Provvedimenti attuativi della L. 98/2013 in materia di sicurezza sul lavoro

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Premessa

Gli artt. 32 e 35 della L. 9 agosto 2013, n. 98, che ha convertito il D.L. 69/2013, c.d. Decreto del Fare, recano disposizioni volte alla semplificazione di specifiche procedure in materia di sicurezza sul lavoro.

 

SINTESI

OBIETTIVI

MISURE

L. 98/2013: ARTICOLI

Semplificare le procedure in materia di sicurezza

Sicurezza sul lavoro

Artt. 32 e 35

Semplificazione delle procedure relative alle certificazioni e alle autorizzazioni sanitarie ritenute desuete alla luce dell’efficacia delle prestazioni.

 

Soppressione di certificazioni sanitarie

Artt. 42, comma 1, lett. b)

 

 

Decreti attuativi della L. 98/2013

Nella presente tabella sono riportati tutti i possibili decreti o altri provvedimenti attuativi della L. 98/2013. Ad oggi non è stato ancora emanato nulla.

 

 

L. 98/2013 E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

NORMATIVA

ARGOMENTO

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

art. 32, comma 1, lett. a-bis)

Art. 27, comma 1, del D. Lgs. 81/2008:

Con il DPR di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), sono individuati i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica  esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all’articolo 21, comma 2 (corsi di formazione specifici per autonomi), nonché sull’applicazione di determinati standard contrattuali e  organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni

D.P.R. (su proposta Ministro del Lavoro) sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro

art. 32, comma 1, lett. b),  punto 2

 

Art. 29, commi 6ter e 6 quarter:

Con decreto del Ministro del lavoro da adottare sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell’INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 e 28 e al presente articolo . Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 -ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6 -bis .

D.M. da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

 

Art. 32, comma 1, lett.  e) 

Art. 67 del D. Lgs. 81/2008:

In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere  comunicati all’organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:

a) descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;

b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

Il datore di lavoro effettua la comunicazione nell’ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza Stato – Regioni, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare.

D.M. del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

 

Art. 32, comma 1, lett.  g-bis) 

Art. 88, comma 2 e 2bis, del D. Lgs. 81/2008:

Individuare le particolari esigenze  delle attività relative a spettacoli musicali, manifestazioni fieristiche etc. a cui vengono applicate le disposizioni del Titolo IV del D.Lgs.n. 81/2008 (Cantieri temporanei o mobili)

D.M. di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 32, comma 1, lett.  h) 

Art. 104bis, del D. Lgs. 81/2008:

Individuare modelli semplificati per la redazione del POS, del PSC e del fascicolo dell’opera.

D.M. di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente, previa intesa in sede di Conferenza Stato -Regioni

Art. 32, comma 4

 

Art. 131 del D. Lgs. 163/2006:

Individuazione di modelli semplificati per redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lett.b, art. 131, d.lgs. n. 163/2006

D.M. di concerto con Ministro delle infrastrutture e trasporti e con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro e previa intesa in Conferenza Stato-Regioni.

Art. 35, comma 1

 

Art. 3, comma 13bis, del D. Lgs. 81/2008:

Definizione delle misure di semplificazione della documentazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione  per prestazioni di breve durata (non superiore a 50 gg lavorative nell’anno solare) da inserire anche nel libretto formativo del cittadino

D.M. (art. 17, comma 3, della L. 400/88) del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, previo parere delle Commissioni parlamentari, sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza Stato-Regioni

Art. 35, comma 1

Art. 3, comma 13ter, del D. Lgs. 81/2008:

Definizione delle misure di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con riferimento particolare a lavoratori a tempo determinato e stagionali, per imprese di piccole dimensioni

D.M. del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole ed alimentari previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e Conferenza Stato-Regioni

Staiano Rocchina

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