Il pericolo di reiterazione previsto dall’art. 274, co. I, lett. c), c.p.p. non può ricavarsi da elementi meramente congetturali ed astratti.

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La Corte di Cassazione, nella pronuncia in commento, ha affermato che il “parametro della concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole non può essere affidato ad elementi meramente congetturali ed astratti, ma a dati di fatto oggettivi ed indicativi delle inclinazioni comportamentali e della personalità dell’indagato, tali da consentire di affermare che quest’ultimo possa facilmente, verificandosene l’occasione, commettere detti reati” specificando altresì che, sebbene “la prognosi sfavorevole circa la commissione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede non è impedita dalla circostanza che l’incolpato abbia dismesso l’ufficio o la funzione, nell’esercizio dei quali, abusando della sua qualità o dei suoi poteri o altrimenti illecitamente determinandosi, ha realizzato la condotta criminosa”, è necessario tuttavia “che a supporto del ritenuto pericolo di recidiva vengano evidenziati in modo puntuale e logico circostanze di fatto che rendono probabile che l’agente, pur in una diversa posizione soggettiva, possa continuare a porre in essere condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso”.

Venne in tal guisa censurata l’ordinanza impugnata con la quale era stata applicata la misura cautelare ad una persona, accusata di aver commesso il reato di peculato, ricorrendo “all’ indebito utilizzo, tramite una carta di credito collegata al conto della detta società, della liquidità propria dell’ente sociale per operare spese di natura esclusivamente personale, estranee alle ragioni dell’ufficio, in esse comprese anche quelle strumentali a mere funzioni rappresentative”.

Nella specie, alla luce del principio di diritto suesposto, la Corte di Cassazione è addivenuta ad emettere siffatto provvedimento rescissorio perchè “il provvedimento impugnato, pur facendo riferimento al rapporto lavorativo attualmente in corso con (…), omette di precisare quale sia la natura e il contenuto effettivo dello stesso, tralasciando ogni approfondimento sulle incombenze lavorative espletate dal ricorrente nell’interesse di quest’ultimo ente”; condizioni queste, a sua volta, stimate, nella sentenza in argomento, quali dati “imprescindibili per poi riempire effettivamente di contenuti il reso giudizio sul rischio di reiterazione il quale impone, per quanto sopra segnalato, una necessaria correlazione logica tra le citate mansioni lavorative svolte nell’interesse della società sopra segnalata e l’attività di reato riscontrata”.

Ciò posto, tale provvedimento è sicuramente condivisibile sicchè si innesta nel solco di un consolidato indirizzo interpretativo secondo il quale il parametro della concretezza, a cui si richiama l’art. 274 c.p.p., lett. c), c.p.p.1, è configurabile solo nella misura in cui “esistano elementi “concreti” (cioè non meramente congetturali) sulla base dei quali possa affermarsi che l’indagato possa, verificandosene l’occasione, commettere reati della stessa specie di quello per cui si procede, ossia che offendono lo stesso bene giuridico (Sez. 1, n. 25214, 03/06/2009, Pallucchini, rv. 244829; Sez. 1, n. 10347, 20/01/2004, Catanzaro, rv. 227227)2 dovendosi tradurre il predetto giudizio “nella dichiarazione di una concreta probabilità che egli commetta alcuno dei delitti indicati nel suddetto3 articolo attraverso la compiuta disamina di “dati di fatto oggettivi e indicativi delle inclinazioni comportamentali e della personalità dell’indagato, sulla cui base possa affermarsi che quest’ultimo possa facilmente, verificandosene l’occasione, commettere detti reati4 che, dal canto suo, deve svolgersi “in concreto, su base non meramente previsionale5.

Il principio trova conferma nella modifica dell’art. 274 c.p.p. introdotta dalla L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 3, giacchè il nuovo testo in ordine all’esigenza cautelare di cui alla lett. c) – a differenza di quanto ha fatto per l’esigenza cautelare di cui alla lett. a) dello stesso articolo – non ha introdotto il requisito dell’attualità accanto a quello della concretezza6 sicchè le “esigenze di tutela della collettività, di cui all’art. 274, lett. c), devono concretarsi nel pericolo specifico di commissione di delitti collegati sul piano dell’interesse protetto, intendendosi per “delitti della stessa specie” i delitti che offendono lo stesso bene giuridico7.

Ebbene, un primo problema da affrontare, non trattato espressamente nella decisione in oggetto, è quello di stabilire come debba avvenire siffatto vaglio prognostico.

