Mediation Ue: in Estonia il mediatore, il conciliatore e l’ombudsman per una giustizia alternativa

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La mediazione civile e commerciale, oggetto di diatribe in Italia per l’iter procedimentale e per l’essere stata definita dal legislatore come condizione di procedibilità processuale, soffre, nel nostro Paese, dell’assenza di una cultura conciliativa. Tale fattore costituisce una criticità, per risolvere la quale il legislatore si è adoperato dando vita ad un impianto normativo che, difettando di organicità (decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n. 53) attuativo della riforma del processo civile (legge n.69/2009), Decreto 18 ottobre 2010, n. 180, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2010, n. 256, con le modifiche introdotte dal Decreto del ministero della Giustizia del 6 luglio 2011, n. 145), è divenuto facile bersaglio dei detrattori, abbondantemente presenti sia nell’ambito dell’avvocatura che nell’ambito della magistratura. La cogenza imposta in materia nell’Unione europea con Direttiva n. 52 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (art. 12 comma 1) ha, invece, prodotto, in altre realtà ordinamentali effetti diversi.

In questa sede analizziamo l’esperienza dell’Estonia.

 

Gli strumenti di ADR in Estonia: il ruolo del conciliatore, del mediatore e dell’ombudsman

In Estonia i concetti di conciliazione e di mediazione si equivalgono. La conciliazione è costituisce l’antecedente della mediazione. Il ruolo di conciliatore può essere assunto da qualsiasi persona fisica chiamata dalle parti in causa e possono agire nelle vesti di conciliatori gli stessi avvocati, i notai, nonché gli enti pubblici centrali e periferici.

La Camera dei notai e l’Ordine degli avvocati possiedono uno specifici elenchi, rispettivamente di notai e di avvocati, che agiscono in qualità di conciliatori e offrono il servizio di conciliazione.

La legge sulla mediazione (legge 18 novembre 2009, in vigore dal 1° gennaio 2010 proclamata con Decisione del Presidente della Repubblica n. 562 del 3 dicembre 2009, entrata in vigore il 1° gennaio del 2010, in RTI 2009, 59, 385) ha recepito la citata Direttiva 2008/52/CE nella legislazione estone relativamente ad alcuni aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.

Anche se semanticamente sembrano proporre contenuti diversi la conciliazione è di fatto assorbita nella categoria giuridica della mediazione intesa come il coacervo delle attività che un terzo super parte (il mediatore) pone in essere per dirimere una lite insorta tra due o più persone.

La figura professionale del mediatore può appartenere alla più diversa estrazione professionale e diventa tale a seguito di giuramento. La formazione ai mediatori è fornita privatamente (ad esempio, dall’Associazione dei mediatori). Non esiste alcuna norma specifica sulla formazione dei mediatori. La funzione pur essendo ben definita dalla disciplina legislativa nei contenuti e nell’attribuzione di competenze può esercitata anche dal cancelliere della giustizia.

Viceversa, la normativa sul cancelliere della giustizia (ombudsman) non fa riferimento alla possibilità di svolgere il ruolo di mediatore. Il cancelliere svolge, tuttavia, funzioni di mediatore in casi tassativi e per particolari tipologie di rapporti, controllando se gli enti pubblici rispettano i diritti, le libertà fondamentali dei cittadini e i principi di buona condotta amministrativa e monitorando le amministrazioni locali, le persone giuridiche di diritto pubblico e gli enti privati nell’espletamento delle funzioni pubbliche. Il cancelliere della giustizia risolve, in buona sostanza, le controversie generate da atteggiamenti discriminatori, laddove un soggetto dichiari di aver subito un trattamento discriminatorio per motivi di sesso, razza, nazionalità (origine etnica), colore della pelle, lingua, paese di origine, religione, credo politico o di altra natura, status sociale ed economico, età, inabilità, orientamento sessuale o altre caratteristiche contemplate dalla legge. I mediatori possono anche agire nei casi in cui si verifichi una violazione dei diritti fondamentali. L’articolo 35, punti 5-15, della legge sul cancelliere della giustizia disciplina lo svolgimento della procedura di conciliazione attraverso la figura di detto cancelliere.

 

La mediazione familiare

Dal 2011 il cancelliere della giustizia svolge il ruolo di mediatore anche alle controversie nelle quali sono coinvolti i diritti dei minori, ai sensi dell’articolo 4 della Convenzione sui diritti del fanciullo. Il codice di procedura civile estone contiene specifiche norme speciali quale quella che prevede la conciliazione a opera del giudice in situazioni in cui un genitore violi un provvedimento relativo al diritto di visita del figlio. Ai sensi dell’articolo 563 del Codice, su istanza di uno dei genitori il giudice può chiamare entrambi i genitori a comparire dinanzi ad esso al fine di risolvere la controversia mediante accordo. Il giudice invita i genitori a comparire personalmente e li informa delle eventuali conseguenze giuridiche (pena pecuniaria o detenzione) della loro mancata comparizione.

