Il Comune, dovrà verificare il possesso dei requisiti in capo all’odierna ricorrente e procedere, ove sussistenti i presupposti di legge, alla relativa stipulazione contrattuale
l’affermazione del procuratore di parte ricorrente circa l’avvenuta stipulazione del contratto è stata smentita dal Segretario Generale del Comune il quale ha però dato atto dell’avvenuta consegna anticipata del servizio, nelle more della definizione del giudizio.
L’annullamento dell’aggiudicazione in favore della controinteressata dà luogo alla caducazione dell’atto di consegna provvisoria del servizio, quantunque lo stesso non risulti impugnato, stante la sua natura di atto meramente esecutivo del rapporto giuridico derivante dalla definitività dell’aggiudicazione.
L’avvenuta consegna anticipata quantunque disposta nel periodo sospensivo precedente la delibazione dell’istanza cautelare, non può dar luogo all’irrogazione delle sanzioni alternative di cui all’art. 123 cod. proc. amm., stante la regola della stretta interpretazione che deve connotare la medesima previsione sanzionatoria da ritenersi, dunque, operante nell’ipotesi dell’avvenuta formale stipulazione del contratto nel medesimo periodo sospensivo e non anche nel caso di consegna anticipata, peraltro disposta per effetto di una disposizione statale (l’art. 11, comma 9 d. lgs. n. 163 del 2006), sulla cui compatibilità comunitaria sussistono forti dubbi (cfr. Cons. St., Comm. Sp., parere 1 febbraio 2010 n. 368, alle cui considerazioni per sinteticità si rinvia).
La caducazione degli atti di gara e dell’atto di affidamento anticipato del servizio impediscono, dunque, la prosecuzione del rapporto interinale che si è instaurato tra la controinteressata e la stazione appaltante (T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 2 dicembre 2010, n. 14216), di talché il Comune dovrà approntare ogni misura idonea affinché a far data al massimo dal giorno 1 giugno 2012 l’esecuzione del servizio possa, in via effettiva, conformativamente seguire l’esito del presente giudizio.
In particolare, il Comune, salvo quanto di seguito specificato in relazione al risarcimento del danno per equivalente, dovrà verificare il possesso dei requisiti in capo all’odierna ricorrente e procedere, ove sussistenti i presupposti di legge, alla relativa stipulazione contrattuale ai sensi delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 207 del 2010 (con particolare riferimento all’art. 6, comma 3, lett. c).
Tratto dalla sentenza numero 934 del 10 Maggio 2012 pronunciata dal Tar Sicilia, Palermo
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento