La fideiussione e la solidarietà passiva
La ratio di un negozio giuridico come la fideiussione richiede necessariamente un’analisi esemplificativa per mezzo della quale sia possibile trovare una sua collocazione; nello specifico in questa sede ci occuperemo della solidarietà passiva.
La solidarietà passiva è una situazione giuridica nella quale troviamo una pluralità di debitori (es. A, B, C, D) che devono eseguire la stessa prestazione, adempiere la stessa obbligazione nei confronti del medesimo creditore (X); ciò dà origine alla c.d. responsabilità solidale.
Inoltre è possibile constatare come si tratti di una situazione completamente a vantaggio del creditore, che può decidere nei confronti di quale debitore soddisfarsi per l’intero; quindi se uno dei debitori (es. A) dovesse decidere di sua iniziativa, o su intimazione del creditore, di eseguire interamente la prestazione allora l’obbligazione si estinguerebbe e il debitore adempiente acquisirebbe così il diritto di esercitare un’azione di regresso nei confronti degli altri codebitori (B, C, D), solidalmente responsabili, per conseguire un risarcimento del danno pari ad una quota ripartita tra loro.
La fideiussione si identifica con il ruolo assunto dal debitore A, infatti l’art. 1936 c.c. dice che “è fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui”.
Occupiamoci ora di un’applicazione pratica dell’istituto basata sul fenomeno del decentramento produttivo.
La fideiussione ex lege nella somministrazione professionale di lavoro altrui
La somministrazione professionale di lavoro altrui è un istituto giuslavoristico di utilizzazione indiretta del lavoro, disciplinato dal Dlgs. 276/2003 (“Legge Biagi”); esso si basa su tre soggetti giuridici principali: il somministratore, l’utilizzatore e il lavoratore somministrato.
Molto brevemente e sinteticamente descriviamo ciò che avviene in una situazione di somministrazione data dal fenomeno del decentramento produttivo: il somministratore e l’utilizzatore stipulano un contratto commerciale, il contratto di somministrazione, con il quale il primo si obbliga a somministrare lavoratori subordinati al secondo verso il rimborso degli oneri previdenziali e assicurativi sostenuti; il contratto di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.), invece, è stipulato tra il somministratore-datore di lavoro e il lavoratore.
Quello che ci interessa sottolineare è la situazione giuridica che viene a configurarsi in relazione all’obbligazione di corrispondere la retribuzione e di versare gli oneri previdenziali in favore del lavoratore somministrato: sotto il profilo giuridico-formale l’adempimento spetterebbe al somministratore in quanto datore di lavoro ex art. 2094 c.c., mentre sotto quello giuridico-sostanziale l’adempimento spetterebbe all’utilizzatore in quanto unico beneficiario della prestazione lavorativa.
Anche in questo caso si verifica una solidarietà passiva con il somministratore e l’utilizzatore obbligati ad adempiere la stessa obbligazione nei confronti del lavoratore somministrato; se quindi il somministratore-datore di lavoro adempiesse per l’intero l’obbligazione nei confronti del lavoratore, acquisirebbe la titolarità di esercitare l’azione di regresso contro l’utilizzatore a titolo risarcitorio.
Si parla in questo caso di “fideiussione ex lege” in quanto disciplinata normativamente dal Dlgs. 276/2003.
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