Il Tribunale di Torino recepisce l’orientamento giurisprudenziale in base al quale non è colpevole l’imprenditore che omette il versamento dell’IVA a causa dell’illiquidità involontaria dell’impresa.
La grave crisi economica mondiale trova un nuovo recepimento nelle aule di giustizia italiane, dopo i precedenti milanesi (Sezione GIP, n. 2236/12 depositata l’1.10.2012) e fiorentini (GUP Firenze, 27 luglio 2012).
È quanto ha deciso, in due sentenze pronunciate in data 13.5.2013 e destinate a diventare le “gemelle” subalpine, il Tribunale di Torino, Sezione distaccata di Chivasso, in relazione all’accusa di omesso versamento dell’IVA ex art. 10 ter d.lgs. 74/2000, relativamente alle annualità 2005 e 2006.
Nel corso dell’istruttoria, la difesa dell’imprenditore ha dimostrato che il mancato versamento fu dovuto alla crisi del principale cliente, il quale omettendo i pagamenti determinava un grave stato di illiquidità involontaria.
La puntuale compilazione delle dichiarazioni IVA annuali, con cui l’imprenditore si riconosceva debitore nei confronti dell’Erario, unitamente alla prova della grave difficoltà economica dell’azienda hanno consentito all’imputato di vedersi assolvere.
Una decisione che riconosce come il mancato incasso delle somme dovute a titolo di IVA, e di cui l’imprenditore avrebbe la mera detenzione temporanea, incida sull’elemento soggettivo dell’agente, il quale omette i versamenti non già animato dal dolo di evadere, quanto piuttosto dall’impossibilità di adempiere.
La tesi evidentemente ha convinto anche la Procura delle Repubblica che ha richiesto l’assoluzione dell’imputato.
Si tratta dunque di sentenze che ampliano lo spiraglio aperto dalle precedenti decisioni, posto che sempre più spesso la giurisprudenza di merito si mostra comprensiva nei confronti della grave situazione economica.
Si attende di conoscere le motivazioni delle sentenze per meglio comprendere i fondamenti di diritto richiamati dal Giudice piemontese.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento