La Corte di Cassazione con sentenza del 28 febbraio 2013 n. 9724 ha affermato che trascurare una persona diversamente abile può costituire reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p.
Tale norma (Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli) punisce chiunque maltratti una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia , o per l’esercizio di una professione o di un’arte.
L’oggetto della tutela penale nel reato de quo non è rappresentato soltanto dall’interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti, ma anche dalla tutela dell’incolumità fisica e psichica delle persone indicare nella norma, interessate al rispetto integrale della loro personalità e delle loro potenzialità.
Il caso esaminato riguarda un giovane uomo portatore di sindrome down affidato all’assistenza, vigilanza e cura di una donna.
Il Tribunale di primo grado nel 2007 condanna la donna per maltrattamenti commessi in pregiudizio dell’uomo.
La Corte di Appello nel 2012 conferma in punto di responsabilità la decisione di primo grado, rilevando che la badante sottoponeva in modo consapevole e continuativo il giovane ad umiliazioni, determinando un palese stato di turbamento e sofferenza nella sua persona.
Ciò emergeva chiaramente dalle attendibili testimonianze del denunciante fratello della vittima che, direttamente e indirettamente (attraverso notizie di conferma dei vicini di casa) aveva potuto constatare le condizioni in cui si presentava il familiare, visibilmente malcurato, triste e dimesso.
Determinanti anche le testimonianze di una donna abitante nello stesso stabile del giovane e legata a lui da risalente amicizia e affetto, e del titolare di un esercizio commerciale che l’uomo e la sua badante erano soliti frequentare: entrambi confermano l’atteggiamento rude e incurante della badante nei confronti del giovane, che teneva un contegno mortificato e si presentava poco curato nella persona.
Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore della donna, lamentando in particolare che i giudici di merito non avevano verificato attentamente l’atteggiamento psicologico con cui la donna aveva svolto le proprie mansioni di badante.
Secondo la difesa “ In realtà, all’imputata può muoversi unicamente il rilievo, avulso da ogni volontarietà di segno penale, di incolpevole inadeguatezza ovvero di inidoneità ad espletare il peculiare compito di assistere ed accudire una persona portatrice dei problemi anche di comunicazione verbale connessi alla sindrome di down da cui è affetto”. Ciò sull’assunto che il dolo nel delitto di maltrattamenti punito ex art. 572 c.p. richiede la sussistenza di uno specifico programma criminoso diretto a sottoporre la vittima ad un regime di vita vessatorio, che ha per obiettivo finale ed unificante la mortificazione sistematizzata della personalità del soggetto passivo.
La continuità temporale della condotta, e cioè l’abitualità, sarebbe, seguendo questa interpretazione, elemento indispensabile per la configurabilità del reato de quo.
La sesta sezione penale della Suprema Corte afferma, invece, che i giudici di merito hanno esaminato in maniera adeguata l’elemento soggettivo del reato in questione, e cioè il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo abituale, instaurando un sistema di sopraffazioni e di vessazioni che ne hanno avvilito la personalità.
La S.C. inoltre precisa che il reato di maltrattamenti si consuma non soltanto attraverso azioni, ma anche mediante “ fatti omissivi di deliberata indifferenza verso elementari bisogni esistenziali e affettivi di una persona disabile. Indifferenza espressa con dissimulata severità e fonte di inutile mortificazione, tali da incidere, non meno di gesti reale violenza, sulla qualità della vita della persona offesa”.
Dunque, non si può parlare in alcun modo di una semplice incolpevole inadeguatezza professionale della donna, non richiedendo, peraltro, le esigenze di vita ed i bisogni di socialità ed affettività di una persona portatrice della sindrome di down una specifica professionalità, ma soltanto buon senso, una comune sensibilità e un doveroso rispetto per una persona diversamente abile.
Secondo i giudici di Piazza Cavour la donna è responsabile dei maltrattamenti nei confronti del giovane affidato alle sue cure, reato tuttavia dichiarato estinto per prescrizione.
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