Art. 55 del D.P.R. 335/1982
Il comma 4 dell’art. 55 del D.P.R. 335/1982 afferma che “Il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in soprannumero all’organico dell’ufficio o reparto quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell’Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali”. E’ di tutta evidenza il carattere ampiamente discrezionale del provvedimento impugnato che può essere censurato in sede giurisdizionale soltanto in caso di macroscopica irragionevolezza che nella fattispecie non sussiste, non avendo il ricorrente apportato significativi elementi in tal senso. Del resto, anche il Cons. Stato Sez. III, 19 dicembre 2011, n. 6672 ha stabilito che “Ai sensi dell’art. 55, commi 4 e 5 del D.P.R. 335/1982, il Capo della Polizia ha il potere di trasferire il dipendente ad altra sede di servizio per ragioni di incompatibilità ambientale, e segnatamente “quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio della Amministrazione”; si tratta di un potere caratterizzato da un’ampia discrezionalità”. Per il Cons. Stato Sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1913, inoltre, “Ai fini dell’adozione di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale di un agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.P.R. 335/1982, è sufficiente che dal provvedimento emergano adeguati elementi che, oltre ad incidere negativamente sullo stesso disimpegno efficiente dei compiti di istituto, siano tali da offuscare la figura dell’agente al punto da nuocere, mercé la sua persona, al prestigio dell’amministrazione”.
Trasferimento per incompatibilità ambientale: nozione
Il trasferimento per incompatibilità ambientale consegue ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che possono sconsigliare la permanenza in una determinata sede, senza per ciò assumere carattere sanzionatorio, sì che la sua adozione non presuppone né una valutazione comparativa dell’amministrazione in ordine alle esigenze organizzative dei propri uffici né l’espressa menzione dei criteri in base ai quali vengono determinati i limiti geografici dell’ incompatibilità ai fini dell’individuazione della sede più opportuna, né può essere condizionata dalle situazioni personali e familiari del dipendente, che ovviamente recedono di fronte all’interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell’amministrazione stessa.”. (Consiglio Stato, sez. IV, 10 luglio 2007, n. 3892).
A ciò può aggiungersi che l’ampia discrezionalità di cui gode l’amministrazione, sindacabile secondo i consueti parametri della abnormità/travisamento del fatto, si giustifica nella esigenza di tutelare valori non soltanto (seppur importantissimi) dell’amministrazione, ma anche riferibili al dipendente ed a tutela del sereno operato del medesimo.
Si è pertanto in passato affermato in passato che “ai fini dell’adozione di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale di un agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.P.R. 335/1982, è sufficiente che dal provvedimento emergano elementi logici e chiari i quali siano adeguati a rendere la figura dell’agente offuscata da ombre idonee a nuocere, attraverso la sua persona, al prestigio dell’amministrazione e alla stessa funzionalità dei compiti di istituto.”(Consiglio Stato, sez. VI, 30 maggio 2007, n. 2759).
Va ricordato che la giurisprudenza, sul tema, ha affermato che “è vero che l’amministrazione, nell’individuazione della sede di destinazione di un dipendente trasferito per incompatibilità ambientale è dotata di poteri discrezionali correlati anche alle esigenze di pubblico interesse da soddisfare, ma un trasferimento siffatto non ha carattere sanzionatorio e l’art. 55 del D.P.R. 335/1982, prescrive che l’amministrazione deve tener conto, nel disporlo, anche della situazione di famiglia del dipendente, onde essa non può esimersi dall’obbligo di una puntuale motivazione circa le ragioni per le quali individui una determinata sede anziché altre, in ipotesi, meno disagevoli per l’interessato.” (Consiglio Stato, sez. VI, 06 settembre 2005, n. 4531). Detti principi si innestano in un solco già tracciato, che costituisce ormai jus receptum (ex multis, in passato, si veda Consiglio Stato, sez. IV, 27 febbraio 1996, n. 187). Tuttavia tali esigenze – che come rammentato sono comunque recessive rispetto ai superiori interessi dell’amministrazione, dovendo essere valutate secondo il canone della compatibilità- contrariamente a quanto esposto nella memoria dell’appellato (e da quanto ritenuto dai primi Giudici) non sono state mortificate nel caso di specie dall’amministrazione.
Rassegna giurisprudenziale
È legittimo il provvedimento di trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale sorretto da elementi capaci di offuscare la figura dell’agente di polizia e di nuocere, per suo tramite, al prestigio dell’amministrazione. Nella specie, l’agente trasferito intratteneva una relazione extraconiugale con una collega, si era reso protagonista di un alterco con la moglie in presenza di colleghi ed era stato coinvolto in un procedimento penale scaturito da frasi offensive dirette nei confronti della collega (T.A.R. Liguria Genova, Sez. II, 30/03/2012, n. 466).
L’art. 55, comma 5, del D.P.R. 335/1982, che prevede il trasferimento d’ufficio dell’appartenente alla Polizia di Stato, quando la permanenza nella sede nuoccia al prestigio dell’Amministrazione, va considerato una norma elastica, cd. del terzo tipo, per la cui interpretazione è richiesto un giudizio di valore, ancorato a principi generali dell’ordinamento o a standards sociali di settore; tale tipo di interpretazione compete alla Pubblica Amministrazione, con la conseguenza che resta affidato al Giudice Amministrativo un controllo limitato alla ragionevolezza dei parametri utilizzati, ovvero alla coerenza dell’operazione ermeneutica condotta (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 09/03/2012, n. 1226).
In riferimento al personale di Polizia di Stato, il trasferimento ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.P.R. 335/1982 (incompatibilità ambientale) consegue a una valutazione ampiamente discrezionale e non presuppone né una valutazione comparativa dell’Amministrazione in ordine alle esigenze organizzative dei propri uffici, potendo essere disposto anche in soprannumero, né l’espressa menzione dei criteri in base ai quali vengono determinati i limiti geografici dell’incompatibilità ai fini dell’individuazione della sede più opportuna, né può essere condizionato alle condizioni personali e familiari del dipendente, le quali recedono di fronte all’interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell’Amministrazione (T.A.R. Molise Campobasso, Sez. I, 17/02/2012, n. 34).
Il potere del Capo della Polizia di trasferire il dipendente ad altra sede di servizio per ragioni di incompatibilità ambientale, e segnatamente quando la permanenza del dipendente nella sede può nuocere al prestigio della Amministrazione, secondo quanto dispone l’ art. 55, comma 4, del D.P.R. 335/1982, è caratterizzato da un’ampia discrezionalità, ben maggiore di quella di cui gode l’Amministrazione nei rapporti ordinari di pubblico impiego (Cons. Stato, Sez. III, 19/12/2011, n. 6672).
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