E’ noto come il brocardo latino societas delinquere non potest sia stato privato del suo avverbio di negazione con l’introduzione del d. lgl. 231/2001 dettante la disciplina sulla responsabilità “amministrativa dipendente da reato” dell’ente. Numerose le implicazioni che il riconoscimento di una tale responsabilità ha comportato. Basti pensare, solo per citarne alcune, al dibattito sulla qualificazione della responsabilità de qua come amministrativa o piuttosto come penale, a quello sui criteri oggettivi e soggettivi di addebito della responsabilità stessa e, ancora, quello sulla natura giuridica dei modelli organizzativi. Tra le questioni di maggiore interesse, vi è quella, che qui verrà esaminata senza presunzione di esaustività, relativa alla ammissibilità o meno della costituzione di parte civile direttamente contro l’ente “imputato”.
Orbene, giova partire innanzitutto dalla normativa codicistica. Innanzitutto, l’art. 185 co 2 cp. recita “ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbano rispondere per il fatto di lui” . E’ così consentita una azione risarcitoria direttamente in capo al colpevole e indirettamente in capo ai soggetti che, secondo le norme civilistiche, sono tenuti a rispondere del fatto di quest’ultimo. La norma de qua va letta in combinato disposto con l’art. 74 cpp a mente del quale la legittimazione all’azione civile nel processo penale spetta al soggetto che dal reato abbia subito un danno. Tale azione può essere esercitato nei confronti dell’imputato e del responsabile civile.
Ciò posto, scorrendo invece gli articoli del decreto legislativo n. 231/2001, non si rinviene alcuna norma che faccia esplicito riferimento quanto all’istituto della costituzione di parte civile. E’ pur vero però che gli artt. 34 e 35 dello stesso decreto fanno rinvio alle disposizione del codice di rito per quanto compatibili. Si pone dunque il problema di verificare se e quali norme di rito si estendano al decreto sulla responsabilità degli enti. In specie, se possa riconoscersi in capo all’ente una responsabilità civile diretta azionabile in sede penale, anziché soltanto una di tipo indiretta a titolo di responsabile civile per il fatto commesso dalla persona fisica.
Volendo provare a ripercorrere e sintetizzare le tappe che hanno caratterizzato il dibattito dottrinale e giurisprudenziale in merito, emergono sostanzialmente tre impostazioni. Le prime posizioni hanno posto come fondamenta ai propri assunti la natura giuridica della responsabilità dell’ente. Per quanti, infatti, qualificano come amministrativa la natura della responsabilità dell’ente, rimane ineludibilmente esclusa la ammissibilità di costituzione di parte civile direttamente proposta contro l’ente. Secondo questa impostazione, atteso che le norme di cui agli art. 185 cp e 74 cpp subordinano l’azione civile in sede penale all’esistenza di un reato formalmente inteso, e non essendo l’illecito dell’ente “succedaneo del reato”, rimane esclusa la operatività dell’istituto della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente.
Di diverso avviso, quanti invece riconoscono natura penale alla responsabilità dell’ente considerando quest’ultimo “colpevole” alla stregua delle persone fisiche autori del reato commesso a vantaggio o nell’interesse dell’ente stesso.
In questo scenario si è inserita una recente pronuncia della Cassazione ( Cass. Pen., sez. VI, 22 gennaio 2011, n. 2251) la quale è giunta a suffragare la tesi della inammissibilità della costituzione di parte civile direttamente contro l’ente pur argomentando a prescindere dalla qualificazione della responsabilità come amministrativa o come penale. I giudici di legittimità hanno in particolare messo in evidenza ciò che manca nel decreto 231/2001. Il legislatore ha completamente ignorato nel testo del decreto la trattazione dell’istituto di cui in tema e ciò, secondo la Cassazione citata, non per distrazione o per dimenticanza, ma per scelta. Una scelta che, sempre secondo i giudici, si evince altresì dall’esame di alcune norme del decreto: in particolare gli artt. 27 e 54; il primo che limita la responsabilità all’obbligazione per il pagamento delle sanzioni pecuniarie e non menziona le obbligazioni civili; il secondo perché nel disciplinare il sequestro conservativo lo fa al solo scopo di assicurare il pagamento delle sanzioni pecuniarie. Memore del richiamo che il decreto fa agli artt. 34 e 35 alle norme del codice di rito “in quanto compatibili”, la Corte ha altresì preso posizione al riguardo giungendo a ritenere che l’illecito dell’ente non si identifica con il reato commesso dalla persona fisica. Invero, esso lo presuppone soltanto. Il reato è solo uno degli elementi, il presupposto appunto, che formano l’illecito da cui deriva la responsabilità dell’ente. L’illecito amministrativo dell’ente è considerato perciò cosa diversa dal reato commesso dalle persone qualificate che operano nel e per l’ente. Da ciò consegue che avendo le norme codicistiche come riferimento il reato in senso tecnico, rimane esclusa la loro operatività ed estensibilità agli enti. Si aggiunge altresì che non è ipotizzabile un autonomo danno da illecito dell’ente, e dunque non vi è spazio per affermare la natura concorsuale della responsabilità. L’illecito commesso dall’ente non perde la propria autonomia e rimane distinto dal reato di cui è responsabile la persona fisica. E per di più viene escluso che possano esserci danni direttamente derivanti dall’illecito dell’ente. L’assunto è quello secondo cui non è l’illecito amministrativo e il conseguente effetto dell’applicazione delle sanzioni a ripercuotersi negativamente e danneggiare i terzi o dai soci, bensì il reato commesso dalla persona in posizione apicale e di quelle sottoposte alla direzione o alla vigilanza.
Qualche tempo dopo la pronuncia dei giudici di legittimità è intervenuto anche un arresto della Corte di Giustizia (sentenza 12 luglio 2012, C-79/11). Quest’ultima, sollecitata da un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Firenze e relativo al quesito se la normativa di cui al decreto legislativo 231/2001 sia compatibile con la normativa europea riguardanti la posizione della vittima nel procedimento penale e l’indennizzo delle vittime di reato, atteso che la normativa italiana non prevede espressamente che gli enti siano chiamati a rispondere nel processo penale dei danni cagionati alle vittime di reati, ha sostanzialmente ricalcato la posizione della Cassazione. In particolare la Corte Europea afferma che l’illecito amministrativo da reato ai sensi del decreto 231/2001 è reato distinto che non presenta un nesso causale diretto con i pregiudizi cagionati dal reato commesso da persona fisica. La responsabilità dell’ente è qualificata come amministrativa, indiretta e sussidiaria e, pertanto, nell’ambito del processo penale a carico della persona fisica è possibile la costituzione di parte civile contro l’autore del reato e la chiamata dell’ente come responsabile civile per il reato della persona fisica. Mentre nel processo all’ente non è possibile la costituzione di parte civile contro lo stesso. Non si pone quindi un contrasto tra la normativa italiana e quella comunitaria atteso che la prima riconosce e garantisce al soggetto danneggiato dal reato il diritto al risarcimento del danno a carico dell’autore del reato, persona fisica, direttamente all’origine, con la sua condotta, di un pregiudizio per la vittima . La persona danneggiata dal reato, in conclusione, non subisce un vulnus di tutela in quanto può tutelare le sue ragioni risarcitorie sia con l’azione civile direttamente contro l’ente sia costituendosi parte civile contro la persona fisica autrice del reato nel processo penale a suo carico e, in tale sede, chiamando come responsabile civile l’ente il cui soggetto apicale (o non apicale) è imputato del reato presupposto di responsabilità amministrativa da reato.
Non può non richiamarsi altresì la recente pronuncia della Corte Costituzionale che con sentenza del 18 luglio n. 218/2014 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 83 c.p.p. e del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sollevata in riferimento all’art. 3 Cost.. Il GUP del Tribunale di Firenze aveva, infatti, sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 83 codice di rito penale e del decreto 231/2001 nella parte in cui “non prevedono espressamente e non permettono che le persone offese e vittime del reato non possano chiedere direttamente alle persone giuridiche ed agli enti il risarcimento in via civile e nel processo penale nei loro confronti dei danni subiti e di cui le stese persone giuridiche e gli enti siano chiamati a rispondere per il comportamento dei loro dipendenti”.
Giova richiamare quanto l’art. 83 cpp enuncia alla seconda alinea del comma 1: “L’imputato può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere”. Il giudice rimettente, allorquando nel corso del processo le parti offese hanno chiesto la citazione in qualità di responsabili civili delle società “imputate”, ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta. Ha infatti sostenuto che in virtù del disposto dell’art. 35 del decreto che prevede l’applicazione delle norme di procedura penale in quanto compatibili, trovi applicazione l’art. 83 cpp che, come visto, non ammette che un imputato sia chiamato a rispondere in via civile nel processo penale per il fatto dei coimputati, a meno che non sia stato prosciolto o sia stata pronunciata nei sui confronti sentenza di non luogo a procedere. Il giudice rimettente, insomma, ha ritenuto che le società fossero “imputate insieme a coimputati propri dipendenti” e pertanto non citabili come responsabili civili. E pertanto ciò, ad avviso del GUP di Firenze, si porrebbe in aperto contrasto con l’art. 3 Cost. verificandosi una ingiusta disparità tra le persone offese nel processo penale a seconda che l’ente sia o meno coimputato con i propri dipendenti.
Ciò posto, la Consulta – dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale anzi richiamate – ha ribadito in modo chiaro e inequivocabile ciò che già la Corte di Cassazione e la Corte di Giustizia avevano massimizzato. Nel sistema delineato dal d.lgs. 231/2001, l’illecito ascrivibile all’ente costituisce una fattispecie complessa e non si identifica con il reato commesso dalla persona fisica. L’ente non può considerarsi coimputato dell’autore del reato essendo ad essi ascritti due distinti illeciti, strutturalmente diversi. Conseguenza immediata è che la disposizione dell’art. 83 co1 cpp non costituisce un impedimento alla citazione dell’ente come responsabile civile.
La Corte Costituzionale ha così fissato un punto fermo, il terzo (e forse definitivo) in pochi anni, che va ad aggiungersi a quello dei giudici di legittimità e quelli comunitari sulla questione riguardante la costituzione di parte civile direttamente contro l’ente imputato.
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