Profili sostanziali e processuali del delitto di “violenza sessuale di gruppo” (ex art. 608 octies c.p.)

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Disciplina sostanziale:

 

Da un’attenta analisi della fattispecie in commento, sono chiaramente identificabili gli elementi costitutivi che la differenziano rispetto a fattispecie analoghe.

Il reato di violenza sessuale di gruppo entra a fare parte del nostro Codice Penale a seguito dell’introduzione della L. n. 66/’96, la quale ai fini della sua configurazione, ha richiesto la ricorrenza di due elementi essenziali che vanno a costituire il reato de quo e cioè: a) un incontro di volontà dei compartecipanti ai delitti ai fini della sua commissione; 2) la presenza simultanea dei vari agenti nel luogo e nel momento della commissione dell’illecito in questione. Infatti, lo stesso art. 609 octies c.p., richiede la partecipazione al compimento della violenza sessuale di più persone riunite; di conseguenza, si potrà affermare l’esistenza del reato di “violenza sessuale di gruppo” ogniqualvolta la persona offesa percepisca la simultanea presenza di anche solo due persone sul luogo ed al momento del fatto (Cass. Pen. Sez. II, 27.012009, n. 7336).

Dalle suddette argomentazioni, si può dedurre che sarà ravvisabile la figura del concorso in violenza sessuale di gruppo nel caso in cui il concorrente agevoli e/o contribuisca materialmente o moralmente alla realizzazione del reato e senza che la sua presenza sia percepita dalla vittima e purché la violenza sia posta in essere, come richiede la norma, da più persone riunite.

Come abbiamo potuto notare, il reato de quo é considerato dalla dottrina e dalla giurisprudenza dominanti, una fattispecie autonoma, plurisoggettiva, a concorso necessario proprio. Tale qualificazione giuridica, ci permette di abbandonare l’ipotesi pregressa in cui ai fini della configurazione della violenza sessuale eseguita ad opera di due o più persone, era indispensabile l’associazione dell’art. 609 bis c.p. e dell’art. 110 c.p. in materia di concorso di persone. Attualmente, la violenza sessuale di gruppo é andata ad assorbire completamente il concorso di due o più persone nella realizzazione degli atti di violenza sessuale. Sul punto, é bene precisare che ciascun compartecipe al delitto, non é indispensabile che ponga in essere un’attività tipica di violenza sessuale, in quanto il singolo può realizzare soltanto una frazione del fatto tipico. Residua, quindi, la sola ipotesi di concorso morale nella commissione della violenza sessuale, nel solo caso in cui un terzo pur non partecipando agli atti di violenza sessuale e pur non essendo presente sul luogo del delitto, abbia istigato, consigliato, aiutato, agevolato il singolo autore materiale della violenza (Cass. Pen. Sez. II, n. 7336/2009).

Ulteriore ipotesi verificabile al momento e nel luogo della perpetrazione del delitto, é il caso della connivenza non punibile, la quale ricorre qualora il terzo, assuma un atteggiamento di mera inerzia e quindi non partecipa agli atti di violenza sessuale, potendosi considerare come mero “spettatore occasionale”. La predetta situazione, anche se qualificabile come immorale, non può essere legalmente perseguita e quindi costui andrà sicuramente esente dall’applicazione di qualsiasi pena.

Sul punto é bene richiamare quanto statuito da una sentenza pronunciata dalla Cassazione Penale n. 2951/97 ad avviso della quale anche la semplice soddisfazione erotica che il terzo prova assumendo il ruolo di spettatore dell’abuso sessuale, non può essere di per se sufficiente e determinante ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato. E’ chiaro, quindi, che quest’ultima ipotesi criminosa, sarà ravvisabile solo qualora il reo, anche se non presente al momento della perpetrazione del delitto abbia tenuto una condotta tale da determinare e quindi fare sorgere oppure istigare e cioè rafforzare il proposito criminoso altrui; in tale circostanza, sarà configurabile un concorso eventuale nella violenza sessuale prevista e punita dall’art. 609 bis c.p. in associazione all’art. 110 c.p.

Disciplina processuale:

 

La riforma introdotta a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 66 del 1996, ha rafforzato la tutela della vittima di una violenza sessuale anche dal punto di vista processuale. Infatti, é stata introdotta la procedibilità d’ufficio per il reato de quo nonché il termine di sei mesi per la proposizione della querela e l’irrevocabilità di quest’ultima. Di non poco rilievo, é la possibilità, riconosciuta ai prossimi congiunti, nel caso di morte della persona offesa, di invocare il diritto alla sostituzione nella proposizione della querela e ciò anche contro la manifesta volontà della vittima del reato. A tali considerazioni, é indispensabile aggiungere che la Corte Costituzionale con sentenza n. 232 del 2013 ha stabilito la possibilità di applicare, quando ne sussistono i presupposti misure alternative al carcere. E’ chiaro quindi che nel caso della violenza sessuale di gruppo di cui all’art. 609 octies c.p., il Legislatore ed anche la stessa Corte Costituzionale, ha voluto tutelare maggiormente la vittima in quanto con la commissione di tale delitto si pregiudica non solo la libertà di autodeterminazione sessuale, ma si ha addirittura una vera e propria vanificazione delle possibilità di difesa e di resistenza della persona offesa; ciò, a maggiore ragione, si giustifica la previsione di un’autonoma fattispecie di reato distinta da figure criminose analoghe, ma anche una più severa sanzione  per tutti coloro che possono considerarsi responsabile di un crimine così efferato rendendo, di conseguenza, più grave e profondo il trauma psichico subito dalla persona offesa rispetto a qualsiasi altro episodio di violenza sessuale (Cass. Pen. n. 32572005).

Dottorini Monia

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