In tema di applicazione della pena concordata, spetta al giudice la verifica non solo formale, ma anche sostanziale, della qualificazione giuridica del fatto.

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La Corte di Cassazione, sez. V, nella pronuncia in commento, ha affrontato la seguente vexata quaestio di ordine procedurale: nei casi di applicazione della pena richiesta dalle parti, quale vaglio critico spetti al giudice in ordine alla qualificazione giuridica del fatto?

Sul punto, il Supremo Consesso a sezioni unite è intervenuto, in molteplici occasioni, a trattare tale questione1.

Infatti, sin dal 1992, sulla scia di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 313 del 1990, le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare che, tra i requisiti richiesti per la motivazione della sentenza prevista dall’art. 444 comma 2 c.p.p., deve essere annoverato anche quello inerente la “correttezza della qualificazione giuridica del fatto2.

In un altro arresto giurisprudenziale e, segnatamente, la decisione n. 3600 del 1997, tale principio venne ulteriormente specificato nel senso di escludere che il giudice, nell’àmbito di tale valutazione prognostica, sia tenuto a procedere ad “accertamento giudiziale della responsabilità penale, formalmente estrinsecabile in una espressa dichiarazione di colpevolezza3 siccome “in quella sentenza l’accertamento completo del fatto reato e della sua commissione da parte di un determinato soggetto sono sostituiti dalla ricognizione dell’accordo intervenuto tra le parti sul merito del processo e sulla pena da applicare4.

In altri termini, si osservò in questo decisum che “il ricorso al procedimento speciale previsto dall’art. 444 CPP altro non può significare, sul piano dell’accertamento delle responsabilità penali, che le parti hanno rinunciato ad ampliare il quadro probatorio in ordine all’esistenza di un fatto reato, alla sua sussumibilità nell’ipotesi contestata, ed alla sua riconducibilità ad un determinato soggetto, sicché ogni verifica deve esaurirsi nell’ambito dei risultati, sempre incompleti e provvisori, che l’indagine preliminare, nei limiti in cui è stata eseguita dal pubblico ministero, può avere acquisito: ed in tal senso l’accertamento giudiziale non può che essere partecipe dei limiti che discendono oltre che dal suo intrinseco contenuto, soprattutto dalle modalità con le quali quel contenuto è stato al procedimento acquisito, e cioè senza il prezioso contributo dialettico delle parti5.

A rafforzare ulteriormente tale assunto giuridico, si evidenziò che una sentenza di questo genere non fosse idonea ad accertare la sussistenza effettiva di un fatto anche perchè non è espressamente prevista “la revoca della sospensione condizionale della pena, allorquando ricorrono le condizioni di cui all’art.168 comma 1 n.1, C.p. è correlata non già all’applicazione di una pena, bensì all’accertamento giudiziale di un fatto reato attribuito ad un soggetto e, dall’altro, che la sentenza pronunciata in base all’art.444 C.p. prescinde da tale accertamento, ditalchè la sua strutturale incapacità a provocare quell’effetto ne rendeva del tutto superflua la menzione6.

A tale riguardo, il fatto che l’art. 168 c.p. si riferisce alla sole sentenze non emesse a seguito della procedura prevista dagli articoli 444 e ss. c.p.p., risulterebbe avvallato da una sentenza della Corte Costituzionale con la quale venne affermato esplicitamente che un’interpretazione estensiva di questa norma giuridica, volta ad includere le pronunce definite con tale rito speciale, avrebbe rappresentato un intervento additivo in materia penale da stimarsi precluso ove, come nel caso di specie, tale intervento si risolvesse “in un trattamento sfavorevole per l’imputato7.

Ciò nondimeno, tale argomentazione, ritenuta preclusiva per considerare la sentenza di patteggiamento alla stregua di una decisione di condanna strictu sensu, è stata superata da quel recente orientamento nomofilattico secondo cui, la “sentenza di patteggiamento, in ragione dell’equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un’espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell’art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa8 siccome come evidenziato dalle Sezioni Unite nelle sentenze n. 17781 e 17782, entrambe del 29.11.2005, la sentenza di patteggiamento, in ragione dell’equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di una espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell’art. 168 c.p., comma 1, n. 1, della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa9.

