Mancato pagamento del compenso per prestazioni professionali e foro competente (Cass. n. 6096/2013)

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CASSA INTEGRAZIONE E LICENZIAMENTO DOPO LA RIFORMA

Maggioli Editore – Novità Febbraio 2013

 

  

Massima

Il compenso per prestazioni professionali, che non sia stato convenzionalmente pattuito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale. Ne deriva che il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l’obbligazione deve essere individuato, in base all’art. 1182, ultimo comma, c.c., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo.

 

 

1. Questione

E’ stato presentato decreto ingiuntivo, con il quale si chiedeva di pagare i compensi professionali spettanti all’avvocato, a seguito dell’attività prestata in occasione di una transazione. Il decreto ingiuntivo è stato accolto, cui è stato opposto. L’opponente chiedeva il  revocarsi del decreto ingiuntivo ed il dichiararsi infondata la pretesa avversaria. Inoltre, l’opponente eccepiva inoltre l’incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Acireale, essendo competente quello di Catania. Il Giudice di Pace di Acireale confermava il Decreto ingiuntivo. La società formulava appello, riproponendo l’eccezione di incompetenza territoriale; la violazione della Legge Professionale n. 578 del 1933, art. 68; l’inosservanza dell’onere della prova dell’attività svolta da parte del professionista. Tale appello è stato rigettato; di conseguenza veniva proposto ricorso per cassazione. La cassazione ha ritenuto che fosse  competente per territorio è il Giudice di Pace di Catania, basandosi sul principio consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito, il quale stabilisce che il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale; ne consegue che il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l’obbligazione (art. 20 c.p.c., seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell’art. 1182 c.c., u.c., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo.

 

2. Foro competente e mancato pagamento di prestazioni professionali

Costituisce obbligazione pecuniaria soltanto il debito che sia sorto originariamente come tale, avente ad oggetto, cioè, fin dalla sua costituzione, la prestazione di una determinata somma di danaro, ed il cui ammontare sia, quindi, già fissato al momento in cui l’obbligazione sia venuta in essere. Ne deriva che costituisce obbligazione pecuniaria, da adempiere, ai sensi dell’art. 1182 c.c., comma 3, al domicilio del creditore al tempo della scadenza, l’obbligazione derivante da titolo negoziale o giudiziale in cui questo ne abbia stabilito la misura e la scadenza, mentre qualora tale determinazione non sia stata eseguita ab origine dal titolo, l’obbligazione deve essere adempiuta, salvo diversa pattuizione, al domicilio del debitore ai sensi dell’ult. comma della norma sopra indicata, non trattandosi di credito liquido ed esigibile (Cass. 28.3.2001 n. 4511; Cass. 25.3.1997, n. 2591; Cass. 9.12.1995 n. 12629, Cass. 17.11.72 n. 3422, 26.1.72 n. 183, 24.4.71 n. 1189).

Invero, il fondamento della norma (art. 1182, comma 3, c.c.) che fissa al domicilio del creditore l’adempimento delle obbligazioni che hanno per oggetto somme liquide ed esigibili sta nel fatto che il debitore è in grado di sapere con certezza, fin dal momento in cui l’obbligazione è venuta in essere, non solo se la prestazione è dovuta, ma anche il termine del pagamento ed il suo ammontare; con la conseguenza che, negli altri casi, riprende la regola generale che stabilisce il principio che l’obbligazione deve considerarsi querable.

Poichè l’ammontare e la scadenza dell’obbligazione avente ad oggetto il pagamento di compensi professionali non sono determinati, di norma, dalla convenzione con la quale sia stato conferito l’incarico, ma possono essere stabiliti successivamente solo alla stregua dell’attività posta in essere concretamente dal professionista, dopo cioè che questa sia stata prestata, la relativa obbligazione non costituisce obbligazione pecuniaria liquida ed esigibile, ai sensi dell’art. 1182 c.c., comma 3, e non deve essere eseguita al domicilio del creditore, ma a quello del debitore. Ne consegue che, nella specie, per l’emissione del decreto ingiuntivo non era competente il foro di Salerno, adito nell’erroneo presupposto che l’obbligazione fosse eseguibile al domicilio del creditore, non trattandosi di obbligazione liquida ed esigibile.

