Responsabilita’ della persona giuridica: modello di contrasto alla criminalita’ societaria

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SOMMARIO: 1. Premessa: la responsabilità “da reato” della persona giuridica in funzione preventiva. – 2. I criteri di imputazione: verso una “colpa ed un dolo d’organizzazione”.  – 3. Natura   giuridica  fra interpretazione  dottrinale,  giurisprudenza  e   ratio  legis:  un modello sanzionatorio di tipo misto  –   4. Uno strumento efficiente contro la criminalità societaria: considerazioni finali.

 

  1. 1.      Premessa:la responsabilità “da reato” della persona giuridica in funzione preventiva.

La responsabilità da reato delle persone giuridiche ha fatto il suo ingresso nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, attuativo della Legge delega                     29 settembre 2000, n. 300,  venendo così a sovvertire l’antico principio individualistico secondo il quale “societas delinquere non potest”. Proprio in conformità al pensiero giuridico di stampo romanistico, che escludeva uno stato soggettivo autonomo in capo alle società [1] , il nostro ordinamento positivo sconosceva qualsiasi forma di responsabilità penale a carico degli enti,                    in quanto si riteneva che essi  non potessero delinquere al pari della persona fisica, quest’ultima rimanendo l’unico soggetto attivo del reato [2].

 L’irresponsabilità delle persone giuridiche faceva leva, essenzialmente, su due fondamenti positivi: a) da un lato, il principio contenuto nell’art. 27 co.1 della Costituzione, il quale nel prevedere che la responsabilità penale, oltre ad essere personale, sia addebitabile almeno per colpa, non poteva che confliggere con una responsabilità da reato in capo all’ente giuridico, ritenuto incapace di un autonomo atteggiamento volitivo, manifestante un vero e proprio comportamento criminale;  b) dall’altro, la norma contenuta nell’art. 197 c.p. che, nel prevedere una responsabilità civile di garanzia a carico della persona giuridica, nel caso di insolvibilità del rappresentante od amministratore incriminato, risultava incompatibile con l’idea di autonoma responsabilità dell’ente, in qualità di soggetto attivo di reato [3].

Senonchè le crescenti forme di criminalità economica e di criminalità organizzata hanno posto al legislatore la questione del superamento del principio indicato [4], in base alla valutazione che certi tipi di reato vengono commessi, se non addirittura agevolati, in attuazione di specifiche scelte               che risultano comprese in una più generale politica di impresa. Il rischio che si vuole prevenire                 – sempre più incombente negli ordinamenti moderni a struttura capitalista – è quello per  cui il soggetto attivo del reato, sfruttando la propria qualifica giuridica all’interno dell’ente (quindi,               in sostanza, la sua qualità di amministratore, dirigente, quadro, preposto alla sicurezza e così via)                    possa ritrarre, dall’azione criminosa, il maggior beneficio possibile e allo stesso tempo giovarsi dell’impunità che gli deriva da un organizzazione aziendale “a maglie larghe”, incapace di individuare (e di far individuare) l’organo che ha materialmente commesso il crimine.

Se guardata sotto il profilo empirico – criminologico, l’esigenza di un serio contrasto alla criminalità societaria, riceve delle conferme in tutti quei casi in cui il reato-presupposto non si esaurisce nell’azione del singolo soggetto ma, al contrario, diviene espressione di una più ampia “volontà d’impresa” e quindi, in conclusione, di un superiore “interesse societario”. In altri termini, laddove il reato venga materialmente commesso sia a vantaggio dell’organo, sia a vantaggio della societas, appare necessario (nonchè utile ai fini di una corretta politica repressiva), predisporre delle sanzioni afflittive particolari che colpiscano anche quest’ultima, la quale, nella sua veste di ente stabilmente organizzato, nulla ha fatto (sul piano organizzativo gestionale) per prevenire reati della specie di quello verificatosi (crf. art.6 e 7, d.lgs. cit.).

 Col decreto legislativo, 8 giugno 2001, n. 231 [5], il nostro legislatore ha, quindi, preso atto che “societas delinquere et punire potest” in tutti quei casi in cui la struttura organizzativa dell’ente venga di fatto “asservita” all’azione criminale materialmente commessa dall’organo/persona fisica in esso inserita: in questo modo, anche il nostro ordinamento, viene a riconoscere la necessità di contrastare i c.d. corporate crimes, già da tempo previsti e puniti negli ordinamenti di matrice anglosassone [6].

