Con la sentenza n. 24401 del 31 gennaio 2013, pubblicata in data 10 giugno 2013, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno posto fine ad un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla rilevanza penale del consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, all’indomani dell’entrata in vigore della c.d. legge Fini-Giovanardi n. 49/2006.
Com’è noto, in sede di conversione del decreto legge n. 272/2005, la legge n. 49 citata aveva precisato che il comportamento di approvvigionamento e detenzione di sostanze stupefacenti e psicotrope non penalmente rilevante era solo quello finalizzato ad un consumo “esclusivamente personale” (comma 1bis lett. a)).
L’introduzione dell’avverbio “esclusivamente” a connotare il consumo non penalmente rilevante aveva indotto dottrina e giurisprudenza a schierarsi su due distinti fronti interpretativi. Secondo un primo orientamento, l’avverbio era stato il frutto di una precisa scelta del legislatore nel restringere il campo delle condotte di consumo di droga non penalmente rilevanti alle sole ipotesi di utilizzazione individuale della sostanza illecita. Doveva pertanto ritenersi introdotta una nuova fattispecie di reato e cioè quella di consumo di gruppo, unitamente a quelle condotte ad esso prodromiche: l’acquisto su mandato degli utilizzatori facenti parte del gruppo, la detenzione della sostanza in vista della ripartizione pro quota al momento dell’uso, la consegna ai singoli utilizzatori delle quantità come richieste.
Per altro orientamento, fatto proprio dalla sesta sezione della Corte di Cassazione, non si poteva ritenere che il carattere personale dell’impiego della sostanza stupefacente venisse meno per il sol fatto che più fossero i soggetti utilizzatori. Tale natura doveva, infatti, essere valutata alla luce delle circostanze fattuali entro le quali erano avvenuti l’acquisto, la detenzione ed il consumo; in caso di mandato all’acquisto finalizzato al consumo di gruppo, compreso quello dell’acquirente, e/o di detenzione e successivo trasferimento delle dosi ai singoli utenti del gruppo, non risultava giustificato un trattamento penale differente, essendo anche il consumo di gruppo configurabile sotto il profilo funzionale in termini di consumo latu sensu personale. Nelle recenti sentenze n. 8366 del 26 gennaio 2011 e n. 17390 del 27 febbraio 2012, emanate proprio dalla sesta sezione penale della Cassazione, che fanno proprio questo orientamento, i giudici avevano sostenuto che il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti conseguente al mandato all’acquisto collettivo ad uno degli assuntori e nella certezza originaria dell’identità degli altri non è punibile ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), anche dopo le modifiche apportate a tale disposizione dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.
La questione approda dinanzi le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a seguito della rimessione operata dalla quarta sezione penale della Cassazione, giusta ordinanza n. 43464 del 16 ottobre – 8 novembre 2012. I giudici rimettenti, pur ritenendo di condividere il primo orientamento ut supra, riferiscono di un conflitto interpretativo insanabile, che rende improcrastinabile l’intervento risolutore del massimo organo nomofilattico. Ad avviso della quarta sezione della Cassazione, la riforma del 2006 avrebbe determinato una modificazione strutturale oltreché semantica delle disposizioni normative di cui agli artt. 73 comma 1bis e 75 dPR n. 309/1990: sarebbe allora di “immediata evidenza la circostanza che il legislatore ha inteso reprimere in modo più severo ogni attività connessa alla circolazione, vendita e consumo di sostanze stupefacenti, tant’è che ha equiparato ogni tipo di sostanza stupefacente, graduando diversamente il trattamento sanzionatorio penale e prevedendo nuove misure repressive”. Il quadro legislativo così innovato avrebbe