Sul punto, si registrano differenti orientamenti nomofilattici8.

Secondo un primo orientamento, il “pericolo di reiterazione di reati della stessa indole non può desumersi per automatismo dal carattere stesso dei reati contestati9 dovendosi “individuare condotte concrete dell’indagato rivelatrici di una effettiva disponibilità di mezzi e circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie10.

Infatti, in tale filone interpretativo, è stato postulato che “gli aspetti di disvalore della personalità devono essere enucleati o dalle precedenti condanne o, in mancanza, da specifiche sue condotte anteriori coeve o successive al reato contestato, ma ad esso estranee, che dimostrino comunque l’inclinazione, permanente o temporanea, a delinquere11.

In particolare, si è addivenuti a tale considerazione giuridica alla stregua del tenore letterale dell’art. 274, co. I, lett. c), c.p.p. dato che, secondo quanto rimarcato in questa corrente ermeneutica, tale disposizione legislativa, “mantenendo i due parametri di riferimento, delimita gli elementi sintomatici per la valutazione del solo secondo, la personalità, che quindi nulla hanno a che vedere con il primo, la gravità del fatto-reato per cui si procede12.

Secondo un altro indirizzo, all’opposto, preso atto che il prefato articolo “distingue fra circostanze e modalità del fatto, che sono alla base di una valutazione di oggettiva gravità, e atti e comportamenti dell’indagato, che, per quanto inseriti nella medesima vicenda, hanno una valenza soggettiva e riportano ad una valutazione di personalità13, si asserisce che, in questa previsione normativa, “atti e comportamenti e precedenti penali sono disgiuntamente indicati, nel senso che gli elementi per tale valutazione possono trarsi anche solo dagli uni o dagli altri, a seconda della rispettiva, concreta rilevanza e, quindi, anche solo dagli atti e dai comportamenti in difetto di precedenti penali ed anche solo dai precedenti penali, se rilevanti ai fini della valutazione della personalità14 ben potendo l’esigenza in discorso essere desunta “dalla specifica e concreta gravità del fatto ovvero dai precedenti penali e comportamentali del soggetto, dovendosi soltanto escludere che il giudice possa assumere come sintomo di pericolosità il “tipo” di reato contestato15.

D’altronde, tale elaborazione ermeneutica è stata fatta discendere “dalla considerazione che la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell’agente16 essendo stimata la condotta, tenuta in occasione del reato, “un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell’agente17 e da un’interpretazione adeguatrice tesa ad eliminare ingiustificate disparità di trattamento, derivanti dal mero dato temporale e dalla maggiore o minore celerità di giudizio, tra indagato già condannato per altro reato ed altro incensurato colpito dalla misura restrittiva per una pluralità di condotte criminose, sintomatiche di personalità caratterizzate da plurimi fatti penalmente rilevanti18.

Si sostiene quindi, alla stregua di tale approccio interpretativo, che la suddetta norma giuridica và così interpretata perchè si ritiene come non debba procedersi “per categorie di atti, ma secondo l’oggetto della dimostrazione, cioè la pericolosità del soggetto, di cui da la definizione con riferimento alla possibilità della commissione di ulteriori, specifici delitti19 ma per converso mediante la valutazione di “tutti gli elementi di natura oggettiva e soggettiva che hanno capacità di prova e sono, quindi, idonei a sorreggere una prognosi di pericolosità20 (tra questi, si è fatto riferimento “alle specifiche modalità e circostanze del fatto, indicative dell’inclinazione del soggetto a commettere reati della stessa specie, alla personalità dell’indagato, da valutare alla stregua dei suoi precedenti penali e giudiziali, all’ambiente in cui il delitto è maturato, nonchè alla vita anteatta dell’indagato stesso, come pure di ogni altro elemento compreso fra quelli enunciati nell’art. 133 c.p.21).

Tale filone ermeneutico, a modesto avviso di chi scrive, a sua volta, è suddivisibile in due sottodistinti orientamenti e, segnatamente:

  • uno con cui si afferma che il pericolo di recidiva non può dedotto “esclusivamente dalle modalità dei fatti criminosi accertati22;

  • un altro con il quale, all’opposto, si ritiene che il fatto, da intendersi “il reato contestato e posto a fondamento della misura cautelare23, può rilevare, da sè, in quanto “un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell’agente24, nella misura in cui però rappresenti un indice rivelatore “di una possibile maggior pericolosità, di una più forte prognosi di reiterazione criminosa25dovendosi soltanto escludere che il giudice possa assumere come sintomo di pericolosità il “tipo” di reato contestato26.

Secondo un terzo orientamento, per così dire mediano fra quelli menzionati in precedenza, che è stato però “abbandonato27, l’“esigenza cautelare collegata al pericolo di reiterazione di reati (art. 274 lett. c), c.p.p.), deve essere valutata sulla base dei due requisiti, di cui è necessaria la congiunta presenza, costituiti dalle “specifiche modalità e circostanze del fatto” e dalla “personalità” del soggetto sottoposto ad indagini28 e, con “riguardo a detto secondo requisito, i “comportamenti o atti concreti”, cui pure la norma si riferisce nell’indicare gli elementi sui quali fondare il giudizio sulla personalità, debbono essere diversi da quelli che possono desumersi esclusivamente dal reato per cui si procede, avendo questi ultimi già ricevuto una valutazione quando il giudice ha preso in esame le “specifiche modalità e circostanze del fatto29trattandosi di indici obiettivi sicuri che denotano la personalità dell’imputato, la sua attitudine a delinquere nello stesso campo di azione e la sua pericolosità sociale30.

Al di là di quanto statuito in questi orientamenti ermeneutici e a prescindere a quale di questi si voglia dare prevalenza, corre l’obbligo di rilevare che la Cassazione, alla stregua dell’orientamento nomofilattico che nega rilevanza a dati meramente sintomatici o congetturali, ha ritenuto non sussistente il pericolo di recidiva nelle susseguenti ipotesi:

  • ove si faccia un “mero riferimento alla “gravità dei fatti” e alla “disinvoltura con cui sono stati commessi”31;

  • laddove si giustifichi “la misura coercitiva con l’esigenza socialpreventiva di scongiurare il pericolo di reiterazione criminosa specifica, ravvisato nell’estrema disinvoltura con la quale l’indagato aveva perseverato nell’illecito, nonchè nella mancanza di freni inibitori per la “ricerca spasmodica del lucro”, nonostante “pendenze giudiziarie e disciplinari” a carico del medesimo indagato32;

  • quando non vengano presi “in considerazione per la valutazione della personalità del (…), incensurato, ai fini delle esigenze socialpreventive altri elementi fattuali estranei al fatto criminoso, pur evidenziati dalla difesa33;

  • allorquando “non risulta presa in esame la personalità dell’indagato, ed in particolare non sono stati esaminati i suoi eventuali precedenti, il sistema di vita che conduce attualmente, nè comportamenti o atti concreti da cui desumere che sussiste detto pericolo di reiterazione34;

  • ove sia compiuto un riferimento agli schemi culturali dell’etnia di appartenenza “riconducibile a una visione per stereotipi35;

  • in riferimento a reati connessi alla funzione pubblica esercitata dall’imputato o indagato, nel caso in cui non venga spiegato “attraverso quali meccanismi i due indagati, che non ricoprono più cariche pubbliche, potrebbero continuare a commettere analoghe condotte criminose36;

  • nella misura in cui la sussistenza delle esigenza cautelare de qua sia desunta “dal “persistente reticente contegno processuale dell’indagato”, che “si è avvalso della facoltà di non rispondere”37;

  • ove l’impugnato provvedimento contenga un “esplicito riferimento alla sola esigenza di cui alla lettera c) art 274 cpp, che ritiene di supportare facendo accenno alla ordinanza applicativa della misura cautelare (emessa, a quanto si comprende, dal giudice del dibattimento), ma non chiarisce perché essa non sia validamente resistita dalle argomentazioni addotte dalla difesa del (…) che ha fatto riferimento a precise “controcondotte” poste in atto dell’imputato38;

  • in materia di stupefacenti, quando il giudice di merito si sia limitato “a porre in evidenza le circostanze e modalità del fatto – la ripartizione della sostanza in dosi, la dislocazione della stessa in vari punti dell’autovettura e dell’abitazione, l’atteggiamento dell’imputato che tentava di disfarsi di una dose – neppure accennando alla personalità39 di quest’ultimo;

  • laddove il pericolo di reiterazione consegua “dal carattere stesso dei delitti contrastanti, cioè dalla “protezione nel tempo di condotta professionalmente dedita alla prospettazione dei fatti per cui è indagine”40.

