Con Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2015, recante “Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67, in vigore dal 02 aprile 2015, sono state dettate importanti novità in teme di reati penali.
Considerato che le novità normative riguardano tutti indistintamente i reati penali, l’intento del legislatore è indubbiamente quello di ridurre in generale il contenzioso innanzi all’autorità giudiziaria penale, in modo tale da alleggerire il carico di lavoro dei tribunali laddove ne sussistano i presupposti.
Nello specifico, l’art. 1 del citato decreto legislativo prevede l’introduzione nel codice penale dell’art. 132-bis, rubricato “Esclusione della punibilità del fatto. Della modificazione e applicazione della pena.”.
Con tale articolo si stabilisce che, per i reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore ai cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, è esclusa la punibilità quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma c.p., l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
In particolare, ai sensi del richiamato art. 133, primo comma, c.p., l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
Viceversa, il comportamento è da ritenersi abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Alla luce di tanto, tale novità normativa coinvolge inevitabilmente anche alcuni dei reati tributari previsti e disciplinati dal D.Lgs. n. 74/2000, ed in particolare i seguenti delitti:
– dichiarazione infedele – Art. 4 (punito con la reclusione da uno a tre anni);
– omessa dichiarazione – Art. 5 (punito con la reclusione da uno a tre anni);
– occultamento o distruzione di documenti contabili – Art. 10 (punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni);
– omesso versamento di ritenute certificate – Art. 10-bis e di Iva – Art. 10-ter (puniti con la reclusione dai sei mesi a due anni);
– indebita compensazione – Art. 10-quater (punito con la reclusione da sei mesi a due anni);
– ipotesi non aggravata di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte – Art. 11 (punito con la reclusione dai sei mesi ai quattro anni).
Restano, viceversa, escluse le ipotesi delittuose di:
– dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2);
– dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3);
– emissione di fatture per operazioni inesistenti (Art. 8);
– sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte nell’ipotesi aggravata (Art. 11);
in quanto per detti reati la pena edittale è superiore ai cinque anni.
Per quel che attiene, invece, alla tenuità del fatto ed alla abitualità, in relazione ai reati tributari, il giudice penale sarà chiamato a valutare da una parte l’entità dell’imposta evasa (ovvero il suo avvicinarsi o meno alla soglia di rilevanza penale), dall’altra l’eventuale commissione del medesimo reato per più anni d’imposta.
Lecce, 02 aprile 2015
Avv. Maurizio Villani
Avv. Alessandra Rizzelli
AVV. MAURIZIO VILLANI
Avvocato Tributarista in Lecce
Patrocinante in Cassazione
www.studiotributariovillani.it – e-mail avvocato@studiotributariovillani.it
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