Infatti, in questi due arresti giurisprudenziali, è stato conferito “rilievo dirimente10:

– alla “prosecuzione dell’assetto normativo rimodellato già nel 1999, laddove ci si riferisce alla pena “irrogata”11 con la quale la Corte di Cassazione è soggiunta alla conclusione secondo la quale, “mentre la pena “applicata” esprime il contrassegno della specialità del rito, la pena “irrogata” designa la risultante del principio di equiparazione reso palese – nell’ineludibile unitarietà dell’istituto – dall’applicazione, nell’editio maior, di un regime che non può che conseguire da una sentenza di condanna, e che si concentra nella condanna alle spese del procedimento e nell’applicazione delle misure di sicurezza12,

– alla legge, L. 12 giugno 2003, n. 134, che, come è notorio, “ha interpolato l’art. 629 c.p.p., comma 1, assoggettando a revisione anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti13 e da cui ne è stato fatto inferire “che il regime di equiparazione, ora codificato alla stregua della normativa complementare più volte menzionata, non consente di rifuggire dall’applicazione di tutte le conseguenze penali della sentenza di condanna che non siano categoricamente escluse14.

A fronte di tale assunto giuridico, non sarebbe contrapponibile, al fine di corroborare un’ipotesi interpretativa avversa, l’art. 445, co. I bis, primo capoverso, c.p.p. secondo cui, come è risaputo, salvo “quanto previsto dall’articolo 653, la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi”.

Infatti, è stato affermato, pure di recente, che la “sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito15 visto che:

– detto riconoscimento, “pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall’efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile16;

– questa decisione “contiene pur sempre una ipotesi di responsabilità17.

D’altronde, ancor prima che venissero adottati gli arresti nomofilattici del 2005, e soprattutto prima che venisse stabilito ex lege che “la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”, già nell’arresto n. 8488 del 1998, pur affermandosi che “la sentenza di patteggiamento non contiene un accertamento del “reato” ed un “giudizio di colpevolezza18, venne ciò nonostante evidenziato che l’accordo delle parti è pur sempre “sottoposto al vaglio del giudice, dotato di autonomi e consistenti poteri di controllo, dei quali, per giunta, deve dare adeguata ragione19.

In particolare modo, nel successivo arresto giurisprudenziale del 2000, venne altresì rilevato come il giudice, una volta escluso che l’imputato debba essere prosciolto a norma dell’art. 129 c.p.p., fosse tenuto a controllare “la legittimità dell’accordo quanto alla qualificazione giuridica del fatto e alla applicazione e comparazione delle circostanze20 essendo tale qualificazione sottratta “alla disponibilità delle parti21 tanto che, sempre secondo quanto rilevato in detta pronuncia, se il giudice “rileva che la qualificazione giuridica del fatto e la applicazione e comparazione delle circostanze, sulle quali le parti hanno raggiunto l’accordo, non sono corrette, altro non può e non deve fare che respingere la richiesta di applicazione della pena, che ritenere tamquam non esset l’accordo – negozio intervenuto tra le parti22.

Tale approdo ermeneutico, a sua volta, si innestò nel solco di un pregresso orientamento costituzionale con il quale è stato affermato, per un verso, che “il giudice non può lasciare senza alcuna giustificazione nella sentenza l’apprezzamento della correttezza o meno della definizione giuridica del fatto che scaturisce dalle risultanze23 posto che “il modello generale di sentenza, che il legislatore delinea nell’art. 546 cod. proc. pen., prevede alla lettera e del primo comma <la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata>: si tratta di un’esigenza che non è esclusa dalla particolare configurazione della sentenza prevista dall’art. 444 cod. proc. pen.24, per altro verso, che, in questo rito speciale, comunque vi sono “autonomi e consistenti poteri di controllo dell’organo giudicante25 al fine di acclarare “la congruenza del reato oggetto della richiesta alle risultanze delle indagini preliminari26.

Secondo il diritto vivente, è infatti necessario procedere ad una “valutazione “non formale, ma di contenuto” circa l’idoneità delle risultanze delle indagini preliminari a fondare un giudizio di responsabilità dell’imputato27 non essendo sufficiente all’opposto una “mera ricezione e certificazione della volontà ritualmente espressa dalle parti (sentenza n. 313 del 1990)28.