Va quindi, affermato il seguente principio di diritto: “Il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale; perciò il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l’obbligazione (art. 20 c.p.c.) va individuato, ai sensi dell’art. 1182 c.c., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo” (Cass. 28.3.2001 n. 4511; Cass. 25.3.1997, n. 2591; Cass. 9. 12.1995 n. 12629).

 

3. Rassegna giurisprudenziale

In merito alla competenza territoriale, stante quanto disposto dall’art. 20 c.p.c., per “obbligazione dedotta in giudizio”, deve intendersi, in caso di inadempimento, l’obbligazione originaria rimasta inadempiuta od inesattamente adempiuta e, non viceversa, l’obbligazione risarcitoria sostitutiva (Trib. Monza, Sez. I, 09/07/2012).

Ai fini della determinazione della competenza territoriale in ipotesi di azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, per obbligazione dedotta in giudizio, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., deve intendersi quella originaria rimasta inadempiuta e non già quella derivata e sostitutiva. Qualora, dunque, sia giudizialmente dedotto l’inadempimento della controparte per mancata consegna della merce, a cura della parte venditrice presso la sede del compratore, nel termine convenuto, il forum destinatae solutionis deve individuarsi in quello del Giudice del luogo ove ha sede il compratore medesimo (Trib. Bologna, Sez. II, 19/06/2012).

Per il combinato disposto dell’art. 20 c.p.c. e dell’art. 1182 c.c., ai fini della determinazione della competenza per territorio, assume rilievo solo il luogo in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l’obbligazione dedotta in giudizio al momento della scadenza, mentre il successivo mutamento di tale luogo per ragioni unilaterali del creditore non incide sul criterio di collegamento, soltanto consentendo al debitore di pagare efficacemente nel nuovo luogo qualora questo gli sia stato indicato dalla parte. Conseguentemente, qualora il creditore ceda il proprio credito pecuniario, tale cessione è idonea a produrre lo spostamento del luogo dove deve essere adempiuta l’obbligazione e cioè in favore del domicilio o della sede del cessionario, solo se la cessione, oltre ad essere comunicata al debitore, avvenga prima che il credito sia venuto a scadenza: in caso contrario la cessione del credito non opera alcuno spostamento del luogo di adempimento (Trib. Milano, Sez. XII, 16/04/2012).

Al fine di derogare al criterio del foro destinatae solutionis di cui agli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3, c.c., è necessario ravvisare la chiara volontà delle parti di stabilire tale modalità di pagamento come esclusiva, con rinuncia della parte venditrice ad avvalersi del foro di cui al terzo comma dell’art. 1182 c.c. (Trib. Milano, Sez. VII, 12/04/2012).

In virtù del combinato disposto tra gli art. 20 c.p.c., disciplinante il criterio alternativo del luogo ove deve eseguirsi l’obbligazione e l’art. 1182, comma 3° c.c., che prevede, quale luogo della prestazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, il domicilio del creditore, la domanda avente ad oggetto un’obbligazione pecuniaria può essere proposta innanzi al giudice del luogo del domicilio del creditore e quindi, nel caso di specie, è stata correttamente azionata innanzi al giudice della sede dall’Impresa opposta (Trib. Trieste, 14/12/2011).

Per la determinazione della competenza territoriale per le controversie in materia di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, ai sensi dell’art. 20 c.p.c. assume rilievo l’obbligazione originaria e primaria, non quella derivata e sostitutiva (Trib. Piacenza, 11/10/2011).

 

 

Rocchina Staiano
Dottore di ricerca; Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

Sentenza collegata

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Staiano Rocchina

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