In questo articolo esaminiamo la nuova disciplina fiscalmente agevolata delle erogazioni liberali ai partiti e movimenti politici che sono delle associazioni e quindi, ai sensi dell’art. 73, 1° comma, lettera c) del TUIR, enti non commerciali dal punto di vista fiscale. Specificamente, i partiti politici sono quelle associazioni attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale, come afferma l’art. 49 della Costituzione. Per la prima volta dall’entrata in vigore di quest’ultima, il Decreto-Legge n° 149 del 2013, convertito in Legge n° 13 del 2014, ha dettato delle norme per garantire il rispetto del metodo democratico nella vita dei partiti politici e precisamente:
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l’obbligo di costituirsi per atto pubblico e di dotarsi di uno statuto che deve contenere una serie di norme finalizzate a garantire la democrazia interna e la trasparenza dell’organizzazione, con particolare riferimento alla gestione economico – finanziaria di essa. In particolare, devono essere presenti clausole sulla cadenza delle assemblee congressuali nazionali o generali, sulle modalità di elezione degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo del partito, sulle modalità di partecipazione degli iscritti, sulla presenza delle minoranze almeno negli organi collegiali non esecutivi, sui procedimenti disciplinari, sulle modalità di selezione delle candidature alle elezioni politiche, anche europee, ed amministrative (art. 3),
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l’istituzione di una Commissione di garanzia della trasparenza e della democraticità degli statuti che tiene un Registro (consultabile su Internet) nel quale il partito si deve iscrivere se vuole accedere alle forme di finanziamento privato fiscalmente agevolato o pubblico indiretto che esponiamo successivamente (art. 4. La Commissione fu istituita presso la Camera dei Deputati dall’art. 9 della Legge n° 96 del 2012),
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l’obbligo di redigere un rendiconto o bilancio di esercizio, di pubblicarlo sul proprio sito Internet, di farlo certificare da una società di revisione o da un revisore legale dei conti se questo presenta entrate annue superiori a 150.000 Euro, di farlo controllare dalla Commissione citata, di comunicare alla Presidenza della Camera dei Deputati l’elenco di coloro che hanno erogato contributi di importo superiore a 5.000 Euro (artt. 5 – 8) ed, infine,
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l’obbligo di assicurare la parità di genere nell’accesso alle cariche elettive (o, almeno, il 40% di donne candidate) (art. 9).
L’applicazione delle norme sulla trasparenza e sulla pubblicità degli statuti e dei bilanci dei partiti politici si estende alle fondazioni ed alle associazioni la composizione dei cui organi elettivi è determinata in tutto o in parte dai medesimi partiti o movimenti politici oppure che contribuiscono, a titolo gratuito, al finanziamento di iniziative di questi ultimi o di loro articolazioni interne o di singoli loro componenti, se parlamentari o consiglieri regionali, per importi superiori al 10% delle proprie entrate nell’esercizio precedente (artt. 6 e 5, 4° comma). La giurisdizione sulle controversie aventi per oggetto queste norme del DL 149/2013 spetta al Giudice Amministrativo (art. 13-bis).
La disciplina fiscalmente agevolata delle erogazioni liberali ai partiti politici è stata anch’essa rinnovata dal Decreto-Legge n° 149 del 2013, il cui art. 10 ha previsto che sia i soggetti passivi IRPEF (quindi le persone fisiche, gli imprenditori individuali ed i soci di società di persone) che i soggetti passivi IRES (cioè le società di capitali e cooperative e gli enti non commerciali) possono effettuare erogazioni liberali ai partiti politici per un importo complessivo annuo non superiore a 100.000 Euro. Mentre, però, il limite per le erogazioni delle persone fisiche vale per un singolo partito politico, i soggetti passivi IRES devono rispettare il limite di 100.000 Euro complessivi anche nel caso di erogazioni a più partiti.
