Massima |
Ove il lavoratore abbia agito in giudizio chiedendo, con la dichiarazione di illegittimità o inefficacia del licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito, permane la competenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto la domanda proposta non è configurabile come mero strumento di tutela di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull’interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all’interno della impresa fallita, sia per l’eventualità della ripresa dell’attività lavorativa (conseguente all’esercizio provvisorio ovvero alla cessione dell’azienda, o a un concordato fallimentare), sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti previdenziali, estranei all’esigenza della “par condicio credito rum”. |
1. Questione
Il lavoratore ha proposto regolamento di competenza avverso la sentenza del tribunale di Messina, in funzione di giudice del lavoro, con la quale è stata dichiarata l’incompetenza e la competenza del tribunale fallimentare di Roma sulla sua domanda diretta a far dichiarare la nullità del licenziamento intimatogli dalla società dichiarata fallita con sentenza n. 27 del 2010 e a ottenere la condanna della convenuta al conseguente pagamento di somme di denaro. Sulla competenza, è stato chiesto che sia dichiarata la competenza del tribunale di Messina. La Cassazione ha accolto il ricorso.
2. Reintegra del lavoratore e fallimento dell’azienda
Il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (in particolare, Cass. 18 ottobre 2005 n. 20131), deve considerarsi questione di rito quella sulla possibilità o meno, dopo la dichiarazione di fallimento dell’impresa, della tutela dei diritti nei confronti di tale impresa nelle forme ordinarie, piuttosto che in quelle dello speciale procedimento di accertamento del passivo di cui agli artt. 52 e 92 della Legge Fallimentare (R.D. 267/1942), essendo evidente che siffatta questione non implica una pronuncia sulla competenza del tribunale ordinario piuttosto che di quello fallimentare (o viceversa) con gli effetti della “translatio iudicii” propri della eventuale pronuncia di incompetenza, bensì un accertamento dell’ammissibilità o meno della domanda proposta nell’una invece che nell’altra forma, la quale costituisce, appunto, questione di rito. Da ciò consegue (cfr. Cass. 1 marzo 2005 n. 4281) che qualora una pretesa creditoria venga fatta valere davanti al tribunale in sede ordinaria nei confronti del curatore del fallimento dell’obbligato e il tribunale dichiari la propria incompetenza, dovendo essere la domanda decisa dal tribunale fallimentare, la relativa pronuncia, ancorchè formalmente espressa in termini di declinatoria di competenza del giudice adito in favore del giudice fallimentare, non integra nella sua sostanza una statuizione sulla competenza, ma soltanto una statuizione sul rito che la parte deve seguire, e non è pertanto impugnabile con il regolamento di competenza.
Con riferimento al dichiarare la nullità, inefficacia e/o illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente e per l’effetto ordinare la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della L. 300/1970, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, la competenza del giudice del lavoro. Basterà ricordare in proposito il principio di diritto enunciato da Cass. 27 febbraio 2004 n. 4051 secondo cui, ove il lavoratore abbia agito in giudizio chiedendo, con la dichiarazione di illegittimità o inefficacia del licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito, permane la competenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto la domanda proposta non è configurabile come mero strumento di diritti patrimoniali da far valere su patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull’interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all’interno della impresa fallita, sia per l’eventualità della ripresa dell’attività lavorativa (conseguente all’esercizio provvisorio ovvero alla cessione dell’azienda, o a un concordato fallimentare), sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti previdenziali, estranei all’esigenza della par condicio creditorum. (In senso conforme, cfr., da ultimo, Cass. 2 febbraio 2010 n. 2411).
Rocchina Staiano
Dottore di ricerca; Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento