Vincolo Fiduciario e licenziamento: Cassazione civile, sez. lav., sentenza 11.09.2013, n.° 20823

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Con la sentenza in rassegna si affronta la questione inerente alla violazione da parte del lavoratore del vincolo fiduciario, tale da ritenere giustificata la decisione del datore di licenziare il dipendente.

In particolare, la vicenda coinvolge l’azienda multiservizi e igiene urbana s.p.a. di Genova. Azienda che, in un primo momento, infligge una sanzione disciplinare ad un proprio dipendente perchè gli è stato contestato di aver scaricato un carico di rifiuti in un sito diverso da quello che invece aveva individuato l’azienda stessa con apposite disposizioni. Successivamente, l’azienda licenzia lo stesso dipendente perché, nel giudizio di opposizione alla suddetta sanzione promosso dinnanzi al Tribunale, il dipendente aveva allegato delle fotografie mediate le quali viene rappresentato un caso di servsamento di rifiuti liquidi commesso da altro personale. Successivamente, però, risulta che tale fatto in realtà non era mai avvenuto. Ed è stata proprio questa falsa rappresentazione a costituire il fatto posto dall’azienda a fondamento del licenziamento disciplinare a carico del suddetto dipendente (il sig. T. P.).

I ricorsi vengono riuniti ed entrambe le domande rigettate.

 

Il giudizio in appello

L’impugnazione proposta dal T. viene rigettata dalla Corte d’ Appello di Genova. In particolare, tale Corte stabilisce che in entrambi i casi la condotta contestata è stata materialmente posta in essere, e che vi è corrispondenza tra il fatto contestato e quello oggetto di motivazione, sia con riferimento alla sola sanzione disciplinare, e sia con riferimento al licenziamento.

La Corte perciò statuisce che per entrambi i comportamenti (scarico rifiuti in luogo diverso e produzione di fotografie) vi sia proporzionalità tra i comportamenti posti in essere e la relativa sanzione disciplinare.

 

Il giudizio in Cassazione

Nella sentenza di cui si discute, viene altresì in evidenza, tra l’altro, “il principio dell’immediatezza della contestazione dell’addebito”. Con riferimento a tale principio, il giudice di legittimità stabilisce che esso “deve essere inteso in senso relativo”.

A tale proposito la stessa Corte precisa che, se per l’accertamento e la valutazione dei fatti è necessaria un’attività molto laboriosa, tale da richiedere “uno spazio temporale maggiore”, allora il principio dell’immediatezza della contestazione può “in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo”.

In effetti, “il giudizio circa la tempestività della contestazione dell’illecito disciplinare da cui è derivato il licenziamento”, è una delle censure mosse dal ricorrente. In particolare, la doglianza si riferisce all’eccessivo lasso di tempo (circa cinque mesi) che intercorre tra la data in cui sono state depositate le fotografie, e quella della raccomandata.

Nel caso concreto, l’azienda non è venuta direttamente a conoscenza di tali fotografie falsificate, ma indirettamente per il tramite del proprio difensore, cioè solo dopo che questi ha esaminato gli atti di causa dai quali è emersa la predetta riproduzione fotografica. Tutto ciò, ha evidentemente influito sul lasso di tempo necessario per procedere con la contestazione. In buona sostanza, l’azienda ha potuto prendere contezza di tale fatto (fotografia artatamente costruita, poi utilizzata per licenziare il dipendente) solo in un momento relativamente distante da quando tale fotografia è stata allegata in giudizio dal lavoratore. Comunque, per quanto attiene al giudizio sulla tempestività della contestazione, il giudice di legittimità statuisce che esso attiene al merito, e come tale “non è sindacabile in Cassazione ove adeguatamente motivato”.

Il giudice di legittimità decide altresì che il giudizio sulla “congruità dei tempi” è stato articolato dalla corte d’Appello in modo logico, e non subisce alcun pregiudizio dalle obiezioni sollevate da parte ricorrente le quali, prosegue la Cassazione, “tendono invece ad una nuova valutazione dei fatti, inammissibile in sede di legittimità”.

Tra le doglianze mosse dal dipendente, vi è quella di asserire che il giudice di secondo grado avrebbe commesso un errore interpretativo nel porre a confronto “l’addebito contestato e il comportamento posto a base del licenziamento”. Con riferimento a tali motivi (quarto e quinto) di impugnazione, il giudice di legittimità, conformemente al proprio orientamento (v. per tutte Cass. 30.04.2010, n. 10554), precisa che è in capo al ricorrente che grava l’onere di indicare “quali siano i canoni interpretativi che il giudice avrebbe violato”. Onere che il ricorrente non ha assolto. Il giudice di secondo grado ha in proposito sancito che “il fatto addebitato (avere artatamente costruito la fotografia) può essere riferito non solo a manipolazione diretta sulla fotografia (fotomontaggio) ma anche ad una alterazione dei luoghi e delle cose e alla loro successiva ripresa fotografica…”. In ogni modo, la Corte stabilisce che la motivazione addotta dalla corte d’Appello non è censurabile in Cassazione, in quanto “di fatto congruamente motivata”.

Il ricorrente, con il dodicesimo motivo, deduce la decadenza dell’azienda AMIU “dall’escussione del teste D.”, in quanto è stato “tardivamente indicato”. A tale proposito è interessante osservare come la Corte di Cassazione decide con riferimento alla suddetta doglianza. Statuisce a tale proposito la Corte che tale motivo “è inconferente” perché la Corte d’Appello è giunta “alla ricostruzione dei fatti e delle connesse responsabilità”, non dando alla testimonianza una “valenza autonoma”, bensì “sulla base di una valutazione complessiva del cospicuo materiale istruttorio”. La Corte conclude su questo motivo stabilendo che, un eventuale accoglimento del motivo stesso, non arrecherebbe comunque alcun pregiudizio alla motivazione. Dunque, pare potersi affermare che la Corte di Cassazione salva – per così dire – l’indicazione tardiva del teste perché, quand’anche si accogliesse tale motivo, comunque non si avrebbero ripercussioni sulla motivazione.

La Corte, conclude per l’infondatezza ed il rigetto del ricorso.

Pugliese Marcello

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