Le erogazioni possono essere effettuate sia in denaro che con una fornitura di beni o servizi ed anche per interposta persona o per il tramite di società controllate. Se l’erogazione è in denaro, il versamento di essa deve essere effettuato tramite banca od ufficio postale o con gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del Decreto Legislativo n° 241 del 1997, che sono: le carte di credito, di debito e prepagate, gli assegni bancari e quelli circolari. Il limite di importo di queste erogazioni di 100.000 Euro annui previsto per le singole società di capitali o cooperative vale anche per i gruppi di società e si applica anche ai pagamenti effettuati in adempimento di obbligazioni derivanti da fideiussioni o di altre garanzie reali o personali prestate a favore di partiti politici. Se in un anno, un soggetto passivo IRES eccede il limite di erogazioni citato non può effettuare versamenti (di denaro o altri beni o servizi) negli anni successivi fino a concorrenza di quanto versato in eccedenza. Sono esclusi da questa disciplina le garanzie (fideiussioni, ecc.) prestate prima dell’entrata in vigore del DL 149/2013 ed i lasciti mortis causa.
Mentre i limiti alle erogazioni liberali che possono essere percepite valgono per tutti i partiti ed i movimenti politici, solo quelli iscritti nel Registro di cui all’art. 4 del DL 149/2013 tenuto dalla Commissione di garanzia istituita dall’art. 9 della Legge n° 96 del 2012 possono accedere, su richiesta, oltre alle risorse ad essi destinate dalla scelta dei contribuenti sul due per mille dell’IRPEF prevista dall’art. 12 del DL 149/20131, anche al regime fiscale agevolato destinato ai contribuenti che effettuano le erogazioni liberali di cui all’art. 10 dello stesso Decreto, che abbiamo esaminato nei precedenti capoversi. Queste agevolazioni fiscali sono previste dall’art. 11 e consistono, sia per i soggetti passivi dell’IRPEF, che per quelli dell’IRES con l’esclusione degli enti non commerciali, in una detrazione del 26% degli importi compresi tra 30 e 30.000 Euro annui. La detrazione può andare, quindi, da 7,8 a 7.800 Euro annui e non si applica agli importi delle erogazioni liberali eccedenti 30.000 Euro. La detrazione varrà a partire dall’anno d’imposta 2014 (dichiarazione del 2015) ed alla detrazione saranno destinate risorse a regime (nell’anno 2016) per 15,65 milioni di Euro. Se per essa occorressero maggiori risorse si andranno a ridurre i fondi per la destinazione del due per mille dell’IRPEF ai partiti politici che avranno a regime (anno 2017) un importo massimo di 45,1 milioni di Euro. Oltre questa cifra non si potrà andare ed in questo caso non si avrà, pertanto, diritto alla detrazione. Inoltre, la detrazione dall’IRES non spetta agli enti (comprese le società) nei quali vi sia una partecipazione pubblica od i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani od esteri (in primo luogo le borse), alle società od enti che controllano, direttamente o indirettamente, i citati soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società od ente che controlla i soggetti medesimi ed, infine, alle società concessionarie dello Stato o di enti pubblici, per la durata del rapporto di concessione.
Per l’anno di imposta 2013 (dichiarazione del 2014) varranno le previgenti detrazioni IRPEF del 24% ed IRES del 19% su un importo totale massimo di erogazioni liberali annue ai partiti compreso tra 51,65 e 103.291,38 Euro (da 100.000 a 200.000.000 delle vecchie Lire).
I possibili beneficiari di tutte le detrazioni finora esaminate saranno tutti i soggetti passivi IRPEF o IRES (esclusi gli enti non commerciali) che avranno effettuato erogazioni ai partiti ed ai movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali in almeno tre circoscrizioni alla Camera dei Deputati, in tre regioni al Senato della Repubblica, in almeno una circoscrizione per le elezioni al Parlamento Europeo oppure all’elezione anche di un solo Consiglio Regionale o delle Province autonome di Trento e Bolzano e quelli che hanno ottenuto l’elezione di almeno un rappresentante in uno di questi organi.
1 I partiti politici, al fine di sollecitare le destinazioni del due per mille dell’IRPEF da parte dei contribuenti, possono, nel solo mese di Aprile di ogni anno, usufruire per le loro comunicazioni della tariffa postale agevolata (3,6 centesimi di euro per plichi fino a 70 grammi) prevista dall’art. 17 della Legge n° 515 del 1993 (art. 12, comma 6°-bis, del DL 149/2013).
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