Spetta al Tar Lazio conoscere del ricorso proposto da un Comune avverso il provvedimento con cui il ministero dell’interno irroga le sanzioni per violazione degli obblighi derivanti dal cosiddetto “patto di stabilità interno”.
Questo è quanto afferma il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale nell’Adunanza Plenaria n. 6 del 02/04/2013.
Il Comune di Messina ha impugnato dinanzi alla sezione di Catania del Tar Sicilia il decreto del dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell’interno del 26 luglio 2012, con il quale sono state irrogate le sanzioni di cui all’art. 7 del dlgs 6 settembre 2011, n. 149, ai comuni inadempienti agli obblighi rivenienti dal patto di stabilità relativo all’anno 2011.
Il Tar della Sicilia, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha accolto l’istanza incidentale di sospensiva formulata dal comune ricorrente. Avverso detta ordinanza insorgono i ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze sostenendo che fosse competente il Tar Lazio
Secondo i giudici di Palazzo Spada è competente il Tar Lazio a conoscere del ricorso proposto dal Comune di Messina in quanto il medesimo atto determina effetti diretti sia sul complessivo equilibrio finanziario dello stato che sulle finanze dei comuni.
I giudici ricordano come la stessa esistenza del patto di stabilità interno deriva dagli impegni che lo stato italiano ha assunto in sede europea per la riduzione e il contenimento del debito pubblico. Impegni la cui violazione espone a sua volta l’Italia a conseguenze e sanzioni sul piano comunitario indipendentemente dall’ascrivibilità della violazione stessa alle regioni o ad altre articolazioni territoriali interne.
Al rispetto di tale impegno comunitario sono chiamati a concorrere anche le regioni e gli enti locali.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento