Immediatezza del licenziamento disciplinare (Cass., n. 26655/2013)

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Massima

E’ illegittimo l’adozione della sanzione espulsiva, ossia il licenziamento disciplinare, quando, come nel caso in esame, sono  trascorsi 19 giorni dall’espletamento del diritto di difesa del lavoratore, ma si è trattato di un tempo che non è giustificato da alcuna necessità di ulteriori indagini e che va a determinare in capo al lavoratore, mai sospeso cautelativamente per i fatti – asseritamente gravi – il ragionevole affidamento sul permanere della fiducia datoriale e sulla rinuncia al licenziamento.

 

1. Questione

La Corte di appello confermava la decisione del Tribunale che aveva accolto la domanda proposta dal lavoratore nei confronti della società e dichiarato l’illegittimità del licenziamento, con condanna della società alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno. Condivideva la Corte territoriale l’impostazione del Tribunale secondo cui il lavoratore  aveva ritualmente introdotto nel giudizio di primo grado la questione del disinteresse della società a risolvere il rapporto manifestata attraverso il decorso di un lungo periodo di tempo tra la contestazione disciplinare ed il licenziamento ed in ogni caso riteneva che si trattasse di questione rilevabile d’ufficio. Quanto al merito valutava che la certezza dello svolgimento dei fatti e della loro riferibilità al lavoratore (rappresentante sindacale dcui era stato contestato l’intenzionale impedimento, per più di un’ora, del passaggio dei furgoni, attraverso una forma di protesta solitaria consistita nello sdraiarsi per terra nella sede di scorrimento del cancello carraio, il tutto con modalità “a sorpresa” idonee a creare una situazione di pericolo o di danno) fosse stata acquisita dalla società; sottolineava, però, che la società non avesse manifestato tempestivamente la volontà di irrogare la massima sanzione espulsiva considerato che, nell’arco di tempo strettamente necessario per il compimento e completamento delle indagini e per la valutazione del loro risultato, non era stata adottata alcuna determinazione da cui desumere che vi fosse stata una tale lesività degli obblighi nascenti dal contratto di lavoro da non consentire la prosecuzione del rapporto.

Propone ricorso per cassazione la società, che è stato rigettato, ribadendo il principio secondo cui: “nel licenziamento per giusta causa, il principio dell’immediatezza della contestazione dell’addebito deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti sia molto laborioso e richieda uno spazio temporale maggiore, e non potendo, nel caso in cui il licenziamento sia motivato dall’abuso di uno strumento di lavoro, ritorcersi a danno del datore di lavoro l’affidamento riposto nella correttezza del dipendente, o equipararsi alla conoscenza effettiva la mera possibilità di conoscenza dell’illecito, ovvero supporsi una tolleranza dell’azienda a prescindere dalla conoscenza che essa abbia degli abusi del dipendente. In ogni caso, la valutazione della tempestività della contestazione costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato”.

 

2. Immediatezza del licenziamento

Giova, al riguardo, premettere, con riferimento ai requisiti che qualificano la tempestività della contestazione e della sanzione disciplinare, come questa Suprema Corte abbia ribadito che il principio tanto dell’immediatezza della contestazione dell’addebito, quanto della tempestività del recesso, la cui ratio riflette l’esigenza del rispetto della regola della buona fede e correttezza nell’attuazione del rapporto di lavoro, oltre che dei principi di certezza del diritto e di tutela dell’affidamento del lavoratore incolpato, deve essere inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo necessario, in relazione al caso concreto e alla complessità dell’organizzazione del datore di lavoro, ad una adeguata valutazione della gravità dell’addebito mosso al dipendente e delle giustificazioni da lui fornite. Più in particolare, si è affermato che, nel valutare l’immediatezza della contestazione ai fini dell’intimazione del licenziamento disciplinare, occorre tener conto dei contrapposti interessi del datore di lavoro a non avviare procedimenti senza aver acquisito i dati essenziali della vicenda e del lavoratore a vedersi contestati i fatti in un ragionevole lasso di tempo dalla loro commissione; con la conseguenza che l’aver presentato a carico di un lavoratore denuncia per un fatto penalmente rilevante connesso con la prestazione di lavoro non consente al datore di lavoro di attendere gli esiti del procedimento penale prima di procedere alla contestazione dell’addebito, dovendosi valutare la tempestività di tale contestazione in relazione al momento in cui i fatti a carico del lavoratore medesimo appaiono ragionevolmente sussistenti (v. ad es. Cass. n. 1101/2007; Cass. n. 4502/2008).

