Fino a quando non si sia conclusa la valutazione delle offerte tecniche, è interdetto al seggio di gara la conoscenza delle percentuali di ribasso offerta, per evitare ogni possibile influenza sulla valutazione dell’offerta tecnica
laddove la procedura di gara (come nell’appalto concorso ovvero nell’ipotesi di aggiudicazione con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa) sia caratterizzata da una netta separazione tra la fase di valutazione dell’offerta tecnica e quella dell’offerta economica, il principio di segretezza comporta che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione delle offerte tecniche, è interdetto al seggio di gara la conoscenza delle percentuali di ribasso offerta, per evitare ogni possibile influenza sulla valutazione dell’offerta tecnica.
Il principio della segretezza dell’offerta economica è infatti presidio dell’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, predicati dall’articolo 97 della Costituzione, sub specie della trasparenza e della par condicio dei concorrenti, intendendosi così garantire il corretto, libero ed indipendente svolgimento del processo intellettivo – volitivo che si conclude con il giudizio sull’offerta tecnica ed in particolare con l’attribuzione dei punteggi ai singoli criteri attraverso cui quest’ultima viene valutata.
La delineata peculiarità del delineato bene giuridico protetto dal principio di segretezza dell’offerta economica ne impone la tutela non solo al fine di evitarne la sua effettiva lesione, ma anche per evitare che esso sia esposto a rischio di lesione, perché anche la sola possibilità di conoscenza dell’entità dell’offerta economica, prima di quella tecnica, è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità dell’operato dell’organo valutativo.
Tratto dalla decisione numero 2734 dell’ 11 maggio 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato
E’ infatti pacifico che l‘effettiva presenza nella busta contenente l’offerta tecnica anche dell’offerta economica, con le relative giustificazioni dei prezzi, indipendentemente dalle ragioni che hanno determinato tale circostanza, ha indiscutibilmente violato il principio di segretezza delle offerte.
Né può condividersi la pur suggestiva prospettazione, secondo cui nel caso di specie anche l’eventuale conoscenza da parte della commissione giudicatrice dell’offerta economica non avrebbe in alcun modo potuto condizionare la valutazione delle offerte tecniche, stante la puntuale determinazione della griglia di valutazione che avrebbe escluso qualsiasi margine di discrezionalità da parte della predetta commissione: invero, anche a voler prescindere dalla pur decisiva osservazione che, a seguire la tesi dell’appellante, il sistema di aggiudicazione, diversamente da quanto risultante dal tenore letterale della lex specialis, non sarebbe quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ma quello del prezzo più basso, è appena il caso di rilevare che la commissione giudicatrice, anche nell’ipotesi in cui l’attribuzione dei punteggi sia predeterminata in relazione a determinati presupposti o elementi, conserva in ogni caso un margine di discrezionalità, ancorché minimo, quanto meno in ordine alla corrispondenza dei presupposti di fatto o degli elementi da valutare, indicati nell’offerta, rispetto a quelli di cui alla griglia di valutazione.
Ugualmente ininfluente ed irrilevante, ai fini della legittimità dell’impugnato provvedimento di esclusione dalla gara, è il fatto che l’appellante abbia comunque prodotto nella apposita busta l’offerta economica, come richiesto dalla lex specialis, giacché tale circostanza non è idonea a sterilizzare la lesione del principio di segretezza dell’offerta economica realizzatasi per effetto di quanto riscontrato dalla commissione giudicatrice nel I° verbale del 6 ottobre 2009.
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