Massima |
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2697 c.c. grava sull’attore l’onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio. Per dimostrare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato. |
1. Premessa
Nella decisione in commento del 14 maggio 2013, n. 11530 i giudici di legittimità, nella sezione lavoro hanno precisato che è onere del lavoratore, ex art. 2697 c.c., fornire la prova della sussistenza di ogni elemento che sia necessario e sufficiente a far qualificare il rapporto di lavoro quale subordinato.
Pertanto, sarà necessario che il prestatore di lavoro provi l’esistenza del vincolo di subordinazione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che si estrinseca in ordini specifici, oltre che nell’attività di controllo e vigilanza delle prestazioni lavorative.
Anche nel caso in cui sussistano altri indici rivelatori della natura subordinata del rapporto, stante la loro sussidiarietà e complementarietà (1) occorre provare l’unico elemento probante della subordinazione, ovvero la dimostrazione della permanente disponibilità del lavoratore nei confronti del datore con assoggettamento al potere di controllo e di direzione.
2. La fattispecie
Nella fattispecie concreta oggetto di controversia la Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado con cui era stata rigettata la domanda proposta dal ricorrente volta all’ottenimento del riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato con conseguente diritto alle differenze retributive (2).
La Corte territoriale aveva, infatti, escluso che il lavoratore avesse provato, in maniera adeguata, che l’attività lavorativa dallo stesso espletato avesse le caratteristiche del lavoro subordinato.
Nella sentenza in commento si legge che “ i testi escussi si erano limitati a descrivere l’attività di anestesista svolta dall’appellante ma, secondo la Corte, la ricorrente non aveva provato la sottoposizione al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro posto che le direttive impartite, la predisposizione da parte della società di turni e orari di lavoro, l’inserimento nell’organizzazione aziendale non costituivano indici sintomatici di un rapporto di lavoro subordinato tenuto conto della peculiarità della prestazione che per sua natura doveva necessariamente essere collegata con quella della struttura in cui collaborava”.
Ancora la Corte precisava che nessun teste aveva riferito di sanzioni inflitte al ricorrente, o di ordini specifici impartiti allo stesso.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione con la formulazione di otto motivi; si costituisce la società depositando controricorso e anche memoria ex articolo 378 c.p.c.
3. Conclusioni
Nella sentenza de qua si legge testualmente che “nell’equivocità della situazione rappresentata, essendo emerso lo svolgimento di una prestazione lavorativa secondo modalità compatibili sia con lo schema del lavoro libero professionale che con quello del lavoro subordinato, non può non tenersi conto della volontà delle parti cristallizzata nei contratti di lavoro relativi agli anni 96/97 e quindi far riferimento al nomen iuris adoperato dalle stesse in sede di conclusione dei contratti e quale emerge anche da altra documentazione”.
Il nomen iuris adoperato dalle parti e’ valutato solo in via residuale tenuto conto di tutti gli altri elementi emersi dall’istruttoria e congiuntamente agli stessi”.
Nella decisione in commento i giudici hanno rigettato il ricorso con condanna del ricorrente anche alle spese di lite.
4. Giurisprudenza (onere della prova della subordinazione)
L’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale”, tanto da risultare decisivo ai fini qualificatori della fattispecie negoziale posta in essere dalle parti.
Tale criterio risulta fondamentale anche per le prestazioni a carattere intellettuale che, proprio per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione del datore di lavoro e con una continuità regolare, tant’è vero che si parla di “subordinazione attenuata” (Cass. 19 aprile 2013, n. 9599; Cass. 7 febbraio 2013, n. 2931, in Lav. giur., 2013, 413; Cass. 2 maggio 2012, n. 6643, id., 2012, 719; Cass. 21 marzo 2012, n. 4476, in Guida lav., 2012, n. 18, 52 ; Cass. 23 dicembre 2011, n. 28694 ; Cass. 26 luglio 2011, n. 16254, in Dir. prat. lav., 2012, 652; Cass. 10 marzo 2011, n. 5712, in Guida lav., 2011, n. 20, 32; Cass. 17 febbraio 2011, n. 3863, in Dir. prat. lav., 2011, 2107; Cass. 13 dicembre 2010, n. 25150; Cass. 18 novembre 2010, n. 23320, in Guida lav., 2011, n. 1, 37; Cass. 27 ottobre 2010, n. 21980, ibidem, 2010, n. 48, 31; Cass. 17 giugno 2010, n. 14639, in Lav. giur., 2010, 943; Cass. 8 febbraio 2010, n. 2728, in Dir. prat. lav., 2010, 1983; Cass. 2 ottobre 2009, n. 21122, in Guida lav. 2009, n. 45, 47; Cass. 18 aprile 2007, n. 9264, in Riv. giur. lav., 2007, II, 616; Cass. 27 febbraio 2007, n. 4500; App. Bologna 31 dicembre 2010, in Guida lav., 2011, n. 12, 56; Trib. Bolzano 29 gennaio 2010, ivi, 2010, n. 32-33, 28).