Per converso, è stata ritenuta validamente acclarata tale esigenza cautelare:

  • sulla scorta della gravità del fatto e dal comportamento serbato dall’indagato41;

  • in materia di stupefacenti, ove si dia atto “della “dedizione praticamente esclusiva” dell’indagata al traffico internazionale di droga42;

  • allorquando il giudice della cautela abbia “illustrato gli elementi (numerosi e gravi precedenti penali, qualità e natura del reato commesso, comportamento serbato dopo la commissione del reato) in base ai quali ha ritenuto sussistenti le esigenze43 de quibus;

  • nella misura in cui “le modalità e le circostanze dei fatti reati denotano, nonostante l’incensuratezza, una marcata pericolosità anche alla luce del ruolo rivestito dall’indagato, dei contatti con figure di rilievo del sodalizio e della reiterazione nel tempo delle condotte44;

  • ove “la prognosi di reiterazione del reato risulta correlata alla specificità del fatto concreto, realizzato con la tecnica dei cd. trasfertisti della rapina e ritenuto, pertanto, sintomatico di affinate capacità delinquenziali45;

  • in materia di furto, quando emergano “reiterate denunce per furto e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli a carico del prevenuto, più volte identificato attraverso precedenti dattiloscopici, avendo declinato generalità diverse46;

  • quando siano segnalate, dal giudice de libertate, “non solo le modalità professionali della condotta, ma anche i precedenti specifici degli indagati, ritenuti significativi di un comportamento offensivo sistematico47;

  • laddove venga messo in risalto “non solo il dato numerico offerto dalla messe di reati commessi, ma anche le concrete modalità della condotta, che appaiono tali da svelare una notevole dose di spregiudicatezza e l’abitudine al crimine48;

  • in materia di stupefacenti, qualora emerga l’inserimento dell’indagato “nell’ambiente degli spacciatori, confermata dalla mancanza di mezzi leciti di sostentamento, con la conseguente difficoltà di recidere i legami col traffico di stupefacenti e con l’ambiente di fornitori e clienti ad esso circostante49;

  • nel caso in cui tale esigenza cautelare risulti “anche da altre fattispecie delittuose in corso di accertamento50ove riguardino ipotesi delittuose caratterizzate da eventi similari oppure identici, ripetute nel tempo ed assai ravvicinate51;

  • quando la valutazione, circa l’esistenza di siffatto pericolo, sia il frutto di “una attenta e consapevole valutazione, condotta sul metro della comune esperienza, del fatto in sè, della condotta anteatta dell’indagato, dei motivi a delinquere, del contesto ambientale e di generale di tutti gli elementi circostanziali di tempo, di luogo e di persona disponibili52;

  • allorquando cotale esigenza venga configurata “sia dalle modalità del fatto (puntualmente indicate) sia dalla personalità dell’indagato, negativamente valutata con espresso riferimento ai numerosi “carichi pendenti” per reati analoghi a quelli contestati53;

  • qualora se ne ravvisi la sussistenza alla luce di “specifici comportamenti ed atti concreti54.

Corre altresì l’obbligo di rilevare, per dovere di completezza espositiva, che la questione, inerente quali illeciti penali debbano essere vagliati ai fini della reiterazione, è stato adeguatamente trattato nella pronuncia in esame ove, nell’enunciare il principio di diritto esposto in precedenza, è stato precisato che la reiterazione deve avere ad oggetto “reati della stessa indole”.

Del resto, proprio per quanto attiene l’espressione “delitti della stessa specie” menzionata nell’art. 274, co. I, lett. c), c.p.p., la Cassazione ha definito tale termine come un “valore oggettivo55 dovendosi intendere riferito soltanto ai delitti che offendono lo stesso bene giuridico56e non già di fattispecie omologhe a quella per cui si procede57.

L’art. 101 c.p., d’altronde, come è noto, “stabilisce che sono considerati reati della stessa indole “non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che pur essendo preveduti da disposizioni o leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono e dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni58.

A tal proposito, è stato osservato che l’ “uso nell’art. 274 cod. proc. pen. di una differente espressione indica che il legislatore ha fatto riferimento ad un concetto, nel quale è prevalente l’aspetto oggettivo della necessità d’assicurare una tutela alla collettività attraverso l’adozione di misure volte ad impedire la ricaduta del soggetto nella commissione di delitti che presentino uno specifico carattere comune, costituito dal bene primario posto a fondamento della fattispecie tipica ascritta59 siccome l’ “appartenenza ad una medesima “species” di reati – che tra l’altro devono essere puniti con pena massima non inferiore a quattro anni – suona, infatti, proprio come volontà di restringere il campo dei delitti simili nella naturale contrapposizione all’ampia categoria dei reati dello stesso “genere”, nella quale vanno, invece, iscritti reati che presentino in comune anche un bene indirettamente garantito60.