Il che, se conferma la relatività che riveste il criterio di immediatezza e il rilievo che assume, al riguardo, il sindacato del giudice di merito, porta, al tempo stesso, a riconoscere che un bilanciamento coerente degli interessi sottesi al procedimento di disciplina non consente di individuare nella potenziale rilevanza penale dei fatti accertati e nella conseguente denuncia all’autorità inquirente circostanze di per sé sole esonerative dall’obbligo di immediata contestazione, in considerazione della rilevanza che tale obbligo assume rispetto alla tutela dell’affidamento e del diritto di difesa del lavoratore incolpato, sempre che i fatti riscontrati facciano emergere, in termini di ragionevole certezza, significativi elementi di responsabilità a carico del lavoratore. E quindi, in altri termini, solo se l’intervallo di tempo trascorso sia giustificato non dalla necessità di un accertamento integrale e compiuto del fatto, ma dall’esigenza per il datore di lavoro di acquisire conoscenza della riferibilità del fatto, nelle sue linee essenziali, al lavoratore medesimo. Tali conclusioni trovano conferma, del resto, nell’autonomia e distinzione che il procedimento disciplinare riveste rispetto al procedimento penale, sol che si consideri che la presunzione di non colpevolezza stabilita nell’art. 27 Cost. riguarda solo il potere punitivo pubblico e non può estendersi analogicamente ai rapporti fra i privati, e che l’irrilevanza penale del fatto addebitato non determina di per sé l’assenza di analogo disvalore secondo la legge del contratto, fermo restando la rilevanza che la sussistenza del reato (e la sua qualificazione ad opera del giudice penale) possono assumere, anche nell’impiego privato, ove costituiscano presupposto per la configurazione dell’illecito disciplinare e per l’applicazione conseguente della sanzione.

L’obbligo di contestazione, peraltro, in quanto atto eminentemente garantistico, non determina alcuna “valutazione anticipata di responsabilità”, ma risulta, in realtà, essenzialmente funzionale alla puntualizzazione dell’addebito e alla sua ricostruzione e valutazione in contraddittorio con l’interessato, né preclude al datore di lavoro di sospendere il procedimento disciplinare in pendenza dell’accertamento penale, ove in tal senso consigliano le necessità dell’istruttoria già avviata. Facoltà che è riflesso essa stessa dell’autonomia della valutazione disciplinare e che – giova soggiungere – realizza un adeguato contemperamento dei reciprochi interessi, del lavoratore a conoscere e ricostruire in tempi ragionevoli l’addebito, del datore di lavoro a garantire le esigenze di certezza della situazione giuridica della controparte, senza rinunciare peraltro alla possibilità (applicando la sanzione) di assegnare ai fatti addebitati un immediato connotato di disvalore, a prescindere dall’accertamento del loro rilievo penale, e,quindi, dai tempi di definizione del relativo procedimento. Ne discende ancora che – per effetto della rilevanza che va riconosciuta, nei limiti indicati, all’obbligo del datore di lavoro di ricostruire i fatti e la loro imputabilità – deve ritenersi che gravi su quest’ultimo l’onere di provare, con puntualità, le circostanze che, sulla base del caso concreto, giustificano il tempo trascorso fra l’accadimento dei fatti rilevanti e la loro contestazione, e che, quindi, evidenzino in concreto la tempestività dell’esercizio del potere disciplinare (v. sul punto anche Cass. n. 1101/2007; Cass. n. 2023/2006), senza che possa assumere autonomo ed autosufficiente rilievo la denuncia di tali fatti in sede penale o la pendenza stessa del procedimento penale.

 

Rocchina Staiano
Dottore di ricerca; Docente all’Università di Teramo in Medicina del Lavoro e in Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

Sentenza collegata

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Staiano Rocchina

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