Corte di cassazione penale, sez. II, sentenza 18/03/2014, n. 12735.
1. La disciplina delle misure cautelari.
Le misure cautelari possono essere applicate quando sussistono “gravi indizi di colpevolezza” (art. 273 c.p.p.) ed “esigenze cautelari” (art. 274 c.p.p.).
Ai sensi dell’art. 273 comma 1-bis c.p.p. i suddetti “gravi indizi di colpevolezza” devono essere valutati a norma degli artt. 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1 c.p.p..
I commi 3 e 4 dell’art. 192 c.p.p. disciplinano le modalità di valutazione delle dichiarazioni rese dal coimputato nel medesimo reato, dall’imputato in un procedimento connesso e dall’imputato in un reato collegato. Queste dichiarazioni devono essere “valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità”.
L’art. 203 c.p.p. priva il giudice del potere di obbligare la polizia giudiziaria e i servizi di sicurezza “a rivelare il nome dei loro informatori.” La protezione dell’anonimato degli informatori si riduce a non prevedere il suddetto potere coercitivo, potendo invece tali nomi essere rivelati in modo spontaneo.
La stessa norma dispone, inoltre, che per poter acquisire ed utilizzare le informazioni è necessario che gli informatori siano stati esaminati come testimoni. Se la testimonianza è indiretta, l’art. 195 comma 7 c.p.p. richiede l’indicazione della fonte o della persona dalla quale si è appresa la notizia oggetto d’esame, altrimenti tale testimonianza non è utilizzabile.
Il primo comma dell’art. 271 c.p.p. consente l’utilizzo delle intercettazioni solo quando queste siano state eseguite nei casi e modi consentiti dalla legge. La norma vieta l’utilizzo delle intercettazioni quando sono stati violati gli artt. 267 e 268 commi 1 e 3 c.p.p..
2. Il fatto.
Con ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, venne applicata al Sig. K la misura cautelare della custodia in carcere. Tale ordinanza venne poi confermata dal Tribunale suddetto.
L’indagato propose ricorso per cassazione deducendo “assoluta mancanza di indizi a carico dell’indagato e violazione di legge (in tema di intercettazioni e rogatorie).”
Il comportamento del Sig. K, consistente nell’aver effettuato delle prenotazioni in albergo per tre persone, costituisce il presupposto sulla base del quale il Tribunale del riesame desume che egli faceva parte di un ampio sodalizio criminoso internazionale, ricoprendo il ruolo di factotum ed interprete della lingua italiana.
3. Il riesame dell’ordinanza che dispone la misura cautelare (art. 309, c.p.p.).
L’imputato può proporre “richiesta di riesame, anche nel merito, dell’ordinanza che dispone la misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero” (art. 309 comma 1 c.p.p.). Il termine per proporre tale richiesta è di dieci giorni, decorrenti dalla notificazione o dall’esecuzione del suddetto provvedimento.
Competente a decidere il ricorso è il tribunale – nella cui cancelleria deve essere depositata tale richiesta – che decide in composizione collegiale ( art. 309 comma 7 c.p.p. ).
Il tribunale del riesame territorialmente competente è quello compreso nella circoscrizione della corte d’appello o della sezione distaccata di corte d’appello all’interno della quale si trova il giudice che ha emesso l’ordinanza.
L’art. 309 comma 6 c.p.p. prevede il diritto in capo a chi ha presentato richiesta di riesame di enunciare nuovi motivi davanti al giudice competente, facendone dare atto nel verbale prima dell’inizio della discussione.
Il tribunale può decidere che la richiesta di riesame è inammissibile (comma 9, art. 309 c.p.p.). Diversamente, può annullare, riformare o confermare l’ordinanza oggetto del riesame, basandosi anche su elementi che le parti allegano nel corso dell’udienza. Invece, con riferimento alla decisione di annullare o riformare in senso favorevole all’imputato, lo stesso tribunale può porre a fondamento anche motivi diversi da quelli che le parti hanno enunciato. È altresì possibile che decida la conferma del provvedimento impugnato sulla base di ragioni diverse da quelle contenute nella motivazione dello stesso provvedimento. Il giudice deve decidere entro dieci giorni dalla ricezione degli atti.
La sentenza in discorso definisce il riesame di cui all’art. 309 c.p.p. come un mezzo di impugnazione “atipico”, con funzione di controllo della validità dell’ordinanza cautelare. I parametri di riferimento per l’esercizio di detto controllo sono la correttezza formale, che va valutata alla stregua dell’art. 292 c.p.p., ed i presupposti di legittimità dell’ordinanza che dispone una misura coercitiva.
Nel caso in esame la misura cautelare della custodia in carcere è stata disposta con un provvedimento che si basa non su prove, ma soltanto su indizi. Inoltre, non si è accertata la responsabilità, ma solamente una qualificata probabilità di colpevolezza.
4. La decisione.
La Corte di cassazione può giudicare sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, ma solo se il provvedimento impugnato ha violato specifiche norme di legge o se è sorretto da una motivazione manifestamente illogica perché contraria a i canoni della logica ed ai principi di diritto. Infatti, è soltanto attraverso il sindacato sul rispetto della legge o sulla correttezza della motivazione che il giudice di legittimità può controllare l’ordinanza, in quanto il suo giudizio non può estendersi alla ricostruzione dei fatti.
Se la motivazione è censurata solo formalmente, perché si tende in realtà a fornire una nuova valutazione rispetto a quella già svolta dal giudice del merito, le censure sarebbero inammissibili, in quanto in sede di legittimità si accerta soltanto se gli elementi di fatto corrispondono alla previsione della norma incriminatrice.
La valutazione circa la gravità degli indizi emersi a carico dell’indagato spetta al giudice del merito il quale, valutato il materiale probatorio, deve motivare in modo congruente ai canoni generali della logica ed ai principi di diritto. Su tale congruenza la corte di Cassazione può esercitare il proprio sindacato (V. anche Sez. Un., 22/03/2000, n. 11, nonché Cass., Sez. IV, 3/5/2007, n. 22500).
In buona sostanza, alla Corte di cassazione spetta la verifica delle ragioni che hanno condotto il giudice del merito a decidere per la sussistenza della “gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato”.
Nel caso di specie, la motivazione del giudice del merito non ha superato il vaglio della corte di cassazione, la quale ha perciò deciso che la suddetta motivazione è priva sia di un “approfondimento critico” sia di un “rigore argomentativo”. Ciò perché manca un adeguato riscontro tra la decisione con la quale il giudice è giunto ad affermare l’esistenza della gravità del quadro indiziario, e l’apprezzamento degli elementi di prova.
La corte di Cassazione ha annullato con rinvio al Tribunale di Bari, il quale dovrà nuovamente valutare il materiale probatorio allo scopo di accertare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, tali da sostenere l’applicazione al Sig. K della misura cautelare della custodia in carcere.
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