La Corte dei Conti sezione giurisdizionale per il Lazio, all’esito della pubblica udienza del 17.01.2014, ha pronunziato in materia di mancato riconoscimento di periodi di servizio a fini pensionistici ( campagne di guerra ) stabilendo che si può accogliere la domanda secondo la quale, sempre ai fini pensionistici, sia applicata nei confronti del militare avente diritto la norma di cui all’art. 18 del d.P.R. n. 1092/73 che, in materia di campagne di guerra, dispone che “il servizio computabile è aumentato di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Il computo della campagna di guerra esclude qualsiasi altro aumento per servizi speciali prestati nel periodo al quale la campagna si riferisce”.
Infatti, dice la Corte, non è ragionevolmente dubitabile che il periodo di servizio militare prestato sotto l’egida dell’ONU non sia assimilabile, in toto, alle “campagne di guerra”, questo in ragione della esplicita previsione di cui alla legge n. 1746/62 che estende a tali militari i benefici previsti per i combattenti e, per tali, non possono che essere intesi coloro che hanno preso parte, secondo quanto previsto da norme anteriori, alle operazioni belliche nel periodo 1940/45 (ad es. D.Lgs. n. 137/48 e legge n. 390/50).
La norma successiva, quindi, dev’essere intesa nel senso di una piena equiparazione, voluta dal Legislatore, di coloro che sono stati impegnati in operazioni militari disposte dall’ONU con i militari impegnati in guerra, né appare necessaria, a tal fine, una norma ad hoc in quanto la connessione teleologica delle norme è evidente.
Il Giudice ha affermato il principio traendo spunto dal ricorso promosso da C., già sottufficiale dell’Esercito Italiano, il quale ha lamentato che l’Amministrazione della Difesa, benché richiesta, non avrebbe né dato riscontro a specifiche istanze né, conseguentemente, riconosciuto a suo favore la valutazione premiale (c.d. sopravalutazione) di periodi di servizio prestati all’estero, sotto l’egida dell’ONU, così come previsto dall’articolo unico della legge n. 1746/62 e dall’art. 18 del T.U. n. 1092/73.
Dopo aver elencato i periodi di servizi meritevoli, a suo avviso, dell’aumento previsto dalle norme ricordate, ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, gli venisse riconosciuto il trattamento pensionistico correlato e del trattamento stipendiale.
Il Ministero della Difesa si è costituito con memoria depositata oltre i termini, malgrado il ricorso non risulti essere stato ritualmente notificato.
Con breve memoria depositata il 18 dicembre 2013 il ricorrente ha ulteriormente insistito per l’accoglimento del ricorso, citando giurisprudenza favorevole.
Nel merito deve dirsi che il sig. C. ha chiesto, in particolare, di poter essere destinatario dei benefici premiali previsti dalla legge n. 1746/62 e dall’art. 18 del d.P.R. n. 1092/73.
Al riguardo ha rilevato la Corte che l’art. unico della prima norma citata prevede che “al personale militare, che per conto dell’O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d’intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d’intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa”.
La lettera della norma è chiara nell’includere, tra i beneficiari delle disposizioni emanate a favore dei combattenti, i militari che, ovviamente in tempo di pace, abbiano prestato servizio (ragionevolmente in territorio estero) sotto la bandiera dell’ONU.
Unica condizione è che i territori siano individuati con apposite disposizioni da parte dell’Amministrazione.
Il C., premesso di aver inutilmente avanzato analoga pretesa all’Amministrazione con più istanze, asseritamente rimaste senza riscontro, chiede che questa Corte riconosca il proprio diritto patrimoniale, a fini pensionistici, indicandolo (ma non esclusivamente) nella “sopravalutazione” prevista dalla legge n. 336/70, ovvero l’aumento fittizio dell’anzianità di servizio utile a maturare l’incremento biennale del 2,50% dello stipendio.
Orbene la prima pretesa, come formulata in parte qua, è stata respinta, mentre la seconda è stata accolta.
Infatti, se astrattamente i benefici di cui alla legge n. 336/70 sono applicabili ai militari per effetto della legge n. 824/71, questo stesso testo esclude, in maniera indiscutibile, che le norme della legge n. 336/70 non possono essere applicate ai soggetti che beneficiano (o hanno beneficiato) delle misure premiali previste dalla legge n. 1746/62.
Così prevede l’art. 5, comma 2 della legge n. 824/71.
Ma il ricorrente ha chiesto, altresì, che, sempre ai fini pensionistici, sia applicata, nei suoi confronti, la norma di cui all’art. 18 del d.P.R. n. 1092/73, la quale, in materia di campagne di guerra, dispone che “Il servizio computabile è aumentato di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Il computo della campagna di guerra esclude qualsiasi altro aumento per servizi speciali prestati nel periodo al quale la campagna si riferisce.”.
Tale pretesa è stata giudicata meritevole di accoglimento.
Infatti non è ragionevolmente dubitabile che il periodo di servizio militare prestato sotto l’egida dell’ONU non sia assimilabile, in toto, alle “campagne di guerra”.
E questo in ragione della esplicita previsione di cui alla legge n. 1746/62 che estende a tali militari i benefici previsti per i combattenti e, per tali, non possono che essere intesi coloro che hanno preso parte, secondo quanto previsto da norme anteriori, alle operazioni belliche nel periodo 1940/45 (ad es. D.Lgs. n. 137/48 e legge n. 390/50).
La norma successiva, quindi, dev’essere intesa nel senso di una piena equiparazione, voluta dal Legislatore, di coloro che sono stati impegnati in operazioni militari disposte dall’ONU con i militari impegnati in guerra, né appare necessaria, a tal fine, una norma ad hoc in quanto la connessione teleologica delle norme è evidente.
In questo senso e con questi limiti il ricorso del sig. C. è stato accolto, con l’ulteriore precisazione che dal suo foglio matricolare risulterebbe che solo le missioni in Libano siano state effettuate con le condizioni richieste (in ambito ONU e in zone riconosciute dal Ministero resistente) mentre le altre risultano non rilevanti perché effettuate per conto della NATO, organismo internazionale giuridicamente diverso dal primo.
In conclusione, in parziale accoglimento della domanda attrice, al sig. C. viene applicato, ai soli fini pensionistici e qualora non già avvenuto, il beneficio di cui all’art. 18 del T.U. n. 1092/73 con nuovo computo del trattamento di quiescenza.
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