In sostanza, secondo la Corte Costituzionale, nel “procedimento previsto dagli artt. 444 e seguenti del codice di procedura penale, il giudice – pur essendo il suo compito condizionato dall’accordo intervenuto tra imputato e pubblico ministero e quindi in questo senso circoscritto e indirizzato – è chiamato (…) a svolgere valutazioni, fondate direttamente sulle risultanze in atti, aventi natura di giudizio non di mera legittimità ma anche di merito, concernenti tanto la prospettazione del caso contenuta nella richiesta di parte, quanto la responsabilità dell’imputato, quanto infine la pena29.

Da tutto ciò si evince che nella sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti, “che spazia dal merito alla legittimità” (sentenza n. 124 del 1992), pur mancando innegabilmente un accertamento pieno di responsabilità basato su una valutazione probatoria di analoga pregnanza rispetto a quella svolta nel giudizio dibattimentale o nel rito abbreviato, non sono dunque assenti aspetti di una pronuncia di merito e anche, sia pure in forma di controllo del contenuto dell’accordo delle parti, aspetti di una pronuncia statuente sulla pena30.

Le Sezioni Unite, di conseguenza, alla luce di tale copiosa giurisprudenza costituzionale, hanno postulato che “il giudice è tenuto a controllare la legalità dell’accordo delle parti sulla base dei criteri indicati nel comma 2 della citata norma, e, nella verifica della corrispondenza tra il fatto e la fattispecie legale31.

Da un punto di vista prettamente scientifico, è stato inoltre evidenziato che spetta a colui che giudica verificare se “la proposta di definizione del procedimento sia giuridicamente corretta e che la pena concordata dalle parti appaia congrua rispetto ai fini di rieducazione del condannato previsti dall’art. 27 comma 3 Cost.32 giacchè l’ “adeguatezza e le finalità rieducative della pena non possono, per dovere di coerenza, che essere riferite a persona responsabile del fatto addebitatole33.

Difatti, come sottolineato da insigne letteratura scientifica, la “sentenza con la quale si definisce la richiesta di pena delle parti non si esaurisce nella mera ricezione acritica di una proposta patteggiata, attribuendo la disciplina processuale poteri al giudice diretti a verificare la legittimità dell’accordo intervenuto tra le parti, del suo contenuto e della legalità della pena in rapporto alla finalità assegnatale dall’ordinamento34 e dunque, citando la frase di un eminente studioso del diritto, “ci si avvede allora agevolmente di come risulti arduo poter continuare ad affermare che nel patteggiamento manchi un effettivo accertamento di responsabilità, giacché avrebbe poco senso una così puntuale disamina delle potenzialità socialpreventive della pena, ove la sentenza che l’applica dovesse basarsi su un’affermazione di responsabilità del tutto ipotetica e fittizia35.

Tornando a trattare le elaborazioni prettamente giurisprudenziali, da questi arresti nomofilattici, sono scaturiti tre distinti orientamenti interpretativi.

Secondo il primo indirizzo intepretativo, le parti non possono dedurre, tra i motivi di ricorso per Cassazione, la questione inerente “la qualificazione giuridica del fatto risultante dalla contestazione, in quanto l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione36 né la “sua attribuzione soggettiva”.

Nello specifico, si è addivenuti a siffatta conclusione giuridica ritenendo che, “con l’accordo intervenuto tra loro, le parti hanno implicitamente esonerato il giudice dell’obbligo di rendere conto (almeno inter partes) dei punti non controversi della decisione, non potendosi pretendere l’esposizione dei motivi di un convincimento che le parti stesse hanno già fatto proprio37 proprio perché non si potrebbe riconoscere “alla parte un concreto interesse a dedurre su tali punti la mancanza o l’insufficienza della motivazione, dal momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia (Cass. 21 12.1993, Vitolano)38.

Si è ravvisato pertanto nella concorde volontà delle parti, alla stregua di tali considerazioni giuridiche, “il presupposto del contenuto della sentenza e (…) oggetto di determinazione da parte del giudice, con la conseguenza che la sentenza che dispone l’applicazione della pena su richiesta contiene un accertamento ed un’affermazione impliciti della responsabilità dell’imputato, il quale non può certo prospettare con il ricorso per Cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato39.