Il testo normativo si dirige a tutti gli enti forniti di personalità giuridica, alle società e alle associazioni anche se prive di personalità giuridica, mente si dichiarano esclusi dalla disciplina            “lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale” (art.1, co.3 d.lgs. cit.). Il motivo di escludere dalla portata della nuova normativa gli enti pubblici e quelli di rilievo costituzionale, si rinviene nella triplice considerazione che: a) la responsabilizzazione delle società è stata pensata in via primaria (seppure non esclusiva), per reprimere determinate categorie di reato che vanno a ledere l’industria, il commercio, la gestione sociale dell’impresa, l’assetto societario, ed in definitiva l’intera econo-mia nazionale (cfr. artt. 25 bis1, 25 ter, 25 sexies); tale pericolo di aggressione viene presunto come inesistente nella struttura dell’ente pubblico che, in quanto non persegue fini speculativi, è retto dall’opposto principio del buon andamento amministrativo ai sensi dell’art. 97 della Costituzione: ne è conferma il fatto che il legislatore esclude i soli enti pubblici non economici;  b) la struttura organizzativa dei pubblici uffici oltre ad essere sottoposta a specifici controlli amministrativi, volti a ridurre il rischio di un servizio inefficiente e dispendioso, è sottoposta a specifiche regole di diritto pubblico, prima fra tutte la responsabilità amministrativa e contabile dei pubblici dipendenti;                c) la Carta costituzionale già contempla, nell’art.28, un modello di responsabilità solidale della pubblica amministrazione e del proprio dipendente per  fatti di reato commessi da quest’ultimo: pertanto una “responsabilità da reato” che riguardasse anche gli enti pubblici apparirebbe contra-stante con la disciplina specifica delineata dalla Costituzione.

Tornando al profilo squisitamente punitivo, si osserva come il nuovo sistema di responsabilità da reato, si compendia di un tipo di sanzioni che solo apparentemente rivestono carattere civilistico – amministrativo, e questo sia perché è previsto il principio generale di autonoma responsabilità dell’ente (il quale, come visto, contrasta apertamente con quello di responsabilità solidale proprio delle sanzioni civilistiche; cfr. art.197 c.p. e art.8 d.lgs.cit.), sia perchè i presupposti della punibilità si vengono a collegare ad una particolare “responsabilità da organizzazione” con funzione di tipo preventivo (cfr. art. 6 e 7). In effetti, il legislatore sembra costruire tutta la responsabilità da                 reato delle persone giuridiche con lo specifico obiettivo di “prevenire illeciti dello stesso tipo di quello commesso”, così agendo indirettamente sulla stessa struttura societaria che, d’ora in poi, dovrà dotarsi di appositi modelli organizzativi e gestionali (cfr. artt. 6 lett. a), 7 co.2, 11 co.1., 12 lett.b), 14 co.1 , d.lgs. cit.).

Ce ne dà conferma la relazione al d.lgs., per cui la nuova disciplina “coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”[7]. Pertanto, come è stato osservato dalla più accorta dottrina, “la responsabilità, ai sensi del d.lg. n.231/2001, risulta evi-dentemente in sé svincolata dai contenuti “noti” di una responsabilità penale personale, per essere ancorata a standard organizzativi, propri, come tali, di una condotta sostanzialmente antecedente alla commissione del fatto di reato e, per sé, di sapore squisitamente preventivo”  [8].

 

2. – I criteri di imputazione: verso una “colpa ed un dolo d’organizzazione”.  

Le specificità ed i contenuti di questa nuova forma di responsabilità – rispetto a quella tipica del soggetto persona fisica, come fin’ora è stata intesa nel diritto penale  – passa attraverso criteri di imputazione e  presupposti della punibilità del tutto peculiari.

Il reato dev’essere commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente, da parte di soggetti posti in posizione apicale ovvero da parte di soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza. Nei  primi rientrano tutti quegli organi che posseggono funzioni di rappresentanza, amministrazione o dire-zione dell’ente o comunque di una sua unità organizzativa: quest’ultima, in particolare, oltre a possedere una specifica autonomia funzionale e finanziaria, come prescritto dal testo normativo  (art.5 d.lgs. cit.), dovrà consentire all’organo sociale di svolgere, in concreto, un ruolo di direzione che risulti “dislocato” in modo del tutto separato  dalla sede centrale dell’ente (altrimenti opinando nessun potere direzionale avrebbe l’organo a cui si vuole far ricondurre il reato presupposto). Rientrano tra i soggetti in posizione apicale anche le persone che esercitano, in via di fatto, la gestione ed  il controllo dell’ente, in quanto sono stati immessi (si ritiene anche senza formale investitura), in posizioni di comando e di direzione. Tra i secondi tipi di soggetti vi si fanno rientrare i dipendenti e tutti coloro i quali, anche in virtù di un rapporto di collaborazione esterna, sono comunque soggetti alle direttive ed al controllo degli amministratori e rappresentanti.

In merito al presupposto dell’“interesse o vantaggio[9], il legislatore non fornisce nessuna definizione compiuta che possa, in qualche modo, aiutare l’interprete a ricostruirne l’esatta portata. In effetti, ad una prima lettura dell’art.5, d.lgs. cit., tale criterio di imputazione sembra apparire del tutto pleonastico in quanto si compendia di espressioni accomunate da uno stesso nucleo semantico.

