E’ noto come, in tema di reati fiscali e di confisca nei confronti dei beni della società, vi sia sempre stato un contrasto giurisprudenziale determinato dalla possibilità o meno di estendere il sequestro anche ai beni della persona giuridica, e tanto in considerazione del fatto che il reato fiscale viene posto in essere dal legale rappresentante/amministratore.
Orbene, un primo orientamento (Cass. Pen. 29 settembre 2009; n. 41488; Cass. Pen. 30 novembre 2010, n. 42462; Cass. Pen. 07 giugno 2011, n. 28731) ritiene applicabile il sequestro e la confisca per equivalente anche alle società, in virtù sia del rapporto di immedesimazione organica esistente tra autore del reato e società, sia di quanto espressamente previsto dall’art. 1, lettera e), del D.Lgs. n. 74/2000: “riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o amministratore di società, enti o persone fisiche, il ‘fine di evadere le imposte’ ed il ‘fine di sottrarsi al pagamento’ si intendono riferiti alla società, all’ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce”.
Tale tesi , in relazione al fatto che la società avvalendosi del profitto del reato posto in essere dalla persona fisica non può considerarsi estranea al reato, insiste sulla possibilità che è data al giudice di applicare la confisca per equivalente anche ai beni appartenenti alla persona giuridica.
Un secondo orientamento (Cass. Pen. 15 ottobre 2013, n. 42530; Cass. Pen. 04 luglio 2012, n. 25774; Cass. Pen. 29 agosto 2012; Cass. Pen. 10 gennaio 2013, n. 1256), invece, esclude nella maniera più assoluta l’applicazione del sequestro e della confisca per equivalente anche ai beni della società a causa del reato posto in essere dal rappresentante legale/amministratore della stessa.
Le motivazioni poste a fondamento di tale tesi si basano innanzitutto sul carattere personale della responsabilità penale, ragion per cui non può rispondere del reato un soggetto diverso da chi ha commesso il reato, senza avere alcuna rilevanza l’ipotesi dell’immedesimazione organica.
Ed ancora, si sottolinea come il D.Lgs. n. 231/2000, in materia di “Responsabilità amministrativa delle società e degli enti”, che prevede all’art. 19, comma 2, la confisca pe equivalente, non può applicarsi ai reati tributari in quanto gli stessi non sono inclusi tra i reati presupposto che determinano la responsabilità dell’ente.
L’unica eccezione, ed in tal senso si è espresso anche l’ufficio del Massimario della Corte di Cassazione con la relazione n. 30/13 del 02 luglio 2013, si ha nel caso in cui la struttura societaria costituisca un apparato fittizio, utilizzato dal reo proprio per porre in essere i reati di frode fiscale o altri illeciti, cosicché ogni cosa fittiziamente intestata alla società sia immediatamente riconducibile alla disponibilità dell’autore del reato.
Da ultimo, si rileva come le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione , con la nota provvisoria n. 1/2014, si sono pronunciate in materia affermando che <<E’ consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni comunque direttamente riconducibili al profitto del reato, mentre non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di ulteriori beni della persona giuridica>>.
Rebus sic stantibus, la Suprema Corte ha voluto così restringere la possibilità del sequestro e della confisca per equivalente nei confronti delle società solamente ai beni riconducibili direttamente al reato.
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