Pertanto, non è sufficiente che venga acclarato un pericolo di recidivanza essendo necessario che tale periculum involga “alcuno dei delitti indicati nel suddetto art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c)61, c.p.p.”.

Altro elemento da considerare è quello inerente il tempo di commissione del reato.

A questo riguardo, se in sede di legittimità è stato asserito che “il tempo trascorso dalla commissione del fatto non è di per sè sufficiente ad escludere le esigenze cautelari come sopra ravvisate62, è stato tuttavia rilevato sempre in questa sede che, quanto più ci si distacca dal momento della consumazione del reato e dal contesto che lo ha caratterizzato, “tanto piè è stringente l’esigenza di un contenuto motivazionale relativo alla permanenza di una concreta ed effettiva attualità del pericolo di reiterazione, idoneo a giustificare la misura cautelare restrittiva, che consideri anche aspetti differenti ed ulteriori rispetto a quelli propri del fatto in sè considerato63 giacchè “paradossalmente, proprio il decorso del tempo nella inerzia procedimentale, sotto il profilo cautelare, della parte pubblica, costituisce esso stesso un potenziale sintomo dell’inesistenza di una tale pregnante attualità, almeno ogniqualvolta quel decorso di “tempo procedimentale” non sia impiegato per acquisire elementi probatori che introducano aspetti fattuali, prima ignoti o incerti, idonei a fondare l’apprezzamento pertinente64.

Ciò significa che anche il decorso temporale, a date condizioni, può essere preso in considerazione ai fini del giudizio de quo65.

Inoltre, anche per quello che riguarda l’altro aspetto giuridico trattato nella sentenza in commento e segnatamente, la questione inerente il rapporto tra la qualifica ricoperta grazie alla quale è stato compiuto il reato, da un lato, e il pericolo di reiterazione, dall’altro lato, la soluzione giuridica, a cui è pervenuta la Corte di Cassazione in tale pronuncia, è perfettamente condivisibile giacchè è conforme ad un pregresso orientamento nomofilattico secondo il quale “il rischio di ulteriori condotte illecite del tipo di quella contestata deve essere reso probabile da una permanente posizione soggettiva dell’agente che gli consenta di continuare a mantenere, pur nell’ambito di funzioni o incarichi pubblici diversi, condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso66.

In conclusione, la decisione in esame si appalesa sicuramente condivisibile atteso che delimita la portata applicativa dell’art. 274, co. I, lett. c), c.p.p. entro margini assai rigorosi evitando che si possa irrogare una misura restrittiva della libertà personale sulla scorta di dati meramente ipotetiche; tale costrutto ermeneutico, tra l’altro, è pienamente conforme anche con quanto sostenuto dalla Corte Costituzionale la quale, già durante la vigenza del codice Rocco, aveva asserito come la restrizione della libertà personale fosse ammissibile solo al fine di tutelare la “collettività dalla commissione di gravi reati67.

1 Il quale, come è noto, stabilisce che le misure cautelari possono essere disposte “quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali é prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni”.

2 Cass. pen., sez. I, 16/01/13, n. 15667, in CED Cass. pen. 2013.

3 Cass. pen., sez. IV, 10/04/12, n. 18851, in CED Cass. pen. 2012,

4 Cass. pen., sez. VI, 8/03/12, n. 38763, in CED Cass. pen. 2012.

5 Cass. pen., sez. VI, 24/05/07, n. 37087, in Guida al diritto 2007, Dossier 10, 64 (s.m.).

6 Cass. pen., sez. IV, 10/04/12, n. 18851, in CED Cass. pen. 2012.

7 Cass. pen., sez. IV, 10/04/12, n. 18851, in CED Cass. pen. 2012.

8 Sull’argomento, tra le tanti opinioni espresse sul punto, P. Spagnolo, “Misure cautelari personali”, in “Codice di Procedura penale, Rassegna di giurisprudenza e di dottrina. IV, I. Misure cautelari”, diretta da LattanziLupo, Giuffrè, Milano, 2003, p. 238.