Tuttavia, sulla scorta delle indicazioni contenute nella relazione preliminare al decreto legislativo,  la Giurisprudenza della Corte Cassazione ha chiarito ogni dubbio interpretativo, precisando così che: a) il termine “interesse” deve interpretarsi in un accezione soggettivo – volontaristica, in quanto esso si connota per le finalità perseguite dal reo, volte ad ottenere uno specifico vantaggio economico in capo all’ente anche se questo poi, di fatto, non si realizza. Pertanto l’organo giudican-te dovrà procede ad un accertamento ex ante, cioè a prescindere dal risultato ottenuto dall’azione criminosa e guardando al solo fine preso di mira dall’organo sociale; b) Il vantaggio dell’ente,                  al contrario, deve interpretarsi in un accezione puramente oggettiva, in quanto va inteso come il beneficio economico che si è realizzato in concreto a seguito del reato e che, per l’effetto, ridonda sull’ente-benificiario: pertanto esso andrà accertato in una prospettiva post-delictum [10].

È importante evidenziare che la persona giuridica risponde dell’illecito anche se non è stato raggiunto il vantaggio economico che un suo organo si era prefisso, argomentando in base all’art. 12 lett.a) del d.lgs., il quale sottopone a riduzione, senza escluderla, la sanzione pecuniaria per quote: è quindi sufficiente il mero reato finalizzato (seppur non esclusivamente), all’ottenimento di un beneficio della struttura organizzativa. Per contro, ove il soggetto agente abbia operato nell’interesse “esclusivo suo o di altri”, ovvero il reato da cui dipende l’illecito sociale sia oggetto di amnistia, la persona giuridica viene esentata da responsabilità (art. 8) [11]. Ciò posto, il decreto legislativo attribuisce all’ente una responsabilità da fatto illecito operando una mera connessione obiettiva persona fisica – fatto interesse societario, nell’alveo delle indicazioni già rassegnate nella relazione preliminare.

Quest’ultima, in merito alla colpa di organizzazione, ne riconduce la qualifica giuridica ad un criterio di imputazione obiettivo, da intendersi come una nuova forma di collegamento eziologico tra l’organo e la societas. In proposito, basti osservare che all’ente va rimproverata la mancata adozione o l’inefficace attuazione di modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, od ancora il mancato affidamento, ad un autonomo organismo, dei compiti di vigilanza relativi al funzionamento dei modelli stessi (art.6 e 7). Così facendo, come sottolineato da una recente dottrina, il legislatore verrebbe ad incidere in via preventiva, sulla stessa struttura organizzativa dell’azienda la quale, per andare esente da pena, dovrà munirsi di appositi modelli d’organizzazione calibrati sul c.d. rischio-reato [12].

Infine non è mancato chi, nel ricostruire la responsabilità da reato della persona giuridica il più vicino possibile ai parametri classici (impiegati per il singolo soggetto agente), ha prospettato la possibilità di muovere un addebito a titolo di dolo da organizzazione. La tesi, pienamente condivisibile, trova il suo fondamento positivo nell’art.16 co.3 del d.lgs., col risultato di rinvenire tale criterio di imputazione ogni qual volta che l’ente o una sua unità organizzativa venga “stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione a cui è disposta la sua responsabilità”. Ed in questi casi la sanzione comminata è l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività [13].

 

3. –  Natura   giuridica   tra   interpretazione  dottrinale,   giurisprudenza  e   ratio  legis: un modello sanzionatorio di tipo misto.  

La questione maggiormente controversa del decreto legislativo, 8 giugno 2001, n.231, riguarda la qualificazione della responsabilità da reato degli enti ivi contenuta e, quindi, la conseguente interpretazione sistematica alla luce dei principi che governano la responsabilità penale, come finora è stata intesa nel nostro ordinamento.

• Innanzitutto, ove la si confronti col disposto dell’art. 27 co.1 della Costituzione, per quanto riguarda la sua accezione più ristretta, intesa come “divieto di responsabilità per fatto altrui”.              Già su questo piano, di interpretazione minimale, si può obiettare che la società, in quanto collettivamente organizzata, non potrebbe mai rispondere per un fatto materialmente commesso da un suo organo – persona fisica, riscontrandosi, altrimenti, un evidente contrasto col testo costitu-zionale che vieta una imputazione penale per fatti non riconducibili ad una propria azione.

 

Per superare l’impasse, si è fatto leva sulla c.d teoria organicistica della persona giuridica, che riconosce una soggettività reale (e non di mera finzione) alla persona giuridica, in base ad un rap-porto di immedesimazione organica tra la persona fisica e la persona collettiva in esso stabilmente inserita [14]. In questa prospettiva, ogni azione (od omissione) realizzata dall’organo sociale, determina anche la volontà della società, a cui sarà automaticamente imputabile quell’azione: sul piano giuridico, quindi, il primo non può che agire, funzionalmente, in nome e conto della seconda (in tal senso si parla anche, in dottrina, di un rapporto di rappresentanza organica).

Superato questo primo scoglio, una parte della dottrina afferma che, a dispetto del “nomen iuris”, la responsabilità delineata dal decreto legislativo dissimula una vera e propria responsabilità penale o quanto meno parapenalistica [15]. L’assunto troverebbe conferma positiva nel fatto che l’illecito sociale viene correlato pur sempre ad un fatto di reato (art. 24 ss. d.lgs. cit.) e comunque la sede in cui esso viene accertato rimane quella del processo penale che, come noto, sottostà a particolari garanzie (art. 34 ss.).

