La coltivazione domestica non costituisce reato (trib. monza 14.4.2014)

Desidero commentare la sentenza resa dal G.M. presso il Tribunale di Monza, lo scorso 14 aprile 2014, che ha assolto un mio assistito sia dall’ accusa di detenzione, che di coltivazione.

Ritengo che il Tribunale abbia avuto un corretto approccio al tema delle prova, riguardo alla condotta di detenzione di sostanze stupefacenti, soprattutto perchè si è coerentemente attenuto al principio giurisprudenziale, cui ha affermato di ispirarsi e cioè quello per cui “in materia di stupefacenti, il mero data quantitativo del superamento dei limiti tabellari, non vale ad invertire l ‘onere della prova a carico del ‘imputato.”

Cioè non viene affatto introdotta alcuna forma di presunzione, anche solo relativa, in ordine alla destinazione della sostanza ad un uso non esclusivamente personale.

In base a tale orientamento, il giudice deve valutare in modo globale, prendendo spunto dagli ulteriori parametri indicati nell’art. 73 “se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità esclusivamente personale della detenzione”.

Fedelmente a tale petizione di principio l’esame del caso di specie ha escluso la sussistenza di alcun ulteriore elemento sintomatico di una possibile attività di spaccio della sostanza stupefacente.

Inoltre, come evidenziato dalla difesa e recepito in sentenza, l’imputato è risultato immune da precedenti penali e di polizia, tanto meno specifici; lo stupefacente (sia quello custodito in casa che quello detenuto in una custodia per tabacco sulla sua propria persona) non era suddiviso in dosi; non sono stati trovati oggetti (bilancini, bustine, cellophane o altro) solitamente utilizzati dagli spacciatori per confezionare le dosi destinate alla cessione a terzi.

Ad avviso del Tribunale, l’unico dato oggettivo che potesse risultare a sfavore all’imputato poteva consistere nel quantitativo complessivo di marjuana rinvenuto nella sua disponibilità.

Tale dato, però, non è apparso di per sè solo sufficiente per affermare che quella sostanza fosse destinata (in tutto o in parte) allo spaccio, anche in virtù degli elementi addotti dalla difesa. (tra i quali l’attività lavorativa pregressa dell’imputato).

Per quanto attiene alla coltivazione la sentenza si fa apprezzare perchè riconosce l’operatività scriminante del concetto di coltivazione domestica ad uso personale, in quanto afferma testualmente il giudice “non emergendo dagli atti di indagine indizi di alcun genere per ritenere che si sia trattato di una coltivazione finalizzata alla produzione di sostanza per la successiva cessione a terzi”.

Ancora più pregevole è la circostanza che il Tribunale di Monza ha ritenuto di aderire sia all’orientamento piu recente della Suprema Corte, che della giurisprudenza di merito, che questa difesa ha prodotto, con un copioso numero di sentenze (riportate in nota) in sede di discussione.

Entrambi tali indirizzi affermano, infatti, la necessità che occorre accertare l’offensività in concreto della condotta e cioè la effettiva idoneità dell’attività di coltivazione a ledere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice e, cioè, il bene della salute di terzi a cui la sostanza stupefacente prodotta sia destinata o ceduta, cosi accrescendone la circolazione e diffusione.

Secondo l’opinione del Tribunale di Monza, nella fattispecie non vi sarebbero elementi per sostenere una destinazione a terzi della marjuana: oggetto della condotta coltivativa è una sola pianta, detenuta in casa.

Difettano la predisposizione di dispositivi tecnici atti ad accelerare l’accrescimento o l’incrementato della produzione, che configurano elementi di prova della concreta offensività penale della condotta di coltivazione.

 

*******************

 

 

 

RG. notizie di reato N. 13026/13

R.G. Tribunale N. 4935/13

 

T R I B U N A L E  D I  M O N Z A

SEZIONE PENALE

 

 

R E P U B B L I C A 

I T A L I A N A

 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

 

Il Tribunale di Monza – in composizione monocratica – in persona del giudice dott. ******************, all’udienza del 14/04/2014, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

 

S E N T E N Z A

a seguito di giudizio abbreviato

 

nei confronti di:

 

P.G., nato a D. il ——–  residente a M., Via ———,  libero, presente

 

difeso di fiducia dall ‘avv. ******************* del Foro di Rimini con studio in Rimini, Via Flaminia n. 171/B

 

IMPUTATO

 

del reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 73, commi 1, 1 bis e 5 T.U. Stup. perche, con piu azioni esecutive del  medesimo disegno criminoso, in tempi diversi,

deteneva per uso personale non terapeutico di terzi grammi 263 circa a peso lordo di marijuana;

coltivava una pianta di marijuana.

Marijuana che e sostanza stupefacente inclusa neUa tabella I di cui all’articolo 14 D.P.R.

309/90.

In M., ili 26.10.2013.