9 Cass. pen., sez. VI, 10/07/07, n. 30976, in Guida al diritto 2007, 40, 109 (s.m.).

10 Ibidem.

11 Cass. pen., sez. II, 28/09/99, n. 4016, in Ced Cassazione 1999.

12 Ibidem. In dottrina: Maddalena, “Le esigenze cautelari”, in Aa.Vv., “Commento alle nuove norme sulla custodia cautelare (l. 8 agosto 1995, n. 332)”, Ponte Nuovo, Bologna, 1996, p. 72

13 Cass. pen., sez. VI, 24/05/07, n. 37087, in Guida al diritto 2007, Dossier 10, 64 (s.m.).

14 Ibidem.

15 Cass. pen., sez. II, 15/05/07, n. 23059, in Guida al diritto 2007, 28, 73 (s.m.).

16 Cass. pen., sez. IV, 3/07/07, n. 34271, in CED Cass. pen. 2007,  Cass. pen. 2008, 9, 3381.

17 Cass. pen., sez. VI, 11/07/06, n. 29405, in Cass. pen. 2007, 9, 3409.

18 Cass. pen., sez. IV, 3/07/07, n. 34271, in CED Cass. pen. 2007,  Cass. pen. 2008, 9, 3381.

19 Cass. pen., sez. VI, 24/05/07, n. 37087, in Guida al diritto 2007, Dossier 10, 64 (s.m.).

20 Ibidem.

21 Cass. pen., sez. I, 10/01/07, n. 7176, in Guida al diritto 2007, 12, 85 (s.m.).

22 Cass. pen., sez. IV, 1/04/04, n. 37566, in Ced Cassazione 2004.

23 Cass. pen., sez. II, 7/02/00, n. 726, in Ced Cassazione 2000.

24 Cass. pen., sez. IV, 13/04/07, n. 25059, in Guida al diritto 2007, 34, 64 (s.m.).

25 Cass. pen., sez. II, 6/04/99, n. 1677, in Cass. pen. 2001, 216 (s.m.).

26 Cass. pen., sez. II, 22/03/07, n. 16641, in Guida al diritto 2007, 24, 66 (s.m.). Sulla stessa linea interpretativa, C. Taormina, “Diritto processuale penale”, Giappichelli, 1995, p. 384.

27 Cass. pen., sez. IV, 3/07/07, n. 34271, in CED Cass. pen. 2007,  Cass. pen. 2008, 9, 3381.

28 Cass. pen., sez. II, 20/11/96, n. 4620, in Arch. nuova proc. pen. 1997, 36.

29 Ibidem.

30 Cass. pen., sez. IV, 19/12/96, n. 3207, in Arch. nuova proc. pen. 1997, 170.

31 Cass. pen., sez. VI, 8/03/12, n. 38763, in CED Cass. pen. 2012.

32 Cass. pen., sez. VI, 10/07/07, n. 30976, in Guida al diritto 2007, 40, 109 (s.m.).

33 Cass. pen., sez. II, 28/09/99, n. 4016, in Ced Cassazione 1999.

34 Cass. pen., sez. VI, 20/03/97, n. 1280, in Ced Cassazione 1997 (s.m.).

35 Cass. pen., sez. V, 3/02/10, n. 17696, in CED Cass. pen. 2010,  Cass. pen. 2011, 4, 1515. Per la dottrina, in tal senso, V. Grevi il quale, nell’opera “Misure cautelari e diritto di difesa” edita su Giuffrè, 1996, (p. 83), ritiene in sostanza non valutabili, ai fini del giudizio de quo, situazioni non imputabili alla persona da sottoporre ad una misura cautelare.