Tale ambito è oggetto di particolare attenzione da parte delle istituzioni preposte. L’Associazione estone dei mediatori ha, poi, definito uno standard professionale cui devono conformarsi i conciliatori che intendono esercitare funzioni di mediazione familiare. Il ministero per gli Affari sociali sta progettando di sviluppare le attività di mediatori e dei conciliatori familiari anche considerando la mole di lavoro con la quale quotidianamente si misura l’Unione estone per l’assistenza all’infanzia, associazione senza scopo di lucro che sostiene i diritti dell’infanzia e, tra le attività di cui si occupa, fornisce consulenza ai genitori che intendono separarsi o divorziare, invitandoli a usufruire dei servizi forniti dai conciliatori per tutelare gli interessi dei loro figli. Tale organismo ha organizzato la formazione nel settore della mediazione familiare. Anche se non sono stati prodotti dati statistici comparativi, il ricorso alla mediazione risulta molto efficace nelle controversie civili in materia di diritto di famiglia.

 

La mediazione nelle controversie di lavoro

Il conciliatore pubblico è un perito imparziale che aiuta le parti coinvolte in una controversia di lavoro a raggiungere un compromesso. La legge sulla risoluzione delle controversie collettive di lavoro riconosce alle parti, infatti, il diritto di ricorrere al conciliatore pubblico nei casi in cui si verifichi una controversia legata ai termini e alle condizioni di un contratto collettivo di lavoro e disciplina, oltre che le attività del conciliatore pubblico, i diritti e i doveri delle parti coinvolte nella procedura di conciliazione.

Avvalersi dei servizi di mediazione è una libera scelta rimessa alle parti, le quali possono attivarla personalmente in modo diretto senza necessità che le stesse siano accreditate presso un organismo. La partecipazione nei casi stabiliti dalla legge è condizione di procedibilità. Può essere preventiva o delegata dal giudice. Il Codice di procedura civile stabilisce inoltre che, qualora lo ritenga necessario per la risoluzione del caso, alla luce dei fatti esaminati e del procedimento avviato il tribunale può imporre alle parti di partecipare a una procedura di conciliazione, secondo quanto previsto dalla legge di conciliazione.

In genere, la procedura di conciliazione prevista dalla legge in materia può essere applicata per la risoluzione di tutti i tipi di controversie civili relative a un rapporto di diritto privato e soggette al giudizio di un giudice regionale.

L’Associazione estone delle società di assicurazione ha istituito un organo di mediazione in materia di assicurazioni per la risoluzione delle controversie tra assicurati e assicuratori o broker assicurativi.

 

L’efficacia dell’accordo

Ai sensi della legge sulla conciliazione, l’accordo raggiunto in seguito a una procedura di conciliazione diventa esecutivo solo dopo l’avvio di un procedimento specifico richiesto che determini l’esecutorietà (articoli 6271 e 6272 del Codice di procedura civile). Conformemente alla legge sul rogito, un notaio può anche dichiarare esecutivo un accordo di conciliazione concluso da un notaio o da un avvocato.

L’accordo per la risoluzione di una controversia collettiva di lavoro raggiunto mediante il conciliatore pubblico vincola entrambe le parti ed è valido a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, salvo il caso in cui venga concordato un termine diverso per la sua esecutività. Tuttavia, questo tipo di accordo non costituisce un titolo esecutivo.

 

I costi dei servizi di mediazione e di conciliazione

Il ministero per gli Affari sociali oltre che per l’implementazione della mediazione familiare con misure specifiche di divulgazione è particolarmente impegnato per assicurare che i costi del servizio possano essere coperti dallo Stato o dalle amministrazioni locali.

La mediazione , infatti, ha dei costi che sono concordati tra il mediatore e le parti interessate e la gratuità può essere sicuramente un incentivo . Secondo i dati forniti dal sito Internet dell’Associazione dei mediatori, nel 2011 un singolo incontro di conciliazione costa 40 EUR e un singolo incontro di conciliazione familiare costa 60 EUR. Il costo della mediazione viene diviso equamente tra le parti.

Nel caso in cui un giudice ritenga necessario rivolgersi a un mediatore/conciliatore per agevolare la risoluzione della controversia, la parte economicamente più debole può chiedere il patrocinio a spese dello Stato per coprire i costi.

Se il servizio di conciliazione viene offerto dal cancelliere della giustizia non è previsto alcun onorario. Tuttavia, è possibile che la procedura di conciliazione comporti il pagamento di costi aggiuntivi. Il cancelliere della giustizia deciderà chi dovrà sostenerli.

Anche la risoluzione delle controversie collettive di lavoro da parte del conciliatore pubblico è gratuita. Eventuali costi derivanti da questa procedura graveranno sulla parte giudicata colpevole o saranno divisi tra le parti sulla base di un accordo.

L’organo di mediazione dell’Associazione estone delle società di assicurazione applica una tassa amministrativa di 50 EUR, mentre il conciliatore in materia di assicurazioni riscuote un onorario di 160 EUR. Tuttavia se la conciliazione non è raggiunta l’importo dell’onorario è dimezzato.

Dott.ssa Giordano Antonina

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