E’ condivisibile l’avviso del Tar circa la non configurabilità nella concreta fattispecie di un’ipotesi di false dichiarazioni.
Quanto al primo motivo, premesso che il Tar evidenzia di non condividere la tesi dell’amministrazione secondo cui l’impresa avrebbe reso una falsa dichiarazione trattando dell’impugnazione delle segnalazioni all’AVCP e all’AGO, che ha dichiarato inammissibile, mentre ha annullato l’escussione della cauzione provvisoria e la previsione del disciplinare che la contempla (capo impugnato) sulla base dell’argomentazione su cui si appunta il secondo motivo di appello, si osserva, comunque, che è condivisibile l’avviso del Tar circa la non configurabilità nella concreta fattispecie di un’ipotesi di false dichiarazioni. La società, infatti, nella dichiarazione resa il 9.4.2012 si è limitata ad attestare quanto risultava dall’allegato DURC regolare emesso dalla Cassa edile di Trapani in data 30.3.2012 e l’argomentazione dell’appellante che la validità trimestrale del certificato non esonera l’impresa dall’onere di verificare la situazione presso i competenti uffici prima di presentare la domanda di partecipazione, con le relative dichiarazioni, non tiene conto della vicinanza, nel caso a mani, delle date di emissione del DURC regolare e di presentazione dell’offerta e non vale a denotare la consapevolezza da parte dell’impresa della pendenza che ha dato luogo al DURC negativo emesso dalla stessa Cassa edile il 12.6.2012, richiamato negli atti impugnati. Esclusa, quindi, la riconducibilità dell’escussione della cauzione provvisoria a caso di false dichiarazioni, l’incameramento della cauzione rimane collegato alla clausola del disciplinare di gara che, in via generale, la contempla per il caso di esclusione dalla gara per non confermato possesso dei requisiti generali. (decisione numero 159 del 26 marzo 2014 pronunciata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana)
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