La Corte di Cassazione ha individuato come elemento decisivo per contraddistinguere il rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, oltre che l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, l’inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell’organizzazione aziendale (si veda, tra le tante, Cass. 18 gennaio 2013, n. 1227, in Lav. giur., 2013, 416; Cass. n. 9 marzo 2009, n. 5645, ivi, 2009, 836; Cass. 28 settembre 2006, n. 21028, in Foro it., Rep., 2006, voce Lavoro (rapporto), n. 719; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4171, ibidem, n. 725; Cass. 25 ottobre 2004, n. 20669, id., 2004, n. 673), ovvero nel ciclo produttivo aziendale, come nel caso del lavoro a domicilio che, realizzando una forma di decentramento produttivo in cui la prestazione di lavoro è resa all’esterno dell’azienda ma è utilizzata in sostituzione del lavoro eseguito all’interno, resta pur sempre un rapporto di lavoro subordinato (Cass. 21 ottobre 2010, n. 21625) (3).
Le concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro prevalgono sulla diversa volontà manifestata nella scrittura privata dalle parti, sottolinea come le qualificazioni riportate nell’atto scritto possono risultare non esatte sia per mero errore delle parti, sia per precisa volontà di usufruire od eludere una normativa specifica; Cass. 17 giugno 2009, n. 14054, in Guida lav., 2009, n. 38, 30, precisa che “l’elemento del nomen iuris attribuito dalle stesse parti assume rilievo decisivo ove l’autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro”. Per contraddistinguere la tipologia del rapporto, “la volontà espressa dal contratto ed il nomen iuris utilizzato dalle parti non costituiscono fattori assorbenti”. È necessario valutare, invece, il comportamento delle parti dopo la conclusione del contratto: in questo modo si riesce ad individuare un elemento necessario non solo ai fini dell’interpretazione del contratto, ma anche utilizzabile per verificare il formasi di una nuova e diversa volontà “eventualmente intervenuta nel corso dell’attuazione del rapporto e diretta a modificare singole clausole contrattuali e talora la stessa natura del rapporto inizialmente prevista”. Dal comportamento complessivo delle parti, sul piano della interpretazione della loro volontà – anche in seguito alla conclusione del contratto – e, in caso di contrasto fra dati formali e dati fattuali relativi alle caratteristiche e modalità della prestazione, è necessario dare prevalente rilievo ai secondi, che costituiscono le concrete modalità di svolgimento del rapporto. (Cass. 21 marzo 2012, n. 4476, in Mass. giur. lav., 2012, 961; Cass. 24 febbraio 2011, n. 4524; Cass. 22 febbraio 2011, n. 4271 ; Cass. 10 dicembre 2008, n. 29000, in Lav. giur., 2009, 409; Cass. 9 maggio 2008, n. 11589, in Dir. rel. ind. 2008, 762)
Il lavoratore autonomo svolge la propria attività “senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” (art. 2222 cod. civ.), il quale, però, può impartire direttive precise o fornire indicazioni in ordine allo svolgimento del lavoro (Cass. 13 dicembre 2010, n. 25150).
Manuela Rinaldi
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti.
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(1) La loro, quindi, natura meramente indiziaria.
(2) Trattasi nel caso specifico di un medico anestesista dipendente della società.
(3) Sul tema, v. PERSIANI, Contratto di lavoro e organizzazione, Padova, 1966.
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