36 Cass. pen., sez. VI, 16/12/09, n. 1963, in CED Cass. pen. 2010.

37 Cass. pen., sez. VI, 8/01/07, n. 14120, in Cass. pen. 2008, 3, 1138.

38 Cass. pen., sez. V, 14/02/05, n. 12869, in Cass. pen. 2006, 7-8, 2550.

39 Cass. pen., sez. IV, 1/04/04, n. 37566, in Cass. pen., 2004.

40 Cass. pen., sez. V, 28/11/97, n. 5457, in Ced Cassazione 1998,  Cass. pen. 1999, 918 (s.m.).

41 In tale senso, Cass. pen., sez. IV, 10/04/12, n. 18851, in CED Cass. pen. 2012.

42 Cass. pen., sez. VI, 23/04/09, n. 20058, in Guida al diritto 2009, 23, 82 (s.m.).

43 Cass. pen., sez. I, 20/01/04, n. 10347, in Cass. pen. 2004, 4144 (s.m.),  Ced Cassazione 2004.

44 Cass. pen., sez. III, 23/10/07, n. 44275, in Guida al diritto 2008, 1, 79 (s.m.).

45 Cass. pen., sez. II, 15/05/07, n. 23059, in Guida al diritto 2007, 28, 73 (s.m.).

46 Cass. pen., sez. IV, 13/04/07, n. 25059, in Guida al diritto 2007, 34, 64 (s.m.).

47 Cass. pen., sez. II, 22/03/07, n. 16641, in Guida al diritto 2007, 24, 66 (s.m.).

48 Cass. pen., sez. II, 12/07/07, n. 35476, in Guida al diritto 2007, 46, 88 (s.m.).

49 Cass. pen., sez. VI, 20/02/02, n. 22121, in Cass. pen. 2003, 3483 (s.m.).

50 Cass. pen., sez. III, 23/03/00, n. 1309, in Ced Cassazione 2000,  Cass. pen. 2001, 1551 (s.m.). Su un approccio critico a tale approdo ermeneutico, S. Ramajoli, “Le misure cautelari (personali e reali) nel codice di procedura penale”, Cedam, Padova, 1996, p. 50; Scamarcio, “Alcune osservazioni critiche sulla normativa concernente la detenzione cautelare (legge 8 agosto 1995, n. 332)”, in Giust. pen., 1995, III, p. 529. Per un approccio ermeneutico nel senso che “ai precedenti penali di condanna può essere attribuito un valore prognostico negativo in sé, mentre, per gli altri precedenti va escluso questo valore prognostico negativo, residuando pur sempre la possibilità di ricavare, caso per caso, la sussistenza di comportamenti e atti concreti idonei a giustificare una prognosi di pericolosità sociale” (P. Spagnolo, “Misure cautelari personali”, in “Codice di Procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina. IV, I. Misure cautelari”, diretta da Lattanzi Lupo, p. 249, in relazione alla posizione espressa da Maddalena, in Aa.Vv.,”Commento alle nuove norme sulla custodia cautelare (l. 8 agosto 1995, n. 332)”, Ponte Nuovo, Bologna, 1996, p. p. 249).

51 Cass. pen., sez. III, 23/03/00, n. 1309, in Ced Cassazione 2000,  Cass. pen. 2001, 1551 (s.m.).

52 Cass. pen., sez. VI, 23/06/99, n. 2402, in Cass. pen. 2001, 215 (s.m.).

53 Cass. pen., sez. II, 23/01/97, n. 200, in Ced Cassazione 1997 (s.m.),  Cass. pen. 1998, 1162 (s.m.).

54 Cass. pen., sez. IV, 19/12/96, n. 3207, in Arch. nuova proc. pen. 1997, 170.

55 Cass. pen., sez. I, 20/01/04, n. 10347, in Cass. pen. 2004, 4144 (s.m.),  Ced Cassazione 2004.

56 Ibidem.

57 Cass. pen., sez. IV, 10/04/12, n. 18851, in Dir. maritt. 2012, 2, 507.

58 Cass. pen., sez. II, 10/04/00, n. 1993, in Ced Cassazione 2000.

59 Ibidem.

60 Ibidem.

61 Cass. pen., sez. IV, 10/04/12, n. 18851, in Dir. maritt. 2012, 2, 507.

62 Cass. pen., sez. I, 7/12/11, n. 13602, in Diritto & Giustizia 2012, 13 aprile (nota di: GASPARRE).

63 Cass. pen., sez. VI, 13/10/10, n. 37575, in Guida al diritto 2011, 2, 98 (s.m.).

64 Ibidem.

65 Contra, nel senso di reputare il decorso del tempo rilevante solo ai fini dei termini massimi di custodia cautelare, D. Potetti, “Aspetti rilevanti del “fattore tempo” nell’àmbito delle misure cautelari personali”, nota a Cass. pen., 15/12/97, n. 4374, sez. III, in Cass. pen. 1999, 2, 587.

66 Cass. pen., sez. VI, 13/12/11, n. 6566, in Cass. pen. 2013, 6, 2378,  CED Cass. pen. 2011.

67 Corte Cost., sent. n. 1/80, in www.giurcost.org.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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