Irrilevante per l’IRAP il raddoppio dei termini
Come noto, l’art. 43, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 600/1973 prevede espressamente i termini entro cui l’Amministrazione finanziaria deve notificare gli avvisi di accertamento, pena la decadenza del potere impositivo.
Nello specifico, l’art. 43 citato stabilisce che l’avviso di accertamento deve essere notificato:
– entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
– entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Analogamente a quanto previsto in tema di imposte dirette, anche l’art. 53, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 633/1972 prevede gli stessi termini di notifica in materia di accertamento IVA.
Accanto alla disposizione di tali termini, con il D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/2006, ed in particolare con l’art. 37, comma 24, del citato decreto legge, il legislatore ha poi avuto modo di intervenire in materia disponendo l’introduzione di un terzo comma nell’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, il quale disciplina i casi di raddoppio dei termini dell’accertamento.
In particolare, tale comma prevede espressamente che “in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 del c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000 i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione”
Medesima disposizione è stata del pari prevista in materia di IVA con l’introduzione del terzo comma all’art. 53 del D.P.R. n. 633/1972.
Per quanto, invece, attiene ai termini di accertamento in materia di IRAP occorre ricordare come con l’art. 25 del D.Lgs. n. 446/1997 il legislatore ha stabilito che per le attività di controllo, di accertamento, di riscossione e contenzioso in materia di IRAP “si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi ad eccezione degli artt. 38, commi dal 4° al 7°, 44 e 45 del D.P.R. 600/1973”.
Fatta questa indispensabile premessa, occorre adesso analizzare se in tema di IRAP, al di là dell’applicazione degli stessi termini previsti dal comma 1 e 2 dell’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 per la notifica degli avvisi di accertamento, si applichi anche il 3 comma, come innanzi richiamato, attinente al raddoppio di tali termini.
Ebbene, al riguardo sia la dottrina che la giurisprudenza prevalente sono concordi nel ritenere che all’IRAP non si applica il raddoppio dei termini e tanto in considerazione del fatto che il citato comma 3 richiama espressamente i reati di cui al D.Lgs. 74/2000, il cui decreto legislativo, come noto, ricomprende solo ed esclusivamente i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Né tantomeno si può ritenere di estendere tale disposizione anche all’Irap , non potendo l’istituto dell’analogia, ai sensi di quanto espressamente previsto dall’art. 25, comma 2, della Costituzione, trovare applicazione in ambito penale.
Recentemente, sull’argomento è infine intervenuta la CTP di Milano che, con sentenza n. 6464/47/14 del 02/07/2014, ha avuto modo correttamente di affermare: “Con specifico riferimento ai rilievi Irap, si evidenzia che la legge n. 74/2000 non conferisce rilevanza penale ai fini Irap, né per analogia può essere applicato il già citato raddoppio dei termini ai fini Irap, di conseguenza il raddoppio dei termini applicato ai fini Irap risulta illegittimo non rientrando la fattispecie criminosa sulla previsione del D.Lgs. 74/2000.
Per le rettifiche relative alle II.DD. e Iva, richiamato quanto autorevolmente osservato dal giudice delle leggi sent. 247/11, in merito alla sottoposizione del raddoppio dei termini alla sola condizione di operatività costituita dall’obbligo di denuncia penale insorto per l’ufficio tributario a seguito delle verifiche fiscali eseguite (e ciò indipendentemente dal momento in cui tale obbligo si verifichi, anche se sia già decorso il termine ordinario di accertamento e si sia prescritto il reato nella fattispecie ipotizzato), detta pronuncia fornisce particolare conforto alla convinzione circa l’insussistenza di alcun profilo di discrezionalità nell’esercizio del potere della A.F. di raddoppiare i termini brevi altrimenti operanti.”.
Lecce, 11 settembre 2014
Avv. Maurizio Villani
Avv. Alessandra Rizzelli
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