•  Senonchè i maggiori contrasti, in punto di legittimità costituzionale, si riscontrano ove                l’art. 27 co.1 della Costituzione venga letto nella sua accezione più ampia, cioè come responsabilità penale che, oltre ad essere personale (ancorandosi al principio di colpevolezza), deve essere, altresì, addebitabile almeno per colpa.  Ciò confligge, in tutta evidenza,  con una responsabilità da reato in capo all’ente, in quanto esso va ritenuto incapace di un atteggiamento volitivo in senso proprio.   

A questa obiezione, un’altro orientamento ha replicato che all’ente non si applicherebbero delle pene stricto sensu intese, quanto delle misure di sicurezza, capaci di incidere sia sull’organiz-zazione che sull’oggetto sociale. Ne sarebbero espressione l’interdizione temporanea dall’attività produttiva, la sospensione e la revoca di autorizzazioni e concessioni, l’esclusione da agevolazioni e finanziamenti, la confisca e così via.  Ciò che si deve valutare, pertanto, è “una pericolosità sociale dell’ente” senza dovere indagare, funditus, sull’atteggiamento psicologico del soggetto-persona fisica, che in tale sede non ha alcun rilievo [16].

Tale teoria è stata considerata fallace, laddove non considera che le misure di sicurezza, essendo volte alla risocializzazione del proposto, abbisognano pur sempre di un giudizio concreto sugli atteggiamenti psicologici del reo, valutazione che l’ente non permette per la congenita mutevolezza del proprio personale e della propria struttura organizzativa.

Un ulteriore concezione – molto diffusa nella giurisprudenza di merito e in una parte della dottrina – ha ritenuto che l’unico modello sanzionatorio realmente applicabile all’ente, è quello di natura amministrativa seppure da intendersi, beninteso, come un “sistema collegato” ad un fatto di reato materialmente commesso dall’agente [17]. A suo favore si invoca: a) l’esplicita qualificazione operata dalla legge delega e dal decreto legislativo suddetti, i quali si richiamano ad una “responsabilità amministrativa dell’ente”; b) una inconciliabilità tra l’art.27 della Costituzione e un’imputazione penale diretta in capo all’ente giuridico, constatato che, quest’ultimo, non potrà mai agire coscientemente al pari della persona fisica, destinataria unica del  precetto penale; c) infine,           la presenza di alcuni istituti del tutto svincolati dal diritto penale come, ad esempio, la prescrizione  quinquennale della sanzione (art.22), le vicende modificative dell’ente (art.28), la sospensione delle misure cautelari per condotta riparatoria (art.49).

 

Nonostante non vada sottaciuto il carattere afflittivo delle sanzioni apprestate dal legislatore, deve riconoscersi che tale forma di responsabilità, fino ad oggi del tutto sconosciuta nel nostro sistema giuridico, possiede sicuramente una struttura ibrida. Essa “attinge” da un fatto umano di rilevanza penale, per poi “riversarlo” sul piano sanzionatorio in capo alla persona giuridica, la quale  è ritenuta responsabile (in base a specifici criteri di imputazione) della mancata adozione di modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.              Come opportunamente è stato fatto osservare, la particolare struttura dell’illecito, delineato dal decreto legislativo, si allontana anche dal modello di responsabilità delineato dall’art.28 della Costituzione. Qui “la responsabilità solidale del dipendente e della pubblica amministrazione anche per i fatti di reato, sembra finalizzata, più che a punire il riprovevole atteggiamento manifestato dall’organizzazione, a realizzare una traslazione in capo all’ente di  una responsabilità per un fatto che appartiene alla persona fisica” [18].

Se si vuole risolvere la vexata questio sulla natura giuridica della responsabilità da reato             degli enti, risulta doveroso scandagliare, funditus, la volontà del legislatore ed allo stesso tempo non perdere di vista gli istituti che governano la nuova disciplina contenuta nel decreto legislativo, 8 giugno 2001, n.231. In particolare, dalla relazione d’accompagnamento al decreto si ricavano  importanti criteri di interpretazione, che si possono così riassumere:

1) la nuova responsabilità da reato coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo in funzione essenzialmente preventiva; infatti, nonostante sia “conseguente da reato e legata (per espressa volontà della legge delega) alle garanzie del processo penale, diverge in                   non pochi punti dal paradigma di illecito amministrativo ormai classicamente desunto dalla                       L. 689 del 1981”[19]. Risulta evidente un nuovo sistema di responsabilità sanzionatoria che “pur essendo formalmente ascritto all’ambito dell’ illecito amministrativo, reclama alcuni aggiustamenti rispetto all’insieme dei principi enucleabili dalla c.d parte generale della legge 689/1981” [20].

2) l’ente viene colpito dalla sanzione se ed in quanto viene rinvenuta una colpa di organizzazione, da intendersi come un criterio di imputazione obiettivo, esprimente il collegamento causale tra l’organo e la società criminale (con ciò implicitamente aderendosi alla  c.d. “teoria organicistica della persona giuridica”).

