli artt. 552 e 553 (comma 1).
Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un’udienza successiva. L’ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma (comma 2).
Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all’art. 617, primo comma (2), l’ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore (comma 3).
E’ evidente che, considerata la novità dell’intervento, ancora non è dato rintracciare giurisprudenza sul punto né valutazioni critiche e/o interpretative da parte della dottrina.
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In ogni caso, appare opportuno esprimere qualche breve considerazione, in attesa di constatare l’impatto, e, quindi, gli effetti, che le modifiche descritte avranno – nel concreto – sulle procedure esecutive.
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In primo luogo, è evidente che, nell’intento di velocizzare la procedura esecutiva, il legislatore ha introdotto il principio di non contestazione, prevedendo che la mancata dichiarazione del terzo cristallizza il credito pignorato nei termini indicati dal creditore procedente, naturalmente ai fini del procedimento in corso.
Al terzo rimane solo la possibilità dell’opposizione ex art. 617, comma 1, c.p.c. al fine di impugnare l’ordinanza di assegnazione, ma può solo provare di non averne avuto tempestiva conoscenza (alternativamente per irregolarità della notificazione, per caso fortuito, per forza maggiore).
In secondo luogo, emerge che scompare del tutto la figura del debitore esecutato, ciò che conferma quella dottrina minoritaria, la quale riteneva che il debitore, nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, ex art 548 c.p.c. ante modifica, non fosse litisconsorte necessario, considerato che era estraneo rispetto all’oggetto del processo ed agli effetti della sentenza e che non avrebbe potuto mai avere interesse, nell’ambito di quel giudizio, ad una contestazione negativa della sussistenza di un diritto di credito che faceva parte del suo patrimonio.
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Inoltre, il nuovo art. 549 c.p.c. disciplina l’eventuale ricorrenza di contestazioni intorno alla dichiarazione del terzo.
In particolare, se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell’esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. L’ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’art. 617 c.p.c.
Dalla lettura della neo-introdotta disposizione normativa, emerge l’informalità che caratterizza questa fase di risoluzione delle contestazioni.
Infatti, è soltanto previsto che il giudice le risolve a seguito dei “necessari” accertamenti.
Solo la prassi operativa dei Tribunali potrà dire che cosa si intenderà per “necessari accertamenti”, cioè il grado di approfondimento che il giudice riterrà opportuno al fine di dirimere le eventuali questioni sorte e le eventuali eccezioni che possono essere formulate in questa fase.
Altra differenza notevole che balza immediatamente agli occhi riguarda la forma del provvedimento.
Mentre, invero, l’art. 549 c.p.c. ante modifica faceva espresso riferimento alla “sentenza”, la nuova formulazione chiarisce che il giudice risolve le contestazioni con “ordinanza”, impugnabile nelle forme e nei termini del più volte menzionato art. 617 c.p.c., con l’ulteriore effetto che il provvedimento in parola sarà assoggettato alle regole previste per i provvedimenti che hanno la forma dell’ordinanza.
In ogni caso risulta evidente che in tema di accertamento dell’obbligo del terzo i poteri del giudice dell’esecuzione, se possibile, sono stati ulteriormente rafforzati consentendo allo stesso, in caso di contestazione in ordine alla dichiarazione del terzo, di procedere ex officio ai necessari accertamenti; saltando così tutta la fase istruttoria caratteristica del giudizio di cognizione ordinaria di cui al II libro del codice di procedura civile. Equiparando, se ci è consentito, il giudizio relativo all’accertamento dell’obbligo del terzo al giudizio di cognizione sommaria di cui al nuovo art. 702 bis c.p.c. e, in particolare, al V comma dell’art. 702 ter c.p.c..
A parere di chi scrive, infatti, non vi è dubbio che il riferimento ai necessari accertamenti, in ogni caso, ha equiparato il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo al giudizio di cognizione sommaria, ex art. 702 bis, semplificando la struttura dell’istruzione. A tal fine si riporta quanto previsto al V comma dell’articolo 702 ter nella parte in cui “ il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande”. Salutiamo con favore tale fondamentale semplificazione (nel 2009 nel pubblicare il Manuale sul recupero dei crediti parlavamo di un “abuso del contraddittorio”) anche nella controversia relativa all’obbligo del terzo, sperando che almeno questa riforma abbia maggior fortuna di quella introdotta dalla legge n. 69/2009 che ci risulta ad oggi (ma speriamo di sbagliarci) poco applicata.
Avv. BRUNO CIRILLO
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(1) Giova rammentare che i commi 3 e 4 dell’art. 545 c.p.c. rispettivamente dispongono: Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal Presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato (comma 3). Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito (comma 4).
(2) L’art. 617 c.p.c., al primo comma, stabilisce che le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato nell’art. 480, terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
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