Sommario: 1. DPCM n. 98/2014.
1. DPCM n. 98/2014
Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2014 n. 98 è stato pubblicato il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2014 (1), con le modalità di attuazione delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro nel periodo compreso dal primo gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.
Nel menzionato periodo l’agevolazione prevista dalla legge del 24 dicembre 2012 n. 228 (2) trova applicazione, con esclusivo riferimento al settore privato e per coloro che sono titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore (3) ad €. 40.000,00.
Il citato articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2014 stabilisce la misura dell’agevolazione fiscale in favore dei lavoratori. Il comma 1 stabilisce che: “Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014 l’agevolazione di cui all’art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2013, ad euro 40.000, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2013 all’imposta sostitutiva di cui all’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013”.
Tale somma deve essere considerata al lordo delle somme assoggettate nello stesso anno 2013 all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 1, comma 1, del DPCM del 22 gennaio 2013.
Vi è da precisare che la retribuzione di produttività che sia individualmente riconosciuta e che può beneficiare della citata agevolazione, non può complessivamente essere superiore (4) ad €. 3.000,00 (5).
Vengono ancora applicate, poiché compatibili,le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013.
L’’agevolazione consiste nel non includere nell’reddito complessivo ai fini del calcolo dell’Irpef il reddito imponibile fiscalmente percepito dal lavoratore per le prestazioni di lavoro collegate ad incrementi di produttività decisi dal datore di lavoro (6).
Si tratta della detassazione del lavoro straordinario o notturno, e gli altri incrementi di produttività. In termini economici l’agevolazione è il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10% in luogo dell’Irpef (7).
Dottrina sul tema (8) ha precisato che tale decreto aveva stabilito che per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti collettivi, con espresso riferimento a indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione, o, in alternativa, le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l’attivazione di almeno una misura in almeno 3 delle seguenti aree di intervento:
a) ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all’innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati a un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;
b) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane; c) adozione di misure volte a rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori per facilitare l’attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;
d) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze anche funzionali a processi di innovazione tecnologica.
Entro il 30 giugno 2014 il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico dovranno effettuare un monitoraggio sull’andamento della speciale agevolazione di cui ai commi 1 e 2, anche al fine dell’eventuale adozione di specifiche proposte e iniziative di revisione.
Manuela Rinaldi
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; dal 2013 Tutor di Diritto Civile c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. Mauro Orlandi; già Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master e in corsi per aziende; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq
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(1) Modalità di attuazione delle misure sperimentali per l’incremento della produttivita’ del lavoro nel periodo 1º gennaio – 31 dicembre 2014.
(2) Nello specifico art. 1 comma 481.
(3) Nell’anno di riferimento 2013.
(4) Nel corso dell’anno 2014.
(5) Somma da considerarsi al lordo.
(6) Barbato A., Al via la detassazione per incrementi di produttività per l’anno 2014, http://job.fanpage.it/al-via-la-detassazione-per-incrementi-di-produttivita-per-l-anno-2014/
(7) Che è come minimo al 23%, fino a 15.000 euro, ed è al 27% per la parte di reddito che va da 15.000,01 a 28.000 euro, al 38% per la parte di reddito che va da 28.000,01 a 55.000 euro, ecc.
(8) Vernassa F., Premio di produttività più alto, http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-04-30/premio-produttivita-piu-alto-064039.shtml?uuid=ABWBjkEB&fromSearch
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