Tribunale di Campobasso, Sez. Lav., ordinanza del 30.7.2013 proc.to RGL 602/13, G. L. dott.ssa Laura Scarlatelli
«Nel processo, il rito è sempre scelto dal giudice in base alla domanda; vale si il principio di prospettazione, ma non il principio dell’intestazione del ricorso; è il giudice che deve decidere sul rito qualificando la domanda , ab inizio, così come prospettata dall’attore in base al petitum ed alla causa pretendi, pertanto se con il ricorso contro un licenziamento si chiede (anche solo in via principale) la tutela ex art. 18 Statuto Lav. e lo stesso non è qualificato ai sensi della legge n. 92/12 bensì proposto ai sensi dell’art. 414 c.p.c. il giudice deve trattarlo ex lege n. 92.) […]
[…]deve sostenersi, nei casi in cui il legislatore fa riferimento alla normale occupazione e con valutazione da farsi caso per caso, che il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato, a prescindere dalla durata dello stesso, possa essere escluso dalla commutabilità nell’organico aziendale quando l’instaurazione del rapporto è avvenuta per motivazioni del tutto contingenti e occasionali e comunque tali da non incidere sulla normale occupazione aziendale».
L’ordinanza in esame offre una interessante chiave di lettura sulle novità introdotte dalla Riforma Fornero (l. 92/2012) in ordine al rito da seguire in caso di impugnativa avverso i licenziamenti illegittimi.
Nel caso che ci occupa, parte ricorrente proponeva ricorso ex art. 414 c.p.c., per reagire al licenziamento intimatole, lamentando altresì ulteriori anomalie nel rapporto di lavoro.
In ordine all’asserita illegittimità del licenziamento, parte ricorrente chiedeva in via principale la tutela ex art. 18 Statuto Lavoratori e, in via subordinata, l’applicazione dell’art. 8 l. 604/1966.
Detto altrimenti: il lavoratore chiedeva di accedere alla tutela cd. reale, propria di quelle realtà aziendali occupanti più di 15 dipendenti però, allo stesso tempo, non si attivava scegliendo il rito introdotto dalla Riforma Fornero, bensì optando per il regime ordinario di cui all’art. 414 c.p.c.
Ebbene, è il caso di evidenziare che il rito speciale di cui all’articolo 1 commi 47 – 69 ha uno specifico ambito di applicazione, segnatamente: le controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall’art. 18 della L. 20 Maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni.
La tutela urgente accordata dalla novella legislativa del 2012 è circoscritta alle domande inerenti l’impugnativa dei licenziamenti, tale rito è espressamente precluso a domande diverse, salvo che siano fondate su identici fatti costitutivi.
Nel caso di specie, il Giudice del Lavoro adito sottolinea come l’iniziale fissazione del ricorso secondo il rito ordinario ha lo scopo di verificare, in seguito al contraddittorio, l’opportunità di tale scelta.
Nell’ordinanza “de qua”, il GL non condivide la facoltatività del rito Fornero e, sul punto, aggiunge che la scelta del rito ricade sempre sul giudicante sulla base della domanda.
A valere, secondo il magistrato, è unicamente il principio di prospettazione, non quello di intestazione del ricorso.
Compete al magistrato qualificare la domanda e scegliere, conseguentemente, il rito da seguire, sulla base del petitum e della causa petendi prospettati dall’attore.
Nel caso di specie, benché si sia optato per il rito ex art. 414 c.p.c. con richiesta, in via principale, del regime di tutela reale, il Giudice deve trattarlo secondo la legge 92/12 (quant’anche difetti il requisito dimensionale ex art. 18).
La decisione in esame riposa su una interpretazione letterale del testo normativo, nonché su una esegesi della ratio legis della Riforma Fornero, incentrata sul chiaro intento di fornire una accelerazione al processo del lavoro attraverso la predisposizione di un procedimento “ad hoc”.
Vi è di più: l’ordinanza che oggi si commenta prende posizione anche sul mancato rispetto del requisito dimensionale per poter fruire della tutela ex art. 18 Statuto Lavoratori.
In particolare il Giudice, facendo espresso richiamo ad alcune pronunce della Suprema Corte, esclude dal computo ai fini della tutela reale i lavoratori a termine quando l’instaurazione del rapporto è avvenuta per motivazioni del tutto contingenti, occasionali e comunque tali da non incidere sulla normale occupazione aziendale.
Ciò posto, il Giudice molisano ha ritenuto di pronunciarsi sulla domanda ex art. 18 L. 300/70, rigettandola con l’ordinanza in epigrafe, e, contestualmente, in ordine alla richiesta subordinata di tutela obbligatoria e per le altre conclusioni rassegnate nel ricorso ha disposto la separazione della causa e la contestuale formazione di separato fascicolo.
Avv. Pierpaolo PASSARELLI
Avv. Silvio IAFIGLIOLA
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