Il principio di ne bis in idem internazionale (Cass. Pen. sez. I, 12 giugno 2014 (dep. 08.07.2014), n. 29664)

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In una recentissima pronuncia – Cass. Pen. sez. I, 12 giugno 2014 (dep. 08.07.2014), n. 29664 – i Giudici di legittimità si sono pronunciati sulla possibilità di rinnovare un processo già celebrato in un Paese non aderente al Trattato di Schengen nei confronti di imputato straniero per fatti di reato commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato italiano.

Prima di entrare nel merito della decisione, giova ricordare che il nostro ordinamento prevede un importante principio: il divieto di ne bis in idem per il quale non si può essere sottoposti una seconda volta a processo per i medesimi fatti per i quali si è già stati giudicati. Il principio è espressamente positivizzato all’art 649 c.p.p. e vale per i procedimenti  celebrati in Italia. Non vige invece un principio di ne bis in idem internazionale anche se, come si dirà subito appresso, l’affermazione non ha carattere assoluto.

L’art. 11 c.p. prevede il rinnovamento del giudizio per i casi indicati dall’art. 6 c.p. (Reati commessi nel territorio dello Stato): il cittadino o lo straniero, anche se già processato all’estero per il medesimo fatto, è giudicato nello Stato (italiano); al secondo comma l’art. 11 c.p. prevede, altresì, che possono essere processati in Italia anche se già giudicati all’estero, il cittadino o straniero che abbiano commesso i delitti di cui agli artt. 7, 8, 9, e 10 c.p.. Tale previsione rende dunque inoperante sul piano internazionale il divieto del ne bis in idem, operante invece sul piano interno.

Tuttavia, come si anticipava, apposite convenzioni internazionali hanno derogato in parte all’art. 11 c.p. così evitando duplicità di giudicati. Si fa riferimento in particolare all’art. 53 della Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi, resa esecutiva in Italia con L. 16 maggio 1977, n. 30,5 che ha stabilito il principio del ne bis in idem con riguardo a sentenze penali pronunciate in Europa e negli Stati tra i quali è intervenuta la ratifica bilaterale dell’accordo. Ad essa hanno fatto poi seguito altre Convenzioni tra cui quella di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, resa attuativa in Italia con l.30 settembre 1993,  il cui art. 54 così recita: “Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge della Parte contraente di condanna, non possa più essere eseguita”. Trova dunque applicazione il principio del ne bis in idem in ambito Europeo per i paesi aderenti all’Accordo. Interessante in proposito è richiamare quelle sentenze che hanno affermato come quanto sancito dall’art. 54 Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen opera nel diritto interno solo in presenza di sentenza o di decreto penale divenuti irrevocabili. Non può invece affermarsi lo stesso in ipotesi di decreto di archiviazione emesso dall’Autorità straniera (pur aderente all’accordo di Schengen) in quanto atto non equiparabile a sentenza da intendersi, quest’ultima, come provvedimento che definisce il giudizio con efficacia di giudicato di condanna o di assoluzione (Cass. Pen. n.10426/2005);  a meno che il soggetto interessato non dimostri “che con il provvedimento di archiviazione è stato compiuto un apprezzamento nel merito circa l’infondatezza del reato, con conseguente giudizio di non colpevolezza, suscettibile di passaggio in cosa giudicata e di esplicare pertanto un’efficacia preclusiva all’instaurazione di altro giudizio” (Cass. pen. n.7385/2007).

Fatte queste doverose premesse di carattere generale, il contenuto della sentenza n. 29664/2014 invero risulta assai logico e consequenziale a quanto sopra riportato. Il caso vedeva coinvolto un cittadino della Repubblica di Montenegro, imputato di omicidio aggravato, già condannato dal Tribunale di Podgorica, nel suo Stato. Sulla base di ciò la Corte d’Assise di Trieste dichiarava di non doversi procedere nei confronti del medesimo montenegrino. La Procura Generale, a ragione, ricorreva in Cassazione denunciando la violazione di legge sostanziale e processuale, richiamando giustappunto la norma di cui all’art. 11 c.p. e la non vigenza nell’ordinamento italiano del ne bis in idem internazionale. Secondo la Procura, nemmeno è possibile nel caso di specie invocare l’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen atteso che la sentenza è stata pronunciata in un Paese estero (la Repubblica di Montenegro) che non fa parte dell’Area Schengen né ha sottoscritto il trattato di adesione all’Unione Europea.

