La sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Campania con il parere in epigrafe offre alcuni spunti di riflessione in materia di riconoscimento di debiti fuori bilancio conferiti senza impegno contabile
La fattispecie riguardava la richiesta di parere di un Comune della Campania in ordine ad incarichi conferiti a legali con delibere del tutto prive di impegno contabile.
Sul punto il giudice contabile ha anzitutto affermato, in adesione alla consolidata giurisprudenza, che tutti i provvedimenti che comportano spesa vanno adottati previa assunzione del relativo impegno contabile ed attestazione della relativa copertura finanziaria ex art. 191 TUEL, ivi compresi i provvedimenti con i quali il Comune conferisce apposito incarico legale ad un avvocato per la tutela delle ragioni del Comune stesso.
Il rispetto delle procedure previste dalla legge nel caso di assunzione di obbligazioni giuridiche nei confronti di terzi, in particolare gli artt. 182,185 e 191 del TUEL, garantisce, invero, il soddisfacimento dell’obbligo della copertura finanziaria degli atti da cui derivano impegni di spesa, e consente di evitare la formazione di debiti originati in sede extracontabile.
A questo va aggiunto che qualora vengano in essere obbligazioni giuridiche al di fuori della descritta procedura ordinaria, l’ordinamento giuscontabile prevede, comunque, la possibilità di ricondurle nella contabilità ordinaria dell’Ente, purchè si tratti di obbligazioni rientranti nelle fattispecie dettagliatamente elencate nell’art. 191 TUEL e purchè venga adottato un atto di riconoscimento del debito da parte dell’organo Consiliare.
Sulla base di tali premesse la Corte dei Conti, nel parere in commento, ha evidenziato che in caso di mancanza dell’impegno contabile relativo al conferimento degli incarichi legali, si verte in una fattispecie di acquisizione di servizi in violazione del citato art. 191 del TUEL, con possibilità di riconduzione, a sanatoria, nel sistema di contabilità dell’Ente, solo mediante attivazione del procedimento per l’eventuale riconoscimento di debito fuori bilancio di cui all’art. 194 del d.lgs n. 267/2000, con tutte le condizioni e le limitazioni previste al riguardo, anche con riferimento alla necessità della sussistenza dei requisiti oggettivi indicati al comma 1, lett. e) del menzionato art. 194 relativamente a beni e servizi acquisiti in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, ex art. 194 cit.
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