Sistema previdenziale e omissione delle ritenute: responsabilità penale (Cass. 14432/2014)

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Lavoro –  Previdenza – ritenute previdenziali – omesso versamento – responsabilità

 

Massima

L’amministratore di diritto di una società è chiamato a rispondere del reato per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali, quale destinatario degli obblighi di legge.

Ciò in quanto il fatto dell’accettazione o del mantenimento della carica attribuisce anche doveri specifici, tra cui il controllo e la vigilanza.

La violazione di tali obblighi comporta una responsabilità penale diretta.

 

Sistema previdenziale e omissione delle ritenute: responsabilità penale

 

Premessa

 

Nella decisione del 21 marzo 2014 n. 14432 i giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno precisato che l’amministratore di diritto di una società (1) è responsabile, comunque, del reato omissivo di versamento delle ritenute previdenziali, quale diretto destinatario degli obblighi di legge.

L’accettazione o comunque il mantenimento della carica, infatti, attribuisce specifici doveri quali la vigilanza ed il controllo.

La violazione di tali obblighi comporta una diretta responsabilità penale che si concretizza sulla base della consapevolezza che da quella condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (2) ovvero l’accettazione del rischio che si verifichino (3).

Nella fattispecie concreta la Corte d’Appello aveva riformato, parzialmente, la sentenza del tribunale nei confronti di un imputato del reato di cui all’articolo 2 L. n. 638/1983 (4); aveva dichiarato di non doversi procedere in ordine alle condotte omissive commesse per un periodo per estinzione del reato a seguito di prescrizione e riduceva, quindi, per le residue condotte la originaria pena inflitta (5).

L’imputato propone ricorso per l’annullamento della sentenza deducendo un unico motivo, ovvero carenza assoluta di motivazione, contraddittorietà ed illogicità manifesta per avere la Corte bresciana confermato la responsabilità in assenza di elementi atti a suffragare sia l’elemento oggettivo che quello soggettivo del reato ed omesso, altresi, di valutare congruamente le plurime prove documentali offerte idonee ad escludere sotto il cennato duplice profilo la responsabilità.

 

 

Conclusioni

 

 

Precisa la Cassazione nella sentenza che si commenta, che il tema della responsabilità penale dell’amministratore di diritto di una società (6) per fatti commessi da terzi che amministrino la società in via di fatto, non è nuovo nella giurisprudenza di questa Corte che, in svariate occasioni, ha sempre precisato che l’amministratore di diritto continua a rispondere di eventuali reati omissivi (ferma restando l’eventualità di una ipotesi di condotta concorsuale del terzo), in stretta correlazione con gli obblighi propri gravanti sull’amministratore di diritto: obblighi di vigilanza che gli impongono di controllare di continuo l’andamento della gestione ed intervenire per evitare che tali condotte illecite possano essere poste in essere.

Si legge testualmente nella decisione del 21 marzo 2014 n. 14432, ricordando precedenti sul tems (7) che…..”Se tale forma di responsabilità diretta è agevole rinvenirla nei reati contravvenzionali per i quali è sufficiente la colpa, meno facile è l’approccio ad una responsabilità dolosa di tipo omissivo per delitti quali, in ipotesi, quelli nascenti da illeciti tributari ex D. L.vo 74/00 ovvero da fatti di bancarotta documentale o, come nel caso qui in esame, ad omessi versamenti di ritenute previdenziali. Ma la giurisprudenza formatasi su tale argomento ha ammesso la responsabilità sotto forma,, quanto meno, di dolo eventuale.

 

 

1)     Rispetto all’amministratore di fatto della stessa società

2)     Dolo generico

3)     Dolo eventuale

4)     Omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei propri dipendenti

5)     25 giorni di reclusione

6)     colui, cioè, che riveste la carica formale con correlata rappresentanza legale esterna

7)     Per i riferimenti ai reati in materia di illeciti tributari v. Sez. 3^ 10.6.2011 n. 23425, CERAVOLO, Rv. 250962; per riferimenti a reati in materia di rifiuti Sez. 3^ 25.5.2011 n. 25047, Piga, Rv. 250677; per riferimenti a fatti di bancarotta documentale, Sez. 5A 19.2,.2010 n. 19049, Succi, Rv. 247251

Sentenza collegata

40635-1.pdf 106kB

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Rinaldi Manuela

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