La Suprema Corte accoglie le doglianze della Procura, e aderendo a quanto già affermato dalla precedente giurisprudenza, afferma che “il principio di ne bis in idem rispetto alle sentenze straniere non è principio generale di diritto riconducibile alla categoria delle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, oggetto di ricezione automatica ai sensi dell’art. 10 Cost.”

Vale in ultimo ricordare che rimane fermo l’obbligo di computare, ai fini della durata della pena da eseguire dopo la rinnovazione del giudizio, il periodo di pena già scontata all’estero, così come previsto e disciplinato dall’art. 138 c.p..

 

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 12 giugno – 8 luglio 2014, n. 29664
Presidente ******* – Relatore Cavallo

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza deliberata il 9 novembre 2012, la Corte d’Assise di Trieste dichiarava non doversi procedere nei confronti di S.S., cittadino della Repubblica di Montenegro, imputato dell’omicidio aggravato in danno della connazionale K.M.V. commesso in Gorizia il 25 giugno 1995 nonché del connesso reato di rapina aggravata consumata in danno della stessa K. nelle medesime condizioni di luogo e di tempo: quanto al primo reato (l’omicidio), per divieto di un secondo giudizio, essendo stato il K. già condannato dal Tribunale di Podgorica, con sentenza del 30 dicembre 2009, alla pena di anni 14 di detenzione già interamente espiata; quanto ai secondo (la rapina, reato che il tribunale montenegrino aveva ritenuto assorbito in quello di omicidio per finalità di guadagno), perché estinto per intervenuta prescrizione.
2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il Procuratore ******** presso la Corte di appello di Trieste denunziandone l’illegittimità per violazione di legge – sostanziale (artt. 3, 6 e 11 primo comma) e processuale (artt. 649 e 696 cod. proc. pen.) – argomentando, a sostegno della richiesta di annullamento della sentenza impugnata:

(1) che secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 621 del 03/03/1993 – dep. 08/05/1993, *********, Rv. 195630; Sez. 6, n. 44830 del 22/09/2004 – dep. 18/11/2004, ***** ed altri, Rv. 230595; Sez. 2, n. 40553 del 21/05/2013 – dep. 01/10/2013, ********, Rv. 256469) il processo celebrato all’estero nei confronti dell’imputato (cittadino o straniero) “non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per gli stessi fatti, in quanto nell’ordinamento giuridico italiano non vige il principio del “ne bis in idem internazionale”, prevedendo l’art. 11, comma primo, cod. pen. la rinnovazione del giudizio nei casi indicati dall’art. 6 cod. pen., cioè quando l’azione o l’omissione che costituisce il reato è avvenuta in tutto o in parte nel territorio dello Stato”;

(2) che nel presente giudizio, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale non possono trovare applicazione né l’art. 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE) né l’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAAS), essendo stata la condanna emessa in Montenegro, paese che non ha sottoscritto il trattato di adesione all’Unione Europea e che non fa parte della così detta Area Schengen, fermo restando, ben inteso, l’obbligo di computare, ai fini delle durata della pena da eseguire dopo la rinnovazione del giudizio, il periodo di privazione della libertà sofferto all’estero, secondo quanto stabilito nel nostro ordinamento dall’art. 138 cod. pen. e dalle citate norme sovranazionali (art. 50 CDFUE e art. 54 CAAS).

Considerato in diritto

1. L’impugnazione proposta dal Procuratore ******** presso la Corte di appello di Trieste è fondata per le ragioni di seguito esposte.
1.1 Ritiene invero il Collegio che anche con riferimento al presente procedimento va ribadito il principio, già più volte affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui il processo celebrato all’estero nei confronti del cittadino ovvero, come nel caso de quo, di imputato straniero, «non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per gli stessi fatti, in quanto nell’ordinamento giuridico italiano non vige il principio del “ne bis in idem” internazionale, prevedendo l’art. 11 cod. pen., comma primo, la rinnovazione dei giudizio nei casi indicati dall’art. 6 cod. pen., cioè quando l’azione o l’omissione che costituisce il reato è avvenuta in tutto o in parte nel territorio dello Stato (in termini, ex multis, Cass., Sez. 6, 22/09/2004, n. 44830).

In particolare, se pure deve riconoscersi, come diffusamente argomentato dalla Corte territoriale, che il principio dei ne bis in idem costituisce in effetti «un principio tendenziale cui si ispira oggi l’ordinamento internazionale, e risponde dei resto a evidenti ragioni di garanzia del singolo di fronte alle concorrenti potestà punitive degli Stati» (in termini Corte Cost. sentenza n. 58/1997) e che si assiste effettivamente ad una evoluzione legislativa che va nel senso di riconoscere efficacia preclusiva ad una sentenza straniera che abbia irrevocabilmente giudicato di un reato commesso in Italia da un cittadino straniero (processo che vede quali tappe significative, prima, la Convenzione di Bruxelles dei dei 25 maggio 1987, resa esecutiva in Italia con Legge 16 ottobre 1989, n. 350, e poi, soprattutto, la legge 30 settembre 1993, n. 388 che ha segnato il recepimento da parte dell’Italia dell’Accordo di Schengen dei 14 giugno 1985) ciò non significa ancora che per effetto di tale evoluzione normativa il principio ne bis in idem, possa considerarsi, rispetto alle sentenze straniere, come principio generale di diritto riconducibile alla categoria delle norme dei diritto internazionale generalmente riconosciuto, oggetto di ricezione automatica ai sensi dell’art. 10 della Costituzione.

Ritiene in altri termini questo Collegio, in adesione all’opinione prevalente in dottrina e in giurisprudenza (Sez. 1, n. 13558 del 02/12/1998 – dep. 22/12/1998, ******, Rv. 212060; Sez. 1, n. 28299 del 03/06/2004 – dep. 23/06/2004, Desiderio, Rv. 228779), che se pure in forza dell’articolo 54 della Convenzione applicativa dell’accordo di Schengen, non si può più procedere in Italia, anche con riguardo a reati quivi commessi, nei confronti di una persona che sia stata definitivamente condannata o assolta per lo stesso fatto in uno Stato dell’area Schengen, resta tuttavia ferma l’irrilevanza dei bis in idem internazionale con riguardo a sentenza penale deliberata in un paese, quale il Montenegro, che non è ancora membro dell’Unione Europea né quindi contraente del Trattato di Schengen.

Come affermato anche di recente da questa Corte, in altri termini, «un processo celebrato nei confronti di cittadino straniero in uno Stato con cui non vigono accordi idonei a derogare alla disciplina dell’art.11 cod. pen. non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per gli stessi fatti, non essendo il principio dei “ne bis in idem” principio generale del diritto internazionale, come tale applicabile nell’ordinamento interno (Sez. 1, n. 20464 del 05/04/2013 – dep. 13/05/2013, N, Rv. 256162).

Se pure deve riconoscersi, quindi, come già affermato del resto dai giudici delle leggi in una pur risalente decisione (la n. 48 del 1967) che «ponendosi in una prospettiva ideale, che già trova fervide iniziative e convinti sostenitori, si può auspicare per il futuro l’avvento di una forma talmente progredita di società di Stati da rendere possibile, almeno per i fondamentali rapporti della vita, una certa unità di disciplina giuridica e con essa una unità e una comune efficacia di decisioni giudiziarie», ben diversa tuttavia, pur nel suo continuo evolversi, si presenta la realtà attuale, «dove la valutazione sociale e politica dei fatti umani, in ispecie nel campo penale, si manifesta con variazioni molteplici e spesso profonde da Stato a Stato. E ciò in conformità dei diversi interessi e dei variabili effetti riflessi della condotta degli uomini in ciascuno di essi, con la conseguente tendenza a mantenere come regola, nell’autonomia dei singoli ordinamenti, il principio della territorialità».

2. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso dei Procuratore ******** presso la Corte dì appello di Trieste deve quindi essere accolto, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al delitto di omicidio volontario e va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di Assise di Trieste per il giudizio.

P.Q.M.

Sciogliendo la riserva di cui all’udienza del 21 maggio 2014, annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al delitto di omicidio volontario e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Assise di Trieste per il giudizio.

 

Esposito Anna Pia

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