Alla luce di tale filone interpretativo, di conseguenza, il controllo demandato al giudice è stato ricondotto esclusivamente in quello finalizzato a compiere la “verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti (Cass. 28.2.00, P.M. in proc. Cricchi) e dell’effettuato controllo degli elementi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. conformemente ai criteri di legge40.

Secondo invece un secondo filone interpretativo, per così dire mediano tra il precedente e quello che verrà esaminato successivamente, in tema di c.d. patteggiamento, “la possibilità di ricorrere per cassazione, deducendo l’erronea qualificazione del fatto contenuta in sentenza, deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (Sez. 4, n. 10692 del 11/03/2010 – dep. 18/03/2010, PG in proc. Hernandez, Rv. 246394)41in quanto la qualificazione giuridica del fatto è materia sottratta alla disponibilità di parte e l’errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., lett. b).(Sez. U, n. 5 del 19/01/2000 – dep. 28/04/2000, P.G. in proc. Neri, Rv. 215825)42 che può sussistere solamente nella misura in cui emerga “un errore manifesto43o di una palese incongruità44 e tale, quindi, da far ritenere che vi sia stato un indebito accordo non sulla pena ma sul reato45.

Alla luce di tale principio di diritto, il controllo richiesto è più ampio rispetto a quello previsto in precedenza essendo statuito che il giudice esponga, “sia pure sinteticamente, le ragioni, in quanto l’omissione di detto obbligo impedisce il doveroso controllo sulla legittimità del patto. (Sez. 6, n. 46430 del 13/10/2009 – dep. 02/12/2009, P.G. in proc. Cassano e altri, Rv. 245443; Sez. 5, n. 12611 del 02/03/2006 – dep. 10/04/2006, P.G. in proc. Caldararu ed altro, Rv. 234545; Sez. 6, n. 32004 del 10/04/2003 – dep. 29/07/2003, P.G. in proc. Valetta, Rv. 228405)46.

Tale onere argomentativo, dal canto suo, può stimarsi adempiuto anche tramite la “semplice lettura dei capi di imputazione47 purchè ciò permetta di appurare:

– che la qualificazione prospettata dalle parti “sia palesemente erronea48;

– che “la contestazione originaria sia anch’essa manifestamente erronea49.

Secondo il terzo indirizzo ermeneutico, di gran lunga più favorevole al ricorrente rispetto ai precedenti, all’opposto, in “tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice ha il dovere di verificare la corretta qualificazione giuridica del fatto contestato in termini non meramente formali, ma sostanziali e specifici, in ordine alla fattispecie concreta quale emerge dagli atti, essendo tale indagine necessaria per una corretta valutazione della congruità della pena50.

In altri termini, è stato sostenuto che “tale rito speciale comporta un accordo sulla pena, ma non anche sul fatto-reato e quindi il giudice ha l’obbligo di procedere ex officio a verifica non meramente formale (limitata cioè all’esattezza della qualificazione giuridica del fatto e dunque alla correttezza estrinseca della contestazione), ma anche sostanziale e specifica, vale a dire estesa alla fattispecie concreta quale emerge dagli atti51 anche perché, “dall’obbligo di correlazione tra imputazione e sentenza, applicabile anche nei procedimenti speciali, consegue che, quando il giudice ritenga di dover pervenire ad una diversa qualificazione giuridica del fatto, non potendo egli modificare 1’imputazione, deve respingere la richiesta e procedere con rito ordinario, mentre se accerta la diversità del fatto deve necessariamente restituire gli atti al PM52.

Invero, “il potere del giudice di controllare la corretta qualificazione diversa è previsto a presidio della obbligatorietà della legge penale…, obbligatorietà che, è superfluo rilevarlo, non può non essere sottratta per definizione alla disponibilità delle parti53 in guisa tale che “se rileva che la qualificazione giuridica del fatto e la applicazione e comparazione delle circostanze, sulle quali le parti hanno raggiunto l’accordo, non sono corrette, altro non può e non deve fare che respingere la richiesta di applicazione della pena, che ritenere tamquam non esset l’accordo-negozio intervenuto tra le parti54.

Pertanto, secondo tale tesi interpretativa, è compito del giudicante, oltre che appurare l’esatta qualificazione giuridica del fatto, stabilire se il fatto oggetto dell’accordo sia quello risultante dagli atti55 posto che “il giudice ha l’obbligo di controllare, ex officio, l’esattezza della qualificazione giuridica, con riferimento sia all’imputazione al fatto formalmente contestato, sia alla fattispecie concreta risultante dal processo, venendo in considerazione, sotto il profilo processuale, un rito alternativo allo stato degli atti e, sotto il profilo sostanziale, l’interesse superiore e di ordine generale all’esatta osservanza del diritto oggettivo56.

E’ stato invero asserito che se è vero “che dal secondo comma dell’art.444 c.p.p. si ricava, quale condizione di applicabilità dell’istituto, la correttezza della “qualificazione giuridica”, ma è anche vero che la genericità della locuzione non è limitativa, bensì estensiva dei poteri del giudice57.

La norma impone, espressamente, infatti, che il controllo sia fatto “sulla base degli atti”58 così come “il precetto di cui all’art.521 c.p.p., che vieta la statuizione su un fatto diverso da quello descritto nell’imputazione, ha carattere generale, a tutela del principio di legalità e del diritto di difesa, e trova applicazione anche nel rito alternativo, con l’unico limite derivante dal presupposto pattizio59.

Inoltre, sempre secondo tale indirizzo interpretativo, allorquando, “in sede di accordo delle parti, si sia proceduto alla qualificazione giuridica del fatto in termini più lievi rispetto all’imputazione originariamente contestata, anche eliminando uno dei reati o le circostanze aggravanti, il giudice ha l’obbligo di esporne, sia pure sinteticamente, le ragioni, in quanto l’omissione di detto obbligo impedisce il doveroso controllo sulla legittimità del patto60 atteso che “l’obbligo di motivazione circa la qualificazione giuridica dell’addebito è tanto più pregnante ed ineludibile allorquando la stessa venga modificata in sede di accordo per il patteggiamento61 pure per i significativi riflessi che si possono presentare “anche in punto di trattamento sanzionatorio62.

Ebbene, dopo questo ampio ma necessario excursus giurisprudenziale, si evidenzia che nella sentenza in commento i giudici di legittimità si sono avvalsi di quest’ultimo orientamento nomofilattico.

In effetti, nella pronuncia in esame, è stato asserito come, “in tema di applicazione della pena concordata, poiché tale rito speciale comporta un accordo sulla pena, ma non anche sul fatto-reato, il giudice ha l’obbligo di procedere ex officio a verifica non meramente formale (limitata cioè alla esattezza della qualificazione giuridica del fatto e dunque alla correttezza estrinseca della imputazione), ma anche sostanziale e specifica, vale a dire estesa alla fattispecie concreta quale emerge dagli atti” rilevando al contempo che “dovrà essere dichiarata inammissibile la richiesta di patteggiamento, non solo nel caso di inesatta qualificazione giuridica del fatto contestato, ma anche nel caso di errore sul nomen iuris, originato dalla contestazione di un fatto diverso da quello risultante dagli atti” posto che, come appena evidenziato in precedenza, è onere del giudicante, quando ritenga di dover pervenire ad una diversa qualificazione giuridica del fatto, una volta acclarata la sua diversità, “necessariamente restituire gli atti al P.M.”.

Orbene, tale approccio ermeneutico si appalesa perfettamente condivisibile in quanto, tra quelli menzionati prima, ad avviso dello scrivente, è quello maggiormente aderente al dettato costituzionale.

Come rilevato da un’attenta dottrina, in effetti, non “sembra possa essere messo in dubbio che una condanna ad una pena criminale fondata sul fatto che soltanto per «mera ipotesi» la persona abbia commesso il reato è in contrasto, oltre che con la presunzione di non colpevolezza, con l’inequivoco significato precettivo dell’art. 25 comma 2 Cost.: «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso»63 sicchè da “tale norma discende oltre al divieto di irretroattività della legge incriminatrice il principio, il quale ne è il presupposto, che nessuno può essere punito per un fatto non commesso ovvero che potrebbe non aver commesso64.

Invero, il principio di legalità dei reati e delle pene impone che, solo “una volta stabilito che una pena non può essere inflitta se non nei confronti di chi abbia commesso un fatto penalmente rilevante si può porre un problema di fonti della norma incriminatrice, il problema cioè se solo la legge o anche fonti diverse possano includere quel fatto nel catalogo dei reati65.

Sono stati altresì paventati “dubbi di illegittimità costituzionale a proposito di un rito che comporti l’applicazione di una pena senza alcun accertamento di responsabilità discendono ora anche dai “principi del giusto processo“, enunciati nell’art. 111 Cost. come riformulato dalla l. cost. 23 novembre 1999, n. 266 e, in speciale modo, i “commi 4 e 5, nei quali si stabilisce che “il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova“, salvo ammettere che la formazione della prova abbia luogo senza contraddittorio in casi individuati dalla legge (tra l’altro, casi in cui vi sia il consenso dell’imputato)67tenuto conto che ad un ordinamento improntato al principio di legalità non sono consone norme di metodologia processuale che ostacolino in modo irragionevole il processo di accertamento del fatto storico necessario per pervenire ad una giusta decisione68 dovendo essere garantito al giudice la piena conoscenza dei fatti oggetto del processo al fine di perseguire siffatto scopo69.

Ed allora, proprio alla stregua delle norme costituzionali appena richiamate, è palese che un controllo decisorio il più ampio possibile, anche in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, è fondamentale affinchè tali precetti costituzionali vengano rispettati nella loro interezza.

Di talchè, la sentenza, sotto tale profilo, come suesposto, è sicuramente condivisibile sicchè risponde adeguatamente a tale esigenza.

L’auspicio, tuttavia, e si conclude, è quello che le Sezioni Unite intervengano sul punto al fine di rendere quest’ultima interpretazione come l’unica da doversi tenere in considerazione quando si applica l’art. 444, co. II, c.p.p.; soluzione giurisprudenziale questa che potrebbe evitare l’insorgenza di eventuali oscillazioni ermeneutiche che, a loro volta, potrebbero cagionare grave nocumento alla certezza del diritto.

1 Per un ampio ed esaustivo excursus di questi arresti giurisprudenziali, G. Santalucia, “Patteggiamento e revoca di diritto della sospensione condizionale: le sezioni unite mutano orientamento”, nota a Cass. pen., 29/11/2005, n. 17781, sez. Unite, in Cass. pen. 2006, 9, 2782; B. Cherchi, “Autonomia delle parti e controllo giurisdizionale della sentenza di patteggiamento: il ricorso per cassazione del procuratore generale”, nota a Cass. pen., 20/11/2008, n. 45688, sez. VI, in Cass. pen. 2009, 9, 3485; A. Montagni, “Sul patteggiamento nel nuovo rito penale”, in Giur. merito 2001, 03, 1204.

2 Cass. pen., sez. un., 27/03/92, in Cass. pen. 1992, 2060.,  Riv. giur. edilizia 1992, I,751.,  Arch. nuova proc. pen. 1992, 377.

3 Cass. pen., sez. un., 26/02/97, n. 3600, in Cass. pen. 1997, 2666 (nota di: CARCANO),  Arch. nuova proc. pen. 1997, 344,  Dir. pen. e processo 1997, 1484 (nota di: TREVISSON LUPACCHINI),  Riv. pen. 1997, 571.

4 Ibidem.

5 Ibidem.

6 Ibidem.

7 Corte Cost., ord. n. 297/97.

8 Cass. pen., sez. IV, 22/11/07, n. 2987, in CED Cass. pen. 2008.

9 Ibidem.

10 Cass. pen., sez. un., 29/11/05, n. 17781, in Cass. pen. 2006, 9, 2769 (s.m.) (nota di: SANTALUCIA),  D&G – Dir. e giust. 2006, 24, 28 (s.m.) (nota di: CREMONESI),  Nuovo dir. 2006, 9-10, 1067 (s.m.) (nota di: DEGLI ATTI),  D&G – Dir. e giust. 2006, 24, 45,  Arch. nuova proc. pen. 2006, 5, 490,  Arch. nuova proc. pen. 2008, 2, 184 (s.m.) (nota di: SIAGURA).

11 Ibidem.

12 Ibidem.

13 Ibidem.

14 Ibidem.

15 Cass. civ., sez. lav., 30/09/13, n. 22333, in Diritto & Giustizia 2013, 1 ottobre.

16 Ibidem.

17 Cass. civ., sez. VI, 6/12/11, n. 26263, in Giust. civ. Mass. 2011, 12, 1748.

18 Cass. pen., sez. un., 27/05/98, n. 8488, in Dir. pen. e processo 1998, 1081,  Arch. nuova proc. pen. 1998, 555.

19 Ibidem.

20 Cass. pen., sez. un., 19/01/00, n. 5, in Cass. pen. 2000, 2219.

21 Ibidem.

22 Ibidem.

23 Corte Cost., sent. n. 313/90.

24 Ibidem..

25 Corte Cost., sent. n. 251/91.

26 Corte Cost., sent. n. 124/92.

27 Ibidem.

28 Corte Cost., sent. n. 155/96.

29 Ibidem.

30 Ibidem..

31 Cass. pen., sez. un., 27/05/98, n. 8488, in Dir. pen. e processo 1998, 1081,  Arch. nuova proc. pen. 1998, 555.

32 D. Carcano il quale, nell’opera “La sentenza di patteggiamento non è titolo per la revoca di una precedente sospensione condizionale della pena: una soluzione da rimeditare?”, edita in Cass. pen. 1997, 10, 2666, richiama, a sua volta, il seguente studioso: “A. Nappi, Guida al codice di procedura penale, Giuffrè, 1996, p. 445”.

33 D. Carcano, “La sentenza di patteggiamento non è titolo per la revoca di una precedente sospensione condizionale della pena: una soluzione da rimeditare?”, nota a Cass. pen., 26/02/1997, n. 3600, sez. Unite, in Cass. pen. 1997, 10, 2666.

34 D. Carcano che, nello scritto “La sentenza di patteggiamento non è titolo per la revoca di una precedente sospensione condizionale della pena: una soluzione da rimeditare?”, edita in Cass. pen. 1997, 10, 2666, cita, dal canto suo, i susseguenti autori: “E. Dolcini, Razionalità nella commisurazione della pena: un obiettivo ancora attuale? Note a margine dell’art. 444 c.p.p., in Riv.it.dir.proc.pen., 1990, p. 800; G. Fazio, L’equità della pena nel patteggiamento, in questa rivista, 1992, p. 1948, n. 1057; G. Fiandaca, Pena «patteggiata» e principio rieducativo: un arduo compromesso tra logica di parte e controllo giudiziale, in Foro it., 1990, I, c. 2385; G. Tranchina, Patteggiamento e princìpi costituzionali una convivenza piuttosto difficile, ivi, 1990, I, c. 2394”.

35 G. Fiandaca, “Pena «patteggiata» e principio rieducativo: un arduo compromesso tra logica di parte e controllo giudiziale”, in Foro it., 1990, I, c. 2385; A. Macchia, “Il patteggiamento”, Giuffrè, 1993, p. 28

36 Cass. pen., sez. IV, 18/05/11, n. 27733, in Guida al diritto 2011, 47, 99 (s.m.).

37 Cass. pen., sez. IV, 18/05/11, n. 27733, in Guida al diritto 2011, 47, 99 (s.m.).

38 Cass. pen., sez. fer., 23/07/09, n. 31301, in Guida al diritto 2009, 44, 67 (s.m.).

39 Ibidem.

40 Cass. pen., sez. II, 14/01/09, n. 5240, in Guida al diritto 2009, 17, 92 (s.m.).

41 Cass. pen., sez. I, 14/02/13, n. 7352, in www.altalex.it. In senso conforme, Cass. pen., sez. V, 16/12/11, n. 6523, in Foro it. 2012, 5, II, 269.