Ed anche sul versante della disciplina positiva, risulta delineato un nuovo sistema punivo             che mette assieme gli istituti e le garanzie del diritto penale (cfr. artt. 2, 3, 8, 20, 24 ss., 26;  34 ss.), con istituti propri del diritto amministrativo (cfr. artt. 22, 27), fino ad introdurne alcuni, del tutto svincolati dall’assetto penalistico, rivelatrici di specifiche esigenze normative (cfr. artt. 28, 49).

Tutto ciò premesso, non può che cogliere nel segno quell’orientamento giurisprudenziale e dot-trinale che, qualificando la responsabilità da reato dell’ente come un tertium genus, vuole riferirsi              ad un “modello sanzionatorio misto” che trae origine da un fatto di reato commesso dall’organo,  per poi traslarlo in capo all’ente, che di quell’organo ha beneficiato [21].

 

4. –  Uno   strumento  efficiente  contro   la  criminalità  societaria: considerazioni  finali.

La ragione politico-criminale che ha indotto il legislatore italiano (sulla base, peraltro, di chiare direttive europee) a disciplinare compiutamente la responsabilità da reato degli enti, si rinviene – come già accennato – nel mutamento del panorama sociale e criminologico che ha interessato, a vari livelli ed esperienze, un pò tutti i Paesi Europei. I numerosi episodi di             criminalità d’impresa, che hanno trovato “riparo sicuro” se non addirittura un “momento agevolativo” nell’organizzazione dell’ente, hanno spinto sempre più il legislatore al superamento dell’antico principio “societas delinquere non potest”, derivato di una tradizione culturale che            male si adattava alle nuove esigenze repressive.

 Non è un caso che, alla fine del secolo scorso, proprio “di fronte all’aumento della criminalità societaria… si accese il dibattito circa l’adozione… delle misure più adeguate per combattere tale criminalità. Con crescenti deroghe a favore della responsabilità penale, sussidiaria o cumulativa, più ampia o più ristretta”[22].  E, parimenti, non è un caso che il decreto legislativo, 8 giugno 2001, n.231 si sia andato sempre più ad arricchire nell’elenco dei c.d. reati presupposti, che consentono di “attivare” una responsabilità giuridica della società.

Ad una serie di illeciti societari e contro la pubblica amministrazione [23], si sono aggiunti i delitti con finalità terroristico-eversive  (art.25 quater, L. n. 7/03), quelli di associazione (art.24 ter, L. n. 94/09), di riciclaggio e di ricettazione (art.25 octies, d.lgs. n.231/07), di omicidio e lesioni per inosservanza delle norme che tutelano la salute e la sicurezza sul lavoro (art.25 septies, d.lgs. n.81/08), fino ad arrivare ai c.d. “reati ambientali” (art.25 undies, inserito dal d.lgs. n.121/11).                    Interventi frequenti che, da parte del legislatore, sembrano delineare una nuova forma di contrasto alla criminalità societaria, obbligando l’ente e tutte le sue unità organizzative, a munirsi di appositi modelli di gestione con funzione preventiva.  

In conclusione, deve prendersi atto che “societas delinquere et punire potest”, con la conseguente esigenza di reprimere tutti quegli illeciti che la persona giuridica, per il tramite di un suo organo/persona fisica, abbia consentito od agevolato nell’ambito della politica di impresa:                      in tal modo l’azione punitiva del legislatore, precedentemente circoscritta alla sola repressione  del singolo agente, si dirige anche agli enti collettivi, la cui organizzazione non risulta capace di prevenire le fattispecie criminose.

 

 

 

 


[1]  “…anche quando si delinea un concetto di “persona giuridica”, ad indicare una capacità di diritto privato  riconosciuta ad enti non persone fisiche – così nella costituzione dei municipia – si esclude pur sempre un’azione  di   responsabilità sotto il profilo penalistico:  «quid enim municipes dolo facere possunt?»  (D. 4. 3. 15. 1; Ulp. 11 ad ed.). È quanto                 si evince in un frammento di Ulpiano riportato nel quarto libro del Digesto, terzo titolo – De dolo malo”: così  COSSEDDU, Responsabiltà da reato degli enti collettivi: criteri di imputazione e tipologia delle sanzioni, in                 Riv. trim. dir. pen. ec., 2005; Cfr ARANGIO-RUIZ, La società in diritto romano, 1965; IMPALLOMENI,  Persona giuridica. Diritto romano, in Nss. Dig. it., vol. XII, Torino, 1965, 1028 ss.