imposto, quindi, una rimeditazione dell’orientamento giurisprudenziale consolidato formatosi nel previgente sistema; sicché “non può più farsi rientrare nell’ipotesi di consumo esclusivamente personale la fattispecie del ed. uso di gruppo, all’interno della quale è inclusa sia l’ipotesi in cui un gruppo di persone da mandato ad uno di loro di acquistare dello stupefacente, sia l’altra ipotesi in cui l’intero gruppo procede all’acquisto di stupefacente destinato ad essere consumato collettivamente. Infatti, l’acquisto per il gruppo, presuppone, per assioma, l’acquisto di un quantitativo di stupefacente che, per quantità e/o per modalità di presentazione, appare, necessariamente destinato ad un uso non esclusivamente personale. Se a ciò si aggiunge la ratio legis, ossia il chiaro intendimento del legislatore di contrastare il fenomeno della diffusione della droga con il rendere più difficile l’acquisto, la diffusione ed il consumo, allora appare palese che l’area di esenzione penale, per motivi di politica legislativa (individuabili nella cura e nel recupero del tossicodipendente, obiettivo non realizzabile se fosse stato criminalizzato), non può che essere circoscritta a quei limitati casi in cui, l’acquisto e la detenzione siano finalizzati al solo esclusivo uso di colui che sia stato trovato nel possesso di un minimo quantitativo di stupefacente”. Si può affermare – proseguono – che, a seguito della riforma, il baricentro della normativa è stato spostato dal consumo personale (che veniva sanzionato in via amministrativa a prescindere dal fatto se la detenzione fosse destinata al singolo possessore o al gruppo) al consumatore nel senso che sfugge alla sanzione penale solo colui il quale sia trovato nel possesso di un quantitativo di stupefacente che appare destinato ad un uso “esclusivamente personale” ossia ad essere consumato solo ed unicamente dallo stesso possessore.
Le Sezioni Unite aderiscono all’orientamento tradizionale. Le articolate motivazioni a supporto di questa soluzione prendono l’avvio dalle conseguenze in materia di consumo di gruppo di sostanze stupefacenti all’indomani del referendum abrogativo del 1993. Nella selezione delle condotte penalmente rilevanti, l’impianto originario del dPR n. 309/1990 era ancorato al criterio quantitativo della dose media giornaliera di sostanza stupefacente. In ragione delle singole tipologie di droghe, con decreto ministeriale, periodicamente aggiornato, venivano individuati quei quantitativi di sostanza psicotropa che potevano essere destinati ad un uso personale e la cui detenzione era penalmente irrilevante. Il superamento di tali soglie determinava automaticamente la configurazione dei reati di cui all’art. 73 TU Stupefacenti. Il referendum abrogativo del 1993 determinò l’eliminazione del criterio quantitativo in favore di un criterio teleologico: il discrimen tra condotte penalmente rilevanti e condotte penalmente irrilevanti fu dato dalla destinazione della detenzione della sostanza stupefacente a soddisfare un utilizzo personale. In difetto di un canone oggettivo di parametrazione quantistica, l’uso personale risultò totalmente depenalizzato. Se in ordine all’uso individuale nulla quaestio, il consumo di gruppo suscitò un ampio dibattito in seno alla dottrina ed alla giurisprudenza, che si trasfuse in due formanti interpretativi. Per il primo, l’introduzione dell’espressione “esclusivamente personale” a connotare il consumo penalmente irrilevante doveva essere inteso nel senso che solo l’uso individuale poteva giovarsi dell’esimente speciale; il coinvolgimento degli altri soggetti del gruppo conferiva alla detenzione un carattere ultra-individuale, con conseguente rilievo penale. Per l’opposto orientamento, prevalente, invece, la fattispecie del consumo di gruppo era in tutto assimilabile a quella del consumo individuale, venendo in considerazione in entrambe le ipotesi lo scopo dell’impiego personale.
