La dispensa dal servizio per scarso rendimento dei dipendenti pubblici può essere disposta non solo in base ad una valutazione negativa sulla qualità delle prestazioni, ma anche in base ad elementi di ordine qualitativo, quali l’ordine, la disciplina, il senso di responsabilità, i quali concorrono ad integrare il giudizio sulla personalità del dipendente, senza alterare la natura non disciplinare del provvedimento.
Questo è quanto afferma il TAR Sicilia Catania, sez. III sentenza 26 aprile 2013 n. 1214.
E’ legittimo il provvedimento con il quale il Ministero della Giustizia ha disposto la dispensa dal servizio per scarso rendimento, ex art. 129, D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (T.U. impiegati civili dello Stato), di un agente della polizia penitenziaria, motivato con riferimento all’atteggiamento di negligenza e di superficialità nello svolgimento dell’attività lavorativa dell’interessato, che nonostante gli inviti a modificare in positivo la propria condotta lavorativa ha continuato a mostrare un atteggiamento scarsamente collaborativo e rispettoso, creando così disfunzioni e disservizi all’organizzazione interna, tanto da indurre la Direzione a confermare il giudizio negativo sul servizio svolto, indice di scarso rendimento.
In tal caso, infatti, in ragione dell’evidente scarso attaccamento al lavoro dell’interessato, valutato con il giudizio di “mediocre”, del disamore per la propria attività lavorativa – il che contribuisce ad accrescere nell’opinione pubblica la convinzione di una sorta di impunità degli operatori al servizio dello Stato – devono ritenersi sussistenti tutti gli elementi necessari per la declaratoria della dispensa dall’impiego del dipendente il quale formalmente ammonito a rivedere il proprio modus agendi e a conformarlo ai principi informatori del Corpo in armonia al giuramento solenne pronunciato all’atto della immissione nei ruoli della polizia penitenziaria, nulla ha fatto in tal senso, inducendo l’Amministrazione ad attivare il procedimento per la dispensa ex art. 129 D.P.R. n. 3/1957.
Ha osservato , in particolare, la sentenza in rassegna che, in sede di adozione della misura anzidetta, la valutazione oggettiva del comportamento del dipendente, in relazione all’andamento del servizio, ben può essere condotta prendendo in considerazione fatti che, a prescindere dalla loro rilevanza in sede disciplinare, siano nondimeno idonei, globalmente considerati a denotare l’insufficiente rendimento del dipendente ed a consentire all’amministrazione un giudizio negativo sull’attività da questi svolta.
Nel caso di specie per un triennio consecutivo il dipendente era stato costantemente classificato “mediocre”. Lo stesso aveva realizzato un rilevante numero di giorni di assenza per malattia ed era stato, in relazione al proprio comportamento in servizio, ammonito al fine di normalizzare il suo rendimento in servizio, tutto ciò senza apprezzabili risultati.
Ha osservato la sentenza in rassegna che, in base al descritto quadro, l’Amministrazione si era legittimamente determinata a risolvere il rapporto d’impiego valutando negativamente la capacità del dipendente di soddisfare le esigenze del servizio e ciò indipendentemente dalla sussistenza di violazioni disciplinari commesse.
Invero non è necessario ai fini dell’adozione della contestata dispensa dal servizio, un curriculum disciplinare particolarmente corposo, ma è sufficiente che sussistano dei fatti inequivocabili che attestino l’incapacità dell’impiegato di fornire un livello normale di rendimento.
Tali fatti sono rappresentanti dagli elementi sopra indicati e cioè dai reiterati giudizi di “mediocrità” nello svolgimento del servizio, peraltro mai impugnati dall’interessato ( ad esclusione di quello riportato nel 2010 impugnato con il primo ricorso per motivi aggiunti già oggetto di esame) e dalla ripetitività dei comportamenti negativi, nonostante le ammonizioni e gli inviti rivolti al dipendente a modificare i propri atteggiamenti.
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