[2] V. sul tema:  BRICOLA, Il costo del principio «societas delinquere non potest» nell’attuale dimensione del fenomeno societario, in Riv. it. dir. proc. pen., 1970, 1010 ss.; ID., Luci ed ombre nella prospettiva di una responsabilità                 penale degli enti nei paesi della CEE, in Giur. Comm. 1979, 647 ss.; ID., Lo statuto dell’impresa: profili penali                       e  costituzionali, in Giur. cost., 1985, 721 ss.;  STORTONI,  Profili penali delle società commerciali come imprenditori, in Riv. it. dir. proc. pen., 1972, 1172 ss.; PALAZZO, Associazioni illecite ed illeciti delle associazioni, in Riv.                        it. dir. proc. pen., 1976, 418 ss.; PECORELLA,  Societas delinquere potest,  in Riv. giur. lav., 1977, IV, 357 ss.; MARINUCCI – ROMANO, Tecniche normative nella repressione penale degli abusi degli amministratori di               società di azioni, in AA.VV., il diritto penale delle società commerciali (a cura di Nuvolone), Milano, 1971, 98 ss.;  ROMANO, Societas delinquere non potest, nel ricordo di Franco Bricola, in  Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 1031 ss.; ALESSANDRI, Reati d’impresa e modelli sanzionatori, Milano, 1984; ID., Commento all’art. 27 comma 1, in Commentario della Costituzione (a cura di Branca e Pizzorusso), Bologna, 1991, 150 ss.; FIANDACA,  Commento           all’art. 27 comma 3, ivi, 222 ss.; CADOPPI, L’omesso impedimento di reati da parte di amministratori e sindaci            della società, in Indice pen., 1986, 496 ss.; BERNARDI, Società commerciali e sistema sanzionatorio: prospettive di riforma, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1990, 23 ss.;  MILITELLO, La responsabilità penale dell’impresa societaria e dei suoi organi in Italia, ivi, 1992, ss.; PALIERO, Problemi e prospettive della responsabilità penale dell’ente nell’ordinamento italiano,  in Riv. trim. dir. pen. ec., 1996, 1173 ss.; STELLA, Criminalità d’impresa, lotta di sumo e lotta di judo, ivi, 1998, 459 ss.; FLORA, L’attualità del principio «societas delinquere non potest», in Studi urbinati, 1994-95, 529 ss.; DOLCINI, Principi costituzionali e diritto penale alle soglie del nuovo millennio, Riv. it. dir.  proc. pen., 1999, 10 ss.

[3] “…l’attribuzione all’ente di tale obbligo di garanzia non si spiegherebbe se l’ente stesso potesse considerarsi             soggetto attivo del reato”; FIANDACA-MUSCO, Dir. pen. parte gen., 2008, 159; pertanto esso “…sta implicitamente              a dimostrare che, nel nostro codice, le persone giuridiche non sono responsabili penalmente”, MANTOVANI,                    Dir. pen., parte gen.,  2013, 118.

L’entrata in vigore del d.lgs. n.231/01 ha sicuramente ristretto la portata applicativa dell’art.197 c.p., in quanto esso,  pur mantenendo in piedi una responsabilità civile di garanzia a carico della persona giuridica, andrà unicamente a regolare quei casi in cui l’organo sociale abbia operato nell’interesse “esclusivo suo o di altri”, cioè quando non è ravvisabile alcuna responsabilità da reato in capo all’ente ai  sensi  dell’art.8, d.lgs.cit.

[4] CONTI, Abbandonato il principio societas delinquere non potest?, in  diritto penale dell’impresa – Tratt. dir. comm. e dir. pubb. ec. (diretto da Galgano), vol. XXV, Padova, 2001, 861 ss.

[5] Per i contributi successivi alla nuova normativa si segnalano, tra i tanti: AA.VV., Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato (a cura di Garuti), Padova, 2002; AA.VV., il nuovo diritto penale delle società (a cura di Alessandri), Padova, 2002;  AA.VV., Responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia punitiva (a cura di De Francesco), Torino, 2004;  de Maglie, L’etica e il mercato. La responsabilità penale delle società,. Milano, 2002; MARINUCCI, «societas puniti potest»: uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee, in Riv.it.  dir. proc. pen., 2002, 1193 ss.;  ROMANO, La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali, in Riv. soc., 2002, 393 ss. ALESSANDRI, Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2002, 33 ss.; De Vero, Struttura e natura giuridica dell’illecito di ente collettivo dipendente da reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 1126 ss.; ID., I reati societari nella dinamica evolutiva della responsabilità ex crimine degli enti collettivi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, 720 ss.; Musco, Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e misure interdittive, in Dir. giust., 2001, 8 ss.; ID., Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, in Giusto proc., 2002, 117 ss.; ID., I nuovi reati societari, Milano, 2002; MAIELLO, La natura (formalmente amministrativa, ma sostanzialmente penale) della responsabilità degli enti nel d.lgs. n.231/2001: una «truffa alle etichette» davvero innocua? In Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 879 ss.; Pulitanò, La responsabilità “da reato” degli enti: i criteri d’imputazione, ivi, 2002, 415 ss.; Paliero, Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi, societas delinquere (et punire) potest, in Corr. Giur., 2001, 845 ss.; Travi, La responsabilità della persona giuridica nel D.Lgs. n. 231/2001):prime considerazioni di ordine amministrativo, in Le società, 2001, 1305 ss.