 

CONCLUSIONI DELLE PARTI

 

II Pubblico Ministero: previa riqualificazione del fatto ex art. 73 commi 4 e 5 D.P.R. 309/90, condanna alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione ed €  4.000 di  multa.

La difesa: assoluzione perche il fatto non costituisce reato per la condotta di coltivazione e perche ii fatto non e previsto dalla legge come reato per la detenzione.

 

MOTIVAZIONE

 

L’imputato e stato tratto in arresto in data 26.10.2013 per il reato indicato in epigrafe e condotto dinanzi a questo giudice per la convalida e il giudizio direttissimo.

Dopo l’interrogatorio dell’arrestato, nel corso del quale P.G. ha dichiarato di avere coltivato una pianta di marjuana per ii consumo personale, l ‘arresto è stato convalidato e non è stata applicata alcuna misura cautelare, potendo l’imputato, in caso di condanna, beneficiare della sospensione condizionale della pena.

La difesa ha chiesto terrnine, che è stato concesso, dovendosi acquisire il referto di analisi chimico-tossicologiche della sostanza sequestrata.

All’udienza del 25.11.2013 il processo è stato rinviato, non essendo ancora pervenute le analisi tossicologiche e su richiesta della difesa in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla legittimita della disciplina in materia di stupefacenti.

 

All’udienza odiema il giudice ha dato atto dell’esito delle analisi chimico-tossicologiche eseguite dal LASS dei Carabinieri di Milano; la difesa ha prodotto documentazione relativa alla situazione lavorativa dell’imputato, nonche copia di diverse pronunce dell’Autorita Giudiziaria in merito all’inoffensivita della condotta di coltivazione di stupefacenti ad uso personale; l’imputato ha chiesto ii giudizio abbreviato; il P.M. ha prodotto ii fascicolo delle indagini preliminari e il giudice ha arnmesso il rito; le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e  il Tribunale ha deciso come da dispositivo.

Risulta dalla comunicazione-notizia di reato dei Carabinieri della Stazione di B. del 26.10.2013 e dall’allegato verbale di arresto che in data 12.45 una pattuglia procedeva al controllo, nel territorio del comune di B. di P.G., persona gia nota ai militari quale assuntore di sostanza stupefacente; addosso allo stesso veniva trovato, all’intemo della tasca dei pantaloni, una custodia per tabacco contenente un grarnmo di sostanza solida resinosa marrone verosimilmente del tipo hashish e venti grarnmi di sostanza vegetale verosirnilmente del tipo marjuana, sostanze che venivano sequestrate.

In ragione di cio, gli operanti decidevano di procedere a perquisizione domiciliare nell’abitazione dello stesso, alla presenza della moglie, e trovavano una piantina di marjuana dell’altezza di circa 30 cm., una busta contenente 243 grammi di sostanze vegetale verosimilmente marjuana, e due bustine contenente semi verosimi!mente i marjuana del peso di 12 grammi; tutte le sostanze e la piantina venivano sequestrate e l’imputato tratto in arresto.

Nel corso dell’interrogatorio di garanzia P.G. dichiarava di essere assuntore abituale di marjuana ed hashish ed ammetteva di avere piantato in un vaso in casa nel precedente mese di aprile una piantina di marjuana per procurarsi lo stupefacente per il proprio consumo personale senza dover ricorrere agli spacciatori; di avere raccolto le foglie, i rami e i semi nel mese di settembre e averli conservati in casa, dove sono stati trovati dai Carabinieri, ritenendo che la sua condotta non fosse illecita perche finalizzata all’uso personale.

***** analisi tossicologiche effettuate sui reperti sequestrati e emerso che il reperto n. 2 contiene 144,9 grammi di marjuana (sostanza vegetale essiccata verde) con un principio attivo de! 4,58 %, il reperto 3 contiene 74,1  grammi di marjuana (sostanza vegetale verde parzialmente essiccata) con un principio attivo del 5,18 %, il reperto 4 contiene 4,2 grammi di marjuana (una piantina vegetale essiccata verde) con un principio attivo de! 2,27 % per complessivi grammi  0,5 di principio attivo puro, da cui sarebbero ricavabili 420 dosi.

Cio premesso in merito alle prove assunte, osserva innanzitutto ii Tribunale come “in materia di stupefacenti, il mero data quantitativo del superamento dei limiti tabellari, non vale ad invertire l’onere della prova a carico dell’imputato, ovvero ad introdurre una sorta di presunzione, sia pure relativa, in ordine alla destinazione della sostanza ad un uso non esclusivamente personale, dovendo il giudice globalmente valutare, sulla base degli ulteriori parametri indicati nella predetta disposizione normativa, se  le modalita di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalita esclusivamente personale della  detenzione”.(1)

Nel caso di specie dagli atti di indagine non emerge alcun ulteriore elemento sintomatico della destinazione a terzi della sostanza stupefacente: l’imputato è immune da precedenti penali e di polizia, tantomeno specifici; lo stupefacente (sia quello custodito in casa che quello detenuto in una custodia per tabacco sulla sua propria persona) non era suddiviso in dosi; non sono stati trovati oggetti (bilancini, bustine, cellophane o altro) solitamente utilizzati dagli spacciatori per confezionare le dosi destinate alla cessione a terzi ne appunti che possano essere interpretati come una rudimentale contabilita di una pregressa illecita attivita di spaccio.

