Di recente la Maggioli editore ha pubblicato un volume intitolato “Autoriciclaggio applicazione e strategie difensive” dove si illustra nel dettaglio il nuovo istituto previsto dall’articolo 648 ter 1 del codice penale.
Si esamina la fattispecie criminosa:
a) da un punto di vista sostanziale (ad esempio: quali sono i suoi elementi costitutivi);
b) sotto il profilo procedurale (ad esempio: chi è il giudice competente);
c) riguardo all’aspetto penitenziario (esempio: quando si può usufruire del permesso premio);
d) sotto il versante extrapenale (ad esempio: se anche qui ricorre per il professionista l’obbligo di segnalare le operazioni sospette).
Oggi riusciamo ad intervistare l’autore Antonio Di Tullio D’Elisiis, autore del volume, a cui abbiamo rivolto alcune domande sul tema trattato.
Domanda: nel mese di dicembre dell’anno scorso, è stato introdotto nel nostro ordinamento il delitto di autoriciclaggio, cosa ne pensa di questa figura delittuosa?
Risposta: a mio modesto avviso, il delitto di autoriciclaggio rappresenta il logico completamento dei reati di (etero)riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e dunque la valutazione non può che essere favorevole.
Domanda: quali sono, a suo parere, i profili di criticità che potranno emergere nell’applicare tale modello delittuoso?
Risposta: un primo profilo di criticità potrebbe involgere il fatto che, per accertare questo reato, è necessario verificare la partecipazione dell’autore del delitto di autoriciclaggio, o a titolo di autore materiale, o in qualità di concorrente, nel delitto presupposto, e ciò potrebbe comportare taluni problemi pratici specie se il reato fonte non è stato già accertato in sede giudiziale.
Domanda: quali potrebbero essere eventuali altre problematiche che potrebbero scaturire dalla sua applicazione?
Risposta: altre problematiche potrebbero riguardare la necessità di capire se la condotta delittuosa prevista nell’art. 648 ter.1 c.p. concerni l’esercizio di attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. Difatti, questa norma è applicabile solo se il delitto si consumi nell’ambito dello svolgimento di queste attività.
Domanda: ma quali conseguenze potrebbero scaturire concretamente nella prassi?
Risposta: la questione non è meramente teorica. Basti pensare al fatto che questa norma incriminatrice prevede espressamente la non punibilità di questo reato se il denaro, i beni o le altre utilita’ vengano destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. E’ evidente che ove ciò dovesse emergere, colui che ha commesso il delitto di autoriciclaggio, non sarebbe punibile.
Domanda: in conclusione, qual è il suo giudizio su questa disposizione legislativa?
Risposta: in larga parte positivo in quanto, con la repressione di questo illecito penale, si va a garantire in maniera più efficace la legalità del mercato con particolare riguardo alla circolazione di beni e servizi.
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