[6] V. sul tema: LEIGH, The criminal Liability of corporations in english law, London, 1969; ORLAND, Corporate Criminal Liability: Regulation And Compliance, Connecticut, 2004; SMITH-HOGAN, Criminal law, 1983, 155 ss.              Per un analisi del diritto anglosassone nella nostra dottrina, v. per tutti: AA.VV., La responsabilità degli enti nel-               l’UE e negli USA, in dir. per., XXI sec., 2008, 269 ss.; DE MAGLIE, Sanzioni pecuniarie e tecniche di controllo dell’impresa. Crisi e innovazioni nel diritto penale statunitense, in Riv. it. dir. proc. pen.,1995, 88 ss.; VINCIGUERRA, Diritto penale inglese, 2002, 128 ss. – Per una comparazione con la legislazione europea e di altri paesi, v. per tutti: TIEDERMANN, La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto comparato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 615 ss.; MILITELLO, La responsabilità da reato delle persone giuridiche nel contesto europeo, in AA.VV.,                 il dir. pen. del futuro, Salerno, 2006, 207; AA.VV. Possibilità e limiti di un diritto penale dell’Unione europea  (a cura di Picotti), Trento, 1999; CASTELLANA, Diritto penale dell’Unione Europea e principio «societas delinquere non potest», in Riv. trim. dir. pen. ec., 1996, 747 ss.; SELVAGGI, La responsabilità penale delle persone giuridiche:          un dibattito europeo, in Cass. pen. 1999, 1336 ss.; CADOPPI, Diritto penale scozzese, Padova, 1995, 132 ss.;                      DE SIMONE, Il nuovo codice francese e la responsabilità penale delle persone morales, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995,189; Caraccioli, La responsabilità penale delle persone giuridiche in Belgio ed il mancato “decollo” della riforma italiana, in Il fisco, 2002, 3172 ss.; FORNASARI, I principi del diritto penale tedesco, Padova, 1993; Maiwald, Cenni introduttivi al sistema penale tedesco. Contributo comparatistico, in Commentario al codice penale (diretto da Marini – Monica -Mazza), Tomo I, Torino, 2002, 37 ss.

[7]  V. Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, § 1.1.

[8] Così COSSEDDU, op cit.

[9] Cfr. Arena, Premessa: il reato commesso“nell’interesse o a vantaggio” della  persona giuridica, in www.diritto.it; SANTORIELLO, I requisiti dell’interesse e del vantaggio della società nell’ambito della responsabilità da reato dell’ente collettivo, in www.rivista231.it; VINCIGUERRA – CERESA – GASTALDO, La responsabilità dell’ente per il reato commesso nel suo interesse, Padova, 2004.

[10]   Cass. 20 dicembre 2005, n. 3615, in Le Società, 2006, 756 ss, (con commento di Bartolomucci).

[11] “ … la sanzione a carico della persona giuridica postula innanzitutto il presupposto oggettivo che il reato sia commesso nell’interesse dell’ente da persone che agiscono al suo interno… con esclusione, quindi, dei fatti illeciti posti in essere nel loro interesse esclusivo, per un fine personalissimo o di terzi. In sostanza, con condotte estranee alla politica di impresa.”; Cass. cit.

[12] FIANDACA-MUSCO, Dir. pen., parte gen., 2008, 165; Per una più ampia analisi v. PALIERO, La colpa di organizzazione,  in  Resp.  amm.  soc. enti,  2006; in giurisprudenza è oramai evidente che “la cd. “colpa dell’organizza-zione” risulta provata in caso di assenza di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quelli accertati a carico dell’amministratore (concussione), adeguatamente monitorati da un Organismo di Vigilanza”; Trib. Milano, 28 aprile 2008, in Foro ambr. 2008, 3, 329.

[13] MARINUCCI-DOLCINI, Man. dir. pen., 2006, 131.

[14] Cfr. PECORELLA, Societas delinquere potest,  in Riv. giur. lav., 1977, IV.

[15] In dottrina v. per tutti: CARMONA, Premesse a un corso di diritto penale dell’economia, Padova, 2002, 208;  CONTI, Abbandonato il principio societas delinquere non potest?, in diritto penale dell’impresa,  Tratt. dir. comm. e dir. pubb. ec. (diretto da Galgano), vol. XXV, Padova, 2001, 866 ss.; De Vero, Struttura e natura giuridica dell’illecito di ente collettivo dipendente da reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 1126 ss.; FIANDACA-MUSCO,              Dir. pen., parte gen., 2008, 165 (per cui tale responsabilità assume un volto penalistico o quantomeno parapenalistico); Musco, Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e misure interdittive, in Dir. giust., 2001, n.23,               8 ss.; FERRUA, Le insanabili contraddizioni nella responsabilità dell’impresa, ivi, 2001, n. 29, 8; FIORELLA, Principi generali e criteri di imputazione all’ente della responsabilità amministrativa, in La responsabilità della società per il reato dell’amministratore (a cura di Lancellotti), Torino, 2003, 85 ss.; MAIELLO, La natura (formalmente amministrativa, ma sostanzialmente penale) della responsabilità degli enti nel d.lgs. n.231/2001: una «truffa alle etichette» davvero innocua? In Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 899 ss.; Paliero, Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi, societas delinquere (et punire) potest, in Corr. Giur., 2001, 845 ss.; Travi, La responsabilità della persona giuridica nel D.Lgs. n. 231/2001):prime considerazioni di ordine amministrativo, in  Le società, 2001, 1305 ss.

