È irricevibile l’impugnativa avverso l’aggiudicazione definitiva dell’appalto
la tardiva impugnazione dell’aggiudicazione ha reso intangibile l’affidamento dell’appalto all’impresa controinteressata
è conseguentemente inammissibile, ai sensi degli artt. 121-ss. cod. proc. amm., la domanda di caducazione del contratto e di accertamento del diritto al subentro, rivestendo carattere pregiudiziale il previo annullamento da parte del giudice del provvedimento di aggiudicazione.
L’irricevibilità dell’impugnativa comporta la reiezione della domanda di risarcimento del danno per equivalente, alla luce dei principi recentemente espressi dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., per tutte: Cons. Stato, Ad. plen., 23 marzo 2011 n. 3, alla cui ampia motivazione si rinvia) e da questa stessa Sezione in relazione a vicende affini (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. I, 22 marzo 2011 n. 442; Id., sez. I, 17 maggio 2011 n. 745, quest’ultima confermata in appello da Cons. Stato, sez. VI, 28 marzo 2012 n. 1849).
In particolare, trova applicazione la regola della non risarcibilità dei danni evitabili con la tempestiva impugnazione del provvedimento lesivo, oggi sancita dall’art. 30, terzo comma, cod. proc. amm., ricognitiva di principi già evincibili dal secondo comma dell’art. 1227 cod. civ.: tale opzione valorizza il ruolo rivestito, nella valutazione relativa al comportamento complessivo delle parti, dalla diligenza nell’attivare i mezzi offerti dal sistema per far valere la protezione di quel bene della vita cui risulta funzionale l’interesse alla legittimità dell’azione amministrativa.
Nel caso di specie, la tardiva impugnazione dell’aggiudicazione ha reso intangibile l’affidamento dell’appalto all’impresa controinteressata e, quindi, è a tale negligente condotta che va innanzitutto imputato il danno lamentato, poiché il ritardo nella rituale notifica del ricorso ha determinato l’irrecuperabilità di quel bene della vita che si assume illegittimamente sottratto.
Del resto, l’istanza di sospensiva proposta dall’odierna ricorrente è stata rigettata, nella camera di consiglio del 22 settembre 2011, proprio sull’esplicito rilievo della fondatezza delle eccezioni di rito sollevate dalle parti resistenti.
In conclusione, è respinta la domanda di risarcimento del danno.
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