La Cassazione a Sezioni Unite si era già espressa sul rilievo del consumo di gruppo nel vigore dell’originario dPR n. 309/1990, risolvendo, con la sentenza 4 del 28 maggio 1997, il contrasto dicotomico negli stessi termini sostanziali già postosi all’epoca, aderendo all’orientamento maggioritario. Ad avviso della Corte, ciò che consentiva di distinguere l’uso personale di gruppo dalla detenzione e spaccio di sostanza stupefacente era l’omogenità teleologica: “ quando l’acquisto avviene per il consumo di ciascun componente del gruppo, e quindi per lo stesso procacciatore, sulla base di una comune volontà iniziale, l’omogeneità teleologica caratterizza necessariamente anche la detenzione quale codetenzione, la quale in quanto antecedente immediato del consumo di ciascun soggetto, si presta ad una immediata “dissoluzione” in autonomi rapporti tra singolo soggetto e sostanza, corrispondenti all’utilità pro quota che ciascuno sin dall’inizio si riprometteva di conseguire. Di conseguenza, è irrilevante distinguere tra l’ipotesi di acquisto contestuale da parte di più soggetti, che insieme detengono e poi suddividono la sostanza e l’ipotesi in cui un componente di un gruppo acquisti anche per conto degli altri e poi suddivida la sostanza. Ciò perché entrambe le ipotesi attengono pur sempre ad una codetenzione quale antecedente immediato rispetto al consumo da parte dei componenti del gruppo. La pronuncia fu seguita senza ripensamenti dai giudici di legittimità, che si limitarono solo a specificare i requisiti in presenza dei quali poteva essere configurato un autentico uso di gruppo ( acquisto e detenzione destinati fin dall’inizio al consumo personale all’interno del gruppo degli assuntori, di cui sia certa ad origine l’identità e la volontà di assumere lo stupefacente; uso circoscritto ai componenti di tale gruppo, tutti partecipanti economicamente all’acquisto della sostanza, anche se non rileva la raccolta preventiva del denaro atto allo scopo). L’insegnamento, che presto divenne diritto vivente, fu rimesso in discussione all’indomani dell’entrata in vigore della legge Fini-Giovanardi, con l’affermarsi sul panorama giurisprudenziale delle due tesi contrapposte della irrilevanza e della rilevanza penale del consumo di gruppo. La Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza in commento, aderiscono all’interpretazione della irrilevanza penale del consumo di gruppo, recependo integralmente le motivazioni della propria sentenza Iacolare n. 4/1997. Ad avviso dei giudici di legittimità le innovazioni introdotte dalla legge n. 49/2006 non sono tali da giustificare la qualificazione in termini di rilevanza penale del consumo di gruppo: l’aggiunta dell’avverbio esclusivamente sembra avere avuto l’oggettivo significato di sottolineare che per escludere il reato è necessario che la droga sia destinata totalmente, per intero, ossia appunto esclusivamente, all’uso personale e neppure in parte alla cessione a soggetti estranei all’acquisto ed alla detenzione. L’avverbio non ha modificato il significato e l’ambito dell’espressione cessione a terzi e pertanto non è univocamente idoneo a modificare l’area di ciò che non è cessione ma “uso personale” secondo la giurisprudenza unanime e cioè a fare entrare nell’area della cessione a terzi, sottraendola da quella dell’uso personale, una fattispecie che, per il diritto vivente non è qualificabile come cessione a terzi, bensì stante l’omogeneità teleologica delle condotte come una specie del genere “uso personale” e precisamente un “uso personale di gruppo”. Diversamente optando, sottolineano le Sezioni Unite, si profilerebbe un contrasto con i principi di legalità, riserva di legge e tassatività della fattispecie penale ex art. 25 cost., essendo sostanzialmente rimesse al giudice le scelte di politica criminale, con la selezione delle condotte meritevoli di pena e la loro qualificazione come illeciti penali. I giudici concludono, precisando che l’interpretazione così accolta dell’art. 73 comma 1bis lett. a) dPR n. 390 risulterebbe, tra l’altro, l’unica compatibile con il dettato costituzionale anche in relazione al disposto dell’art. 77 cost., alla luce di quanto affermato dalla Consulta nelle recenti pronunce n. 22/2012 (sentenza) e n. 34/2013 (ordinanza): in sede di conversione in legge, il Parlamento, pur essendo legittimato ad introdurre degli emendamenti al testo originario del decreto, è tuttavia obbligato a rispettare il nesso di interrelazione funzionale tra decreto e legge e quindi può farlo a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d’urgenza e potere di conversione. Qualora le norme della legge di conversione risultassero del tutto estranee alla materia ed alle finalità del decreto legge convertito sarebbero costituzionalmente illegittime per violazione dell’art. 77 cost.. Nel caso che ci occupa l’introduzione di una fattispecie di reato nuova, il consumo di gruppo, ad opera della legge di conversione n. 49/2006, potrebbe far apparire estraneo l’emendamento rispetto al DL convertito, che introduceva “disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi” e porre dubbi circa una sua compatibilità costituzionale.
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