Insulta l’ex coniuge perché porta la sua nuova compagna nella ex casa coniugale

Scarica PDF Stampa

Corte di Cassazione penale sez. V, sentenza del 09.12.2013, n° 49512

 

Il fatto.

La Sig. ra C.D. ed il Sig. T. sono legalmente separati. Quest’ultimo ospita la sua compagna nell’abitazione ricavata dalla ex casa coniugale. La Sig. ra C.D., scoperto il Sig. T., si affaccia dalla finestra e lo insulta con l’epiteto “porco” che si porta “tutte le prostitute a casa”.

 

Il codice penale.

L’art. 594 c.p. disciplina il reato di ingiuria e punisce con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516 chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente.

Il secondo comma dell’art. 599 c.p. prevede una esimente sia per l’ingiuria che per la  diffamazione (art. 595 c.p.). In particolare, la persona non è punibile per i delitti suddetti (che sono delitti contro l’onore) se i fatti sono stati commessi subito dopo un fatto ingiusto altrui che gli abbia causato uno stato d’ira.

Dunque, affinché possa applicarsi l’esimente suddetta, il comportamento deve essere la conseguenza di uno stato d’ira la quale a sua volta deve essere stata causata da un fatto ingiusto altrui.

 

Il giudizio.

La sig. ra C.D. viene assolta con sentenza del Giudice di pace dal reato di ingiuria “per la sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 599 comma 2 c.p.”. Il procuratore della Repubblica ricorre per cassazione sostenendo che invece non sussiste l’esimente di cui all’art. 599 cpv c.p., e che il Giudice di pace avrebbe motivato in modo illogico e contraddittorio la sussistenza della scriminante medesima. Più precisamente, il p.m. rileva che i due erano legalmente separati sin dal 2006, e che le loro vite si svolgevano in due unità abitative contigue ma materialmente divise tra loro. Ad avviso del p.m. da tali circostanze conseguirebbe il “naturale affievolimento dell’obbligo di fedeltà”, con l’ulteriore conseguenza che il comportamento del Sig. T non integra gli estremi del “fatto ingiusto”. Per tali ragioni il p.m. conclude per la non applicabilità alla Sig. ra C.D. della scriminante disciplinata dall’art. 599 cpv c.p..

La Corte di cassazione decide che “il ricorso non è fondato”.

Secondo il Giudice di legittimità la Sig. ra C.D. ha reagito in preda all’ira causata dal comportamento dell’ex coniuge sopra descritto. Per la precisione, quest’ultimo comportamento costituisce un “fatto ingiusto” perchè contrario alle regole della lealtà familiare, in quanto posto in essere in violazione dell’accordo precedentemente stipulato dagli stessi ex coniugi, mediante il quale avevano convenuto di non ospitare nelle relative abitazioni persone con le quali si intrattengono relazioni.

In conclusione, la Corte di cassazione decide che: “Per l’applicabilità dell’esimente prevista dall’art. 599 c. 2 c.p., infatti, è sufficiente che la reazione sia determinata dal fatto ingiusto altrui e l’ingiustizia non deve essere valutata con criteri restrittivi, cioè limitatamente ad un fatto che abbia un’intrinseca illegittimità, ma con criteri più ampi, anche quando cioè esso sia lesivo di regole comunemente accettate nella civile convivenza.”

Conforme a questo orientamento si segnala: Cass., sez. V, sentenza 11 marzo 2009, n. 21455.

Marcello Pugliese

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento