Massima
L’iniziativa disciplinare a carico di un professionista (notaio) non è un momento esterno al procedimento, in quanto fa parte di esso e viene disciplinata nell’ambito della regolamentazione dalla legge del 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 153, modificato dal d. lgs. 249/2006.
Ai fini di una giurisdizione, tale iniziativa, non può essere distinta dal contesto in cui la stessa viene inserita, vertendo, in ogni caso, nel campo disciplinare, in tema di diritti soggettivi, la cui tutela viene devoluta al giudice ordinario.
Premessa
Nella decisione del 18 febbraio 2014 n. 3802 i giudici della sezione lavoro della Cassazione hanno precisato che il professionista (il notaio) non può rifiutarsi, di esibire la documentazione concernente i propri clienti al consiglio dell’ordine di appartenenza, adducendo, quale motivazione, l’inesistenza di un potere ispettivo del Consiglio notarile e la violazione del diritto alla privacy degli stessi clienti.
Con la decisione in commento la Corte ha, quindi, respinto il ricorso presentato dal notaio avverso la decisione con cui era stata comminata la sanzione dell’avvertimento per violazione dell’obbligo di collaborazione previsto dal Codice Deontologico.
Nella fattispecie concreta il notaio non aveva fornito la documentazione (1) che gli era stata richiesta dal Consiglio Notarile nell’ambito dell’attività di monitoraggio annuale.
Da ciò ne era scaturito un procedimento disciplinare seguito da un provvedimento del Presidente della Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina (2).
Tale decisione era stata confermata anche in sede di appello.
La questione si spostava, quindi, dinanzi l’attenzione della Suprema Corte, ove si era rivolto il Notaio deducendo, tra le altre cose che il Presidente del Consiglio notarile aveva esercitato in forma assolutamente abnorme il potere di vigilanza, tramutandolo in forma di un inesistente potere di ispezione.
Secondo quanto precisato dal professionista, la norma non prevede un potere ispettivo, poiché l’ispezione straordinaria spetta al Ministero della Giustizia e al Procuratore della Repubblica, mentre il potere di ispezione ordinario spetta all’Archivio notarile.
Il potere era stato esercitato in assenza di situazioni patologiche e distorsive specifiche (3)
Conclusioni
La Suprema Corte, con la decisione in commento, ha ritenuto legittima l’irrogazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento, poiché l’emanazione di tali tipi di ordini rientra nei poteri di vigilanza esercitati dai Consigli notarili.
Ha, infatti, precisato la Corte di Cassazione che il potere esercitato dal Consiglio dell’ordine di appartenenza dei notai non è di natura ispettiva ma di vigilanza sull’attività svolta dagli appartenenti all’ordine.
Tale attività rientra nelle attribuzioni dei Consigli Notarili, poiché collegate alle funzioni pubbliche agli stessi riservate.
Trattasi, come precisato dai giudici di legittimità, di atti strumentali senza alcun profilo di illegittimità, in quanto pienamente rientranti nella trasmissione e nell’utilizzo legittimo tra soggetti pubblici, come previsto dalla legge professionale e dal decreto n. 196/2003 in materia di privacy.
Commette, quindi, infrazione il notaio che, nell’esercizio della funzione pubblica, non ottempera all’ordine impartito.
Si legge testualmente nella sentenza n. 3802/2014 che in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, non è necessaria la comunicazione prescritta dall’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, allorché il Presidente del Consiglio notarile investa quest’ultimo del promovimento della procedura, perché, da un lato, lo stesso art. 7 limita il proprio ambito di operatività, escludendola quando esistano “ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento”, e, dall’altro, dette ragioni sono legislativamente presupposte dall’art. 153 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come sostituito dall’art. 39 del d.lgs. 1 agosto 2006, n. 249, il quale dispone che “il procedimento è promosso senza indugio, se risultano sussistenti gli elementi costitutivi di un fatto disciplinarmente rilevante» (4).
Condannato sia in primo che in secondo grado alla sanzione disciplinare sopra riportata, l’interessato ha proposto ricorso in Cassazione.
La Cassazione quindi ha provveduto al rigetto del ricorso.
1) Nello specifico le copie integrali di alcuni atti stipulati nei mesi precedenti con allegate le denunce IVA
2) LA sanzione consisteva nell’avvertimento
3) Il monitoraggio è assolutamente estraneo alla funzione di vigilanza, che, se esercitata in mancanza di motivazione, risulta distorta e abnorme”
4) Cass. civ. Sez. Un. , 31 luglio 2012 n. 13617, Rv. 623439
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