42 Cass. pen., sez. I, 14/02/13, n. 7352, in www.altalex.it.

43 Cass. pen., sez. V, 6/05/10 n. 21937, in Foro it. 2012, 5, II, 269.

44 Cass. pen., sez. V, 18/03/09, n. 14525, in Arch. nuova proc. pen. 2009, 6, 750.

45 Cass. pen., sez. V, 6/05/10 n. 21937, in Foro it. 2012, 5, II, 269.

46 Ibidem.

47 Cass. pen., sez. V, 16/12/11, n. 6523, in Foro it. 2012, 5, II, 269.

48 Cass. pen., sez. VI, 20/11/08, n. 45688, in CED Cass. pen. 2008,  Cass. pen. 2009, 9, 3484 (s.m.) (nota di: CHERCHI).

49 Ibidem.

50 Cass. pen., sez. IV, 14/01/13, n. 6156, in CED Cass. pen. 2013.

51 Ibidem.

52 Ibidem.

53 Cass. pen., sez. IV, 22/03/07, n. 18363, in Guida al diritto 2007, 25, 82 (s.m.).

54 Ibidem.

55 Cass. pen., sez. V, 26/01/99, n. 467, in Ced Cassazione 2000.

56 Ibidem.

57 Ibidem.

58 Ibidem.

59 Ibidem.

60 Cass. pen., sez. VI, 13/10/09, n. 46430, in CED Cass. pen. 2009.

61 Cass. pen., sez. V, 2/03/06, n. 12611, in CED Cass. pen. 2006.

62 Cass. pen., sez. II, 4/11/05, n. 46205, in CED Cass. pen. 2005.

63 D. Carcano, “La sentenza di patteggiamento non è titolo per la revoca di una precedente sospensione condizionale della pena: una soluzione da rimeditare?”, nota a Cass. pen., 26/02/1997, n. 3600, sez. Unite, Cass. pen. 1997, 10, 2666.

64 D. Carcano, “La sentenza di patteggiamento non è titolo per la revoca di una precedente sospensione condizionale della pena: una soluzione da rimeditare?”, nota a Cass. pen., 26/02/1997, n. 3600, sez. Unite, Cass. pen. 1997, 10, 2666. Sull’argomento, vedasi altresì G. Frigo, “Il mancato accertamento della colpevolezza esclude l’equiparazione a sentenza di condanna”, in Guida dir., 1997, p. 74; G. Lozzi, “Il patteggiamento e l’accertamento di responsabilità: un equivoco che persiste”, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1998, p. 1397; P. Filippi, “Il patteggiamento”, Cedam, 2000, p. 122; S. Lorusso, “Il patteggiamento allargato tra limiti all’accertamento della verità ed esigenze di deflazione processuale”, in Dir. pen. proc., 2004, p. 669; P. Cipolla, “In tema di applicazione “differita” della pena su richiesta delle parti”, in Giur. merito, 1996, II, p. 329.

65 E. Dolcini, “Problemi vecchi e nuovi in tema di riti alternativi: patteggiamento, accertamento di responsabilità, misura della pena”, in Riv. it. dir. e proc. pen. 2009, 02, 569.

66 Ibidem.

67 Ibidem.

68 Cass. pen., sez. I, 12/05/95, n. 6683, in Cass. pen. 1996, 1202 (s.m.).

69 Su questa linea argomentativa, Corte Cost., sent. n. 111/93. Contra, nel senso che la richiesta o il consenso dell’imputato al patteggiamento siano da considerare come un’ammissione del fatto-reato – come puntualmente rilevato da A. Carratta, nell’opera “Sentenza di patteggiamento, accertamento semplificato dei fatti e riflessi sul giudizio civile”; edita nella Riv. it. dir. e proc. pen. 2001, 02, 439 – si schierano i seguenti eminenti studiosi: “A. Cristiani, “Manuale del nuovo processo penale”, Torino, 1989, p. 331; A. Nappi, “Guida al codice di procedura penale”, Milano, 1997, p. 492. Anche per D. Siracusano, “Diritto di difesa e formazione della prova nella fase dibattimentale”, in Cass. pen., 1989, p. 1594 ss., il patteggiamento si fonderebbe sul c.d. fatto pacifico; nello stesso senso sostanzialmente C. Taormina, “Qualche riflessione in tema di natura giuridica della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti”, in Giust. Pen., 1990, III, c. 271; M. Boschi, “Sentenza di condanna atipica per l’applicazione della pena patteggiata”, Giust. Pen., 1990, III, c. 647”. 

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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