“In tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza del creditore, che si può estrinsecare tanto in un comportamento negativo, quanto in uno positivo, non determina l’eliminazione della clausola per modificazione della disciplina contrattuale, né è sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersene“
E’ questa la massima che si ricava dalla Cassazione civile, Sentenza del 31/10/2013, n. 24564.
La Cassazione ha riepilogato che la Corte d’Appello, con logico e motivato apprezzamento delle risultanze di causa, ha infatti sottolineato che il soggetto che ha eccepito l’altrui inadempimento aveva indubbiamente avuto un iniziale atteggiamento tollerante, dovuto alla necessità di ricercare comunque una soluzione che conservasse possibilmente gli effetti del contratto previo chiarimento delle posizioni di tutti i soggetti coinvolti. Nel giudizio, però, aveva aveva manifestato la propria volontà, sia pure subordinatamente, di avvalersi della clausola risolutiva espressa, tanto più a fronte di un inadempimento che perdurava da tempo.
La Cassazione ha quindi concluso statuendo che la sentenza impugnata si è attenuta, correttamente, al principio secondo cui, in tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice, che si può estrinsecare tanto in un comportamento negativo, quanto in uno positivo, non determina l’eliminazione della clausola per modificazione della disciplina contrattuale, né è sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersene, ove la parte creditrice contestualmente o successivamente all’atto di tolleranza manifesti l’intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulteriore protrazione dell’inadempimento (ex plurimis, Cass., Sez. III, 15 luglio 2005, n. 15026; Cass., Sez. III, 14 febbraio 2012, n. 2111).
La ratio è quindi quella per cui la clausola risolutiva espressa è volta a favorire il soggetto che subisce l’altrui inadempimento il quale risulta pienamente legittimato ad avere iniziale tolleranza, in un’ottica di buona fede e correttezza, principi cardine del nostro ordinamento validi per ogni obbligazione specie per quelle di carattere contrattuale, ma che non può paradossalmente subire un danno dal proprio iniziale intendimento di risolvere stragiudizialmente la controversia in ottica deflatigatoria del contenzioso. Sulla scorta di tale ragionamento, quindi, la Suprema Corte ha inteso ribadire la facoltà per il creditore di mutare il proprio atteggiamento successivamente o addirittura contestualmente all’atto di tolleranza, laddove l’inadempimento si protragga oltremodo.
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