In buona  sostanza  l’unico  data  oggettivo  sfavorevole  all’imputato è il quantitativo complessivo di marjuana rinvenuto nella sua disponibilita.

Cio, pero, non è sufficiente per affermare che quella sostanza fosse destinata (in tutto o in parte) alla cessione a terzi, tenuto canto delle dichiarazioni rese da P.G. al giudice in ordine alla sua qualita di assuntore abituale di cannabis, de! fatto che la sua tossicofilia fosse nota ai Carabinieri di B., i quali per questa ragione lo sottoposero a controllo, nonche delle sue disponibilita reddituali risultanti dalla documentazione prodotta dalla difesa, attestante la sua sostanzialmente costante occupazione lavorativa.

In ragione di cio, l’imputato deve essere assolto al reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente, come contestata al punto I) dell’ imputazione, perche ii fatto non è previsto dalla legge come reato, non essendo stato provato, al di la di ogni ragionevole dubbio, che la droga sequestrata fosse destinata ad un uso diverso dal consumo personale.

Con riguardo all’ulteriore condotta in contestazione di avere coltivato una pianta di marjuana, dagli atti risulta che nell’abitazione di P.G. fu trovata in un vaso una piantina alta circa 30 cm. di marjuana, da cui sono stati ricavati grammi 4,2 netti di sostanza con un principio attivo del 2,7 %.

L’imputato ha ammesso di avere piantato nel mese di aprile precedente all’arresto una piantina di marjuana e di avere ricavato dalla crescita della stessa la sostanza che poi gli e stata complessivamente sequestrata.

Tale affermazione trova riscontro nel fatto che la sostanza rinvenuta in casa era in parte gia essiccata e pronta al consumo e in parte no (vedi reperti 2 e 3 del referto di analisi).

Alla luce di cio, ii fatto deve essere certamente qualificato come coltivazione domestica ad uso personale, non emergendo dagli atti di indagine indizi di alcun genere per ritenere che si sia trattato di una coltivazione finalizzata alla produzione di sostanza per la successiva  cessione  a  terzi.

Sul punto questo giudice ritiene di aderire all’orientamento piu recente della Suprema Corte(2) e della giurisprudenza di merito(3) secondo i quali occorre accertare l’offensivita in concreto della condotta e cioe la effettiva idoneita dell’attivita di coltivazione a ledere il bene giuridico protetto dalla nonna incriminatrice e, cioe, ii bene della salute di terzi a cui la sostanza stupefacente prodotta sia destinata o ceduta, cosi accrescendone la circolazione e diffusione.

Nel caso di specie non vi sono elementi per sostenere una destinazione a terzi della marjuana: e stata coltivata una sola pianta, detenuta in casa, senza approntamento di alcun dispositivo (ad esempio serra con apposite lampade) che ne accelerasse l’accrescimento o incrementasse la produzione, ne è state rinvenuto alcun oggetto che potesse far ritenere che quella sostanza sarebbe stata poi smerciata ad altri.

In ragione di ciò, in mancanza di prova univoca della concreta offensivita penale della condotta di coltivazione contestata all’imputato, lo stesso deve essere assolto anche da quest’accusa perche il fatto non sussiste.

 

P.Q.M.

 

Letti gli artt. 438 e ss., 530 cpv. c.p.p.,

assolve P.G. dal reato ascrittogli, perche il fatto non e previsto dalla legge come reato, in relazione alla condotta di detenzione, e perche il fatto non sussiste, in relazione alla condotta di coltivazione.

Dispone la confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro. Motivazione riservata in 90 giorni.

Monza, il 14/04/2014

IL GIUDICE

dott. ******************

 

 

1Si vedano Cass. Sez VI n. 12146 del 12.2.2009, Cass. Sez. VI n. 6575 del 10.1.2013, Cass. Sez. VI n. 39977 del 19.9.2013.

2 Si vedano Cass. Sez. I n. 22110 del 2.5.2013, Cass. Sez. lV n. 1222 del 28.10.2008, Cass. Sez. VI n. 2459 del 15.3.2013; Cass. Sez. III n. 23082 del 9.5.2013)3

3 Si vedano G.U.P. Tribunale Lecco del 25.3.2014, 0.1.P. Tribunale di Cremona del 10.10.2013, Tribunale di Ferrara del 20.3.2013

Zaina Carlo Alberto

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