[16] V. BRICOLA, Il costo del principio «societas delinquere non potest» nell’attuale dimensione del fenomeno societario, in Riv. it. dir. proc. pen., 1970, 958 ss.

[17] Cfr. Trib. Milano, ord. 9 marzo 2004, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 1333 (con nota di Grosso); Trib. Milano,  ord. 25 gennaio 2005, in Le Società, 2005, 1441 ss., (con commento di  Bartolomucci); Trib. Milano, ord. 3 marzo 2005, 3, in www.rivista231.it; Trib. Milano, ord. 18 gennaio 2008, Cass. pen., 2008, 3858 ss.; Corte Ass. Torino, 15 aprile 2011 (dep. 14 novembre 2011) – caso “Thyssenkrupp” –  dichiara “la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale … con riguardo alla “presunzione di colpevolezza”, emergente dagli articoli 5 , 6 e 7 del citato D.Lgs.; con riguardo alla “indeterminatezza” dei “modelli” prescritti, emergente dagli articoli 6 e 7. Entrambe le questioni presuppongono la natura sostanzialmente “penale” della responsabilità dell’ente, che la Corte ha già avuto modo di escludere” (p. 379 del testo della sentenza). La Corte ritiene che si tratti di una responsabilità di natura amministrativa, escludendosi questioni di legittimità costituzionale per contrasto tra la normativa del d.lgs. n.231/01 ed i principi costituzionali che governano la materia penale; V., da ultimo, Cass. pen., SS. UU., 23 gennaio 2011, in Cass. pen., 2012, 433 ss.;

In dottrina v. per tutti:  MARINUCCI, «Societas puniti potest»: uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contempo-ranee, in Riv.it.  dir. proc. pen., 2002, 1201 ss.; PALAZZO, Corso dir. pen., parte gen., Torino, 2006, 47 ss.;  ROMANO, La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali, in Riv. soc., 2002,              398 ss. PASCULLI, La responsabilità da reato, Bari, 2005,  161 ss.

[18] PISANI, Struttura dell’illecito e criteri di imputazione, in La responsabilità da reato degli enti, Tratt. dir. pen. impr. (a cura di D’Avirro e Di Amato), vol.X, 2009, 97 ss.

[19] Relazione   al  d.lgs. 8  giugno  2001, n. 231, § 1.1.

[20] Rel.cit. § 1.3. Fondamentale il passaggio che segue: “Ciò, in considerazione non soltanto della peculiarità dei soggetti suoi destinatari (enti e non persone fisiche), ma soprattutto della distinta impronta penalistica che lo segna e che deriva dall’essere comunque costruito in dipendenza della verificazione di un reato. Si aggiunga la gravità delle conseguenze che la legge delega fa derivare dalla commissione dell’illecito, conseguenze che possono spingersi fino alla chiusura definitiva dello stabilimento o all’interdizione definitiva dall’attività, sanzioni capitali per l’ente; si comprenderà, allora, come in questo settore appaia più che mai viva l’esigenza … di omogeneizzare i sistemi di responsabilità amministrativa e di responsabilità penale all’insegna delle massime garanzie previste per quest’ultimo, spingendo verso la nascita di un sistema punitivo che – nel caso degli enti – rappresenta senza dubbio un tertium genus rispetto ad entrambi”.

[21] Cfr. Cass. 30 Gennaio 2006, in Dir. e giust., 2006. In una prima parte della decisione sembra propendere per una responsabilità di tipo sostanzialmente penale quando afferma che “l’ente collettivo … è considerato il vero istigatore, esecutore o beneficiario della condotta criminosa materialmente commessa dalla persona fisica in esso inserita”; tuttavia precisa che  la responsabilità creata dalla norma costituisce un “tertium genus” “.. nascente dall’ibridazione della responsabilità amministrativa con principi e concetti propri della sfera penale ..”.

In dottrina v. per tutti: Pulitanò, La responsabilità “da reato” degli enti: i criteri d’imputazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 417 ss.; FLORA, Le sanzioni punitive nei confronti delle persone giuridiche: un esempio di “metamorfosi” della sanzione penale?, in Riv. dir. proc. pen., 2003, p. 1399; FORTI, Sulla definizione della colpa nel progetto di riforma del codice penale, in La riforma del codice penale, Milano, 2002, p.102, (a cura di De Maglie e Seminara); CARACCIOLI, Osservazioni sulla responsabilità penale “propria” delle persone giuridiche, in AA.VV., Studi in onore di M. Gallo, Torino, 2004, p. 86.

[22] MANTOVANI, Dir. pen., parte gen.,  2013, 115.

[23] Gli artt. 24 e 25, dlgs.cit., si riferiscono ai reati di indebita percezione di erogazioni, truffa, frode informatica ai danni  dello Stato o di ente pubblico, corruzione e concussione. A riprova del fatto che l’intenzione iniziale del testo normativo era quella di limitare e contrastare i fenomeni criminali “devianti” di una corretta gestione societaria.

Gabriele Di Giuseppe

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