appare necessario disporre la trasmissione di copia della presente sentenza alle Procure della Repubblica presso il Tribunale di Catania e presso il Tribunale di Palermo, nonché alla Procura regionale della Corte dei conti presso la Regione siciliana
salva, in ogni caso, la eventuale valutazione da parte dell’Assessorato regionale della Salute (anche ai sensi del comma 9 dell’art. 2 della L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 1 del D.L. n. 5/2012, convertito con L. n. 35/2012) dei funzionari responsabili dei ritardi fino ad oggi accumulatisi circa la definizione della vertenza in esame e comunque dell’indicata assenza di collaborazione istruttoria col Tribunale
Ritenuto che il giudicato che discende dalla sentenza in epigrafe comporta l’indefettibile obbligo per le Amministrazioni soccombenti, ciascuna per la propria parte, di adottare con la massima sollecitudine tutti i provvedimenti necessari per il pagamento di quanto ancora dovuto ai ricorrenti nell’osservanza di tutto quanto statuito nella sentenza n. 1156/2006 sopra citata;
– che a tale obbligo, nonostante il tempo trascorso, esse Amministrazioni si sono finora sottratte e che il ricorso in epigrafe deve essere accolto, con conseguente ordine alle Amministrazioni interessate di adottare i provvedimenti necessari al pagamento di quanto dovuto ai ricorrenti in forza del giudicato di che trattasi, nonché di tutti gli accessori di legge e delle ulteriori spese resesi necessarie per l’attivazione del presente giudizio, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione;
– che occorre ordinare, in particolare, al competente Assessorato regionale della Salute di attivarsi ed in ogni modo al fine di determinare (ed accreditare all’Università degli studi di Catania) i fondi necessari al pagamento del dovuto nel termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notifica ad istanza di parte, della presente decisione;
– che, per il caso di ulteriore inadempienza, occorre nominare il Segretario generale della Presidenza della Regione siciliana, o funzionario dallo stesso delegato (possibilmente con specifica competenza nella materia), commissario “ad acta”, affinché provveda, entro trenta giorni dalla scadenza del superiore termine, a dare esecuzione al giudicato in questione, a spese dell’Amministrazione che si sia resa ulteriormente inadempiente;
– che le spese del giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, mentre l’eventuale compenso del commissario ad acta sarà liquidato con separato decreto presidenziale, previa presentazione da parte del medesimo, a mandato espletato, di apposita relazione sull’incarico svolto (anche con riguardo alla collaborazione ricevuta da tutti gli Uffici interessati);
-
che stante l’inottemperanza istruttoria di cui sopra – sia da parte dell’Assessorato regionale della Salute, sia delle Aziende sanitarie interessate – e l’accrescersi della posizione debitoria della P.A. (pure per le spese del presente giudizio), appare necessario disporre la trasmissione di copia della presente sentenza alle Procure della Repubblica presso il Tribunale di Catania e presso il Tribunale di Palermo, nonché alla Procura regionale della Corte dei conti presso la Regione siciliana, per gli eventuali accertamenti di competenza; salva, in ogni caso, la eventuale valutazione da parte dell’Assessorato regionale della Salute (anche ai sensi del comma 9 dell’art. 2 della L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 1 del D.L. n. 5/2012, convertito con L. n. 35/2012) dei funzionari responsabili dei ritardi fino ad oggi accumulatisi circa la definizione della vertenza in esame e comunque dell’indicata assenza di collaborazione istruttoria col Tribunale
TRATTO dalla sentenza numero 1245 dell’ 11 maggio 2012 pronunciata dal Tar Sicilia, Catania
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento