La CEDU riconosce un maxi risarcimento alle vittime di emotrasfusioni infette per l’eccessiva attesa per ottenerlo in Italia.

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Dieci anni fa ho iniziato la mia collaborazione con questa rivista con la pubblicazione di un breve saggio sulla responsabilità medica ed ho deciso di festeggiare l’anniversario con i nostri lettori commentando questa recente ed interessante decisione della CEDU in attesa della pubblicazione del mio prossimo ebook “Fecondazione eterologa tra scienza, etica e diritto dopo la C.Cost.162/14”.

La CEDU sez. II G.G. ed altri c. Italia del 13 novembre 2014 ha ravvisato una violazione, sotto il profilo procedurale, dell’art. 2 Cedu (diritto alla vita) nell’eccessiva durata delle azioni di risarcimento danni da sangue infetto.

I casi. Ha deciso 19 ricorsi inoltrati dalle vittime e dai loro eredi che avevano contratto varie malattie (epatite B, C ed HIV) a causa delle trasfusioni di sangue infetto ricevute negli ospedali pubblici. Agivano per ottenere la refusione dei danni prevista dalla L.210/92 e, dopo la loro entrata in vigore, dalle LL. 222 e 224/07 con giudizi iniziati nel 1999-2002 e conclusi tra aprile 2013 e settembre 2014, addirittura, in un caso, la prossima udienza si terrà il 10/06/15: solo in 2 casi è stato riconosciuto un lauto risarcimento (per altro in un caso quello amministrativo, ricevuto ante causa, era stato calcolato in modo errato), ma negli altri le istanze sono state respinte ed/od i giudizi sono stati sospesi. Per la CEDU, vista la delicatezza della materia ed essendo liti attinenti alla tutela della salute, questa attesa è stata davvero eccessiva ed ha comportato la condanna nei termini sopra descritti. Per l’approfondimento della vicenda si rinvia alla sentenza allegata in calce.

Violazione del diritto alla vita sotto il profilo procedurale. I riferimenti normativi e giurisprudenziali sono contenuti nelle motivazioni del caso G.N. c. Italia del 01/12/09 cui la Corte fa un espresso rinvio: la massima ed un sunto sono consultabili nei fachtsheets sul sito istituzionale della CEDU alla voce “healt”. In primis, pur non essendo un argomento affrontato in sentenza, sullo Stato gravano obblighi di cura e di protezione che sono venuti meno per il mancato controllo sulle sacche di sangue infette trasfuse alle vittime e per la violazione del principio del nemine laedere. Da questa negligenza è derivata una lesione al diritto alla vita delle vittime, la cui salute è stata irrimediabilmente compromessa e spesso le patologie contratte sono state letali. Si ricordi che in un’altra importante sentenza, stavolta decisa dalla Grand Chamber, Calvelli e Ciglio c. Italia del 17/01/02, la CEDU aveva rimarcato la stretta connessione tra il sistema giudiziario ed i doveri di protezione gravanti sia sullo Stato, rectius sugli ospedali pubblici e/o privati e, di conseguenza, sui medici: da un lato questi dovevano tutelare la salute dei degenti affidati alle loro cure, dall’altro le vittime della malasanità dovevano avere accesso ad <<un sistema giudiziario effettivamente indipendente in grado di dimostrare e provare la responsabilità dei medici>> per aver causato la morte e/o le lesioni alla salute dei loro pazienti: tutto ciò deve avvenire in tempi rapidi. Nella fattispecie, come detto, questi criteri sono stati palesemente violati: <<un singolo grado è durato in media dai 7 ai 15 anni, mentre quelli successivi complessivamente tra i 10 ed i 14 anni>>. Realmente troppo per quanto sinora esplicato tanto più che le loro istanze non sono state accolte e non hanno ricevuto alcun indennizzo, salvo due rari casi. È stata quindi desunta dall’analisi dell’art. 2 una sua violazione sotto il profilo procedurale, tanto più che non è stata fornita alcuna spiegazione per questi ritardi.

Risarcimento danni. Come da tabella allegata è stato riconosciuto a ciascun ricorrente un indennizzo variabile tra gli €. 35.000 e gli €.50.000 oltre oneri di legge e refusa una somma complessiva pari ad €.9500 per le spese processuali.

La sentenza annotata è qui consultabile:

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-147882

Dott.ssa Milizia Giulia

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