Finalmente Italia abbiamo il diritto di poter promuovere una causa per domandare il risarcimento di tutti i danni subiti per effetto dei crimini di guerra perpetrati dai nazisti.
Secondo le fonti più accreditate, per effetto degli eccidi di massa in tempo di guerra vi furono 1676 decessi se si considerano le vittime italiane.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 238/2014 del 22.10.2014, ha introdotto una clamorosa apertura nel nostro ordinamento, creando d’improvviso il diritto a domandare il risarcimento per danni derivanti da crimini di guerra.
Si tratta di una novità epocale, visto che la Germania ha sempre beneficiato dello “scudo immunitario” in grado di proteggere i suoi apparati dalle domande di risarcimento, potenzialmente provenienti da tutto il mondo e non solo dall’Italia.
la Corte ha stabilito che in caso di crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi dei diritti inviolabili della persona (anche se posti in essere dalle forze armate dello Stato sul territorio dello Stato del foro ove si agisce), deve essere in ogni caso garantito il “diritto al giudice”, ovvero il diritto a domandare il risarcimento per i gravissimi danni inferti alle vittime.
L’obbligo del giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia del 3 febbraio 2012, che gli ha imposto fino ad oggi di negare la propria giurisdizione nella causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l’umanità, commessi iure imperii da uno Stato straniero nel territorio italiano ( senza che sia prevista alcuna altra forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati ), si pone in contrasto con il principio fondamentale della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali assicurata dalla Costituzione italiana agli artt. 2 e 24 Cost.
Mentre avveniva questo storico cambiamento nel mondo del diritto, presso il Ministero degli Esteri era stata avviata la discussione, poco costruttiva per la verità, tra Governo e Associazioni a tutela della memoria e dei diritti delle vittime in tempo di guerra.
Oggi, per poter accedere concretamente alle domande di risarcimento per tutti i congiunti di coloro che in tempo di guerra furono privati della vita, occorrerà munirsi di documentazione e testimonianze atte a comprovare la presenza della vittima nel teatro di strage, i danni inferti, eventuali sequestri di beni immobili e mobili eccetera.
Solo a titolo di esempio, e’ importante tenere a mente che tra il 29 settembre e il 5 ottobre del 1944 le truppe naziste misero in atto una feroce strage nei Comuni di Marzabotto, Grizzana Morandi, Monzuno: si tratta di crimini di guerra tra i più efferati contro la popolazione civile perpetrati dalle forze armate tedesche e fascisti italiani in Europa occidentale durante la seconda guerra mondiale.
E’ doveroso ricordare che la creazione di un apposito Comitato per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto, Grizzana Morandi e Monzuno, ha portato a rivedere i dati numerici riferibili alle vittime effettive delle azioni stragiste: si è arrivati così a ricavare oltre mille persone morte: nello specifico: la strage nazista del 29 settembre – 5 ottobre 1944 causò 770 morti; Marzabotto, Monzuno e Grizzana Morandi ebbero poi anche 721 morti per cause varie di guerra: da qui il dato complessivo accertato di 1676 decessi per mano di nazisti e fascisti e per cause di guerra.
Questo sterminio non sarà dimenticato grazie al giusto intervento della Corte Costituzionale, che riafferma un principio di civiltà non solo giuridica e pone le basi per chiedere quel ristoro equivalente alla perdita scaturita dalla privazione violenta dei propri congiunti.
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