Chi scrive commenta con un po’ di imbarazzo quanto si legge su siti web secondo cui l’O.U.A. sarebbe addirittura in procinto di presentare lunedì 17/02 un’istanza al Consiglio di Stato per ottenere chiarimenti in merito all’ordinanza n.607/14 dell’11/02/14.
Se prima si poteva infatti pensare ad un errore dovuto all’entusiasmo di fronte alla lettura della dicitura “Accoglie l’appello” contenuta nell’ordinanza, adesso si reagisce con stupore di fronte alla notizia della presentazione di “nota chiarificatrice sul nodo della sospensione“.
Laddove la notizia fosse confermata e corrispondesse quindi al vero, sarebbe allora opportuno che l’Organismo Unitario dell’Avvocatura, che rappresenta quindi tutti noi avvocati,prima di agire leggesse con attenzione, e soprattutto calma, l’ordinanza.
Ciò non è stato fatto da molti, all’inizio, in quanto il web è stato invaso da infondati proclami per cui dal 12/02/14 la mediazione obbligatoria sarebbe sospesa e nessuno, da quella data, sarebbe più onerato dal presentare istanza di mediazione quale condizione di procedibilità per taluni giudizi espressamente indicati dal Legislatore con il D.Lgs. 28/10.
Ad oggi, ancora su numerosi siti si leggono le contrapposte interpretazioni dell’ordinanza cautelare de qua. Invero, la stessa, dal chiarissimo ed inequivocabile contenuto letterale, non merita in alcun modo l’apertura di un dibattito con contrapposti orientamenti tra chi vi ravvede la sospensione dei provvedimenti impugnati in primo grado e chi no.
L’ordinanza, si ripete, chiaramente accoglie l’appello nei limiti della sola sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del TAR Lazio.
Non solo il provvedimento cautelare in poche righe richiama due volte l’art. 55, X° comma del Codice del Processo Amministrativo (che prevede la riforma dell’ordinanza cautelare al solo scopo della sollecita fissazione del merito) ma, addirittura, lo esplicita chiaramente, scrivendo che in tali soli limiti accoglie l’appello.
Raramente quindi un’ordinanza cautelare è stata così chiaramente motivata.
Si legge infatti nell’ordinanza che “considerato che le questioni sottoposte appaiono meritevoli di un vaglio nel merito, dovendosi in tali limiti accogliere l’appello e disporre la sollecita fissazione dell’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 55 comma 10 del processo amministrativo; PQM Il Consiglio di Stato….Accoglie l’appello (Ricorso numero: 544/2014) e,per l’effetto, ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al TAR per la sollecita fissazione…”
Il Consiglio di Stato ha invero fatto esplicita applicazione dell’art. 55, X° comma del Codice del Processo Amministrativo ai sensi del quale “Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso può provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l’ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.”
Si spera quindi che l’O.U.A., sempre nel caso in cui la notizia circolata sul web fosse confermata, torni sui suoi passi e non presenti alcuna istanza di chiarimenti, evitando di esporre l’organismo e gli avvocati rappresentati ad una figuraccia nazionale di fronte ai media.
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