Nota a Consiglio di Stato n. 5084, sezione VI del 21 ottobre 2013.
Il dissenso emesso dalla Soprintendenza, nell’ambito di una conferenza dei servizi, ha valore endoprocedimentale, con la conseguenza che lo stesso non deve essere preceduto da alcun atto teso ad assicurare una interlocuzione con la parte privata. Il contraddittorio deve essere garantito prima dell’adozione dell’autonomo provvedimento finale successivo alla conclusione dei lavori della conferenza. Inoltre, il dissenso espresso in sede di conferenza dei servizi non è autonomamente impugnabile, non avendo comunque effetti interni al procedimento.
La questione.
La pronuncia che in tale sede si evidenzia è stata emessa dal Consiglio di Stato in data 21 ottobre 2013 a seguito dell’appello proposto da un ricorrente avverso la sentenza emessa dal T.A.R. Veneto, Venezia, Sezione II, al fine di richiedere l’annullamento del parere negativo espresso in sede di conferenza dei servizi dalla Soprintendenza, in quanto non preceduto dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis Legge 241/1990.
Nella fattispecie de quo, il ricorrente impugnava il parere rilasciato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, con il quale veniva negata l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, da realizzarsi su un fondo di sua proprietà.
Nello specifico, il ricorrente domandava l’annullamento del suddetto parere per i seguenti motivi : violazione dell’art. 10-bis della Legge 241 del 1990 e illegittimità sostanziale del parere stesso.
Con sentenza n. 1349 del 7 novembre 2012, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sezione seconda, rigettava il ricorso proposto in prime cure, adducendo la non necessità del preavviso di rigetto ex art. 10bis sull’assunto che il parere non fosse da ritenersi atto conclusivo del procedimento e sottolineando, al contempo, che l’illegittimità sostanziale del parere riguardava il merito della valutazione di natura tecnico-discrezionale riservata all’amministrazione.
Avverso tale pronuncia, il ricorrente proponeva appello, domandando la riforma della sentenza impugnata e, conseguentemente, l’annullamento dell’atto impugnato con l’originario ricorso, rappresentato appunto dal parere negativo o per meglio dire dal dissenso espresso dalla Soprintendenza nell’ambito della conferenza dei servizi.
La soluzione.
Con la sentenza n. 5084 del 2013 il Consiglio di Stato ha sostenuto l’infondatezza dell’appello per le ragioni che seguono.
In primo luogo, il Collegio ha ritenuto infondata la motivazione sostenuta dal ricorrente in merito all’illegittimità dell’atto impugnato per omessa comunicazione del preavviso di rigetto. A tal proposito, l’organo giudicante ha sottolineato la valenza endoprocedimentale del parere espresso dall’organo soprintendentizio in seno alla conferenza dei servizi, con la conseguenza che lo stesso non deve essere preceduto da alcun atto finalizzato ad assicurare una interlocuzione con la parte privata.
Non a caso, il Consiglio, aderendo ad una visione fortemente consolidata, ha disposto che :”il contraddittorio deve essere garantito prima dell’adozione dell’autonomo provvedimento finale successivo alla conclusione dei lavori della conferenza” (Cons. Stato n. 2378/2011).
In particolare, le singole amministrazioni partecipano ai lavori della conferenza per ragioni di semplificazioni procedimentale e di utilità del confronto dialettico nonché perché titolari di autonome e specifiche competenze. Dunque, la conferenza dei servizi ex artt. 14 e ss. della Legge 241/1990 si qualifica come sede esclusiva ove le amministrazioni convocate e interessate hanno l’onere di esprimere l’eventuale motivato dissenso rispetto all’oggetto dell’iniziativa procedimentale. Più specificatamente, tale istituto giuridico è caratterizzato da una : “struttura dicotomica, articolata in una fase che si conclude con la determinazione della conferenza, che ha valenza endoprocedimentale, e in una fase successiva che si conclude con l’adozione del provvedimento finale, che ha valenza esoprocedimentale ed esterna, effettivamente incidente sulle situazioni degli interessati”.
In altri termini, secondo la linea interpretativa del Consiglio, sussiste : “uno iato sistematico fra la determinazione conclusiva della conferenza di tipo decisorio e il successivo provvedimento finale”, il che conferma che : “solamente al provvedimento finale può essere attribuita una valenza determinativa della fattispecie, mentre alla determinazione conclusiva deve essere riconosciuto carattere meramente endoprocedimentale”.
Pertanto, sulla base di tali considerazioni, il dissenso espresso da una amministrazione interessata e convocata in sede di conferenza di servizi si sostanzia in un semplice atto espressivo di un giudizio e non anche in una volontà provvedimentale dell’amministrazione. Ne discende, dunque, l’inammissibilità del ricorso qualora abbia ad oggetto il dissenso espresso in seno ad una conferenza dei servizi, essendo lo stesso un atto con effetti interni al procedimento e, in quanto tale, non autonomamente impugnabile.
In secondo luogo, l’organo giudicante non ha inteso accogliere l’ulteriore censura avanzata da parte ricorrente con riguardo alla illegittimità, alla superficialità e all’insufficienza della valutazione espressa dalla Soprintendenza.
A sostegno della propria tesi, il Consiglio di Stato ha affermato che :”le valutazioni della Soprintendenza hanno natura tecnica e, in quanto tali, sono sindacabili solo se, riscontrata l’esistenza di una figura sintomatica dell’eccesso di potere, si dimostra la violazione del principio di ragionevolezza tecnica”.
Diversamente, nella fattispecie in esame, la Soprintendenza aveva proceduto ad una descrizione accurata e dettagliata dell’intervento e del contesto paesaggistico, confutando le questioni che erano state oggetto dei motivi di appello.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento