1. Il fatto oggetto della sentenza del giudice degli atti amministrativi
Il fatto oggetto della sentenza n. 192/2015 del TAR Umbria riguarda la legittimità della selezione pubblica indetta da un Comune, ai sensi dell’art. 110 comma1, del D.lgs. 267/2000 e delle corrispondenti previsioni statutarie e regolamentari interne, per il conferimento di incarico dirigenziale per la durata di tre anni, da cui la ricorrente è risultata ammessa a sostenere anche il colloquio ottenendo un punteggio complessivo di 62/80
Buona parte delle doglianze di parte ricorrente muovono dalla contestazione della natura asseritamente fiduciaria della selezione de quo, che pur non avendo natura concorsuale, sarebbe ugualmente sottoposta ai principi di imparzialità, trasparenza e par condicio, ritenuti inderogabili anche nella fattispecie, in quanto derivanti da norme costituzionali ( art. 97 commi 2 e 4, Cost.) e da principi generali dell’ordinamento ( art. 1 comma 1, legge 241 del 1990)
La ricorrente ha impugnato oltre all’atto di mancata ammissione al colloquio, tutti gli atti della selezione in esame, ivi compresi l’avviso pubblico, i verbali della Commissione, la determinazione conclusiva, l’atto sindacale di conferimento dell’incarico ed il contratto di lavoro dirigenziale sottoscritto dal controinteressato.
L’amministrazione comunale, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del g.a. esulando la selezione per cui è causa dalle procedure concorsuali riservate ai sensi dell’art. 63 c. 4 del D.lgs. 165/2001 alla giurisdizione amministrativa, non essendo caratterizzata dallo svolgimento di prove e dalla formazione di una graduatoria di merito ed avendo invece carattere fiduciario.
2. La sentenza del TAR Umbria
Il Tar per Umbria, con la sentenza in rassegna, ha stabilito che la selezione disciplinata dall’art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 per il conferimento di incarichi dirigenziali da parte del Sindaco, diversamente dal conferimento di incarichi dirigenziali a personale già dotato della qualifica dirigenziale, prevedendo il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione conferente, ha carattere para-concorsuale, con conseguente sussistenza della giurisdizione del G.A. in materia, ai sensi dell’art. 63, c. 4, del D.Lgs. n. 165/2001.
Ha osservato la sentenza in rassegna che, diversamente opinando, ovvero qualificando la selezione di cui all’art. 110, comma 1, TUEL quale scelta “intuitu personae” risulterebbe assia dubbia la compatibilità costituzionale della norma di riferimento all’art. 97 commi 2 e 4, Cost., dal momento che il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’Amministrazione comporterebbe, in quanto costitutivo di un rapporto di impiego pubblico, una aperta deroga al principio costituzionale dell’accesso tramite pubblico concorso – valevole anche per le assunzioni a tempo determinato. – non sorretta da esigenze di buon andamento e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarla.
Infatti, ove si ritenesse che la scelta avvenga “intuitu personae”, motivata con l’esigenza di un rapporto di fiducia tipico del profilo dirigenziale, essa risulterebbe preordinata non già alla scelta del Dirigente migliore bensì a quello “maggiormente affine” all’indirizzo dell’Amministrazione, con grave pregiudizio per lo stesso principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione amministrativa sancita dal Codice sul pubblico Impiego.
Diversamente dal conferimento di incarichi dirigenziali a personale già dotato della qualifica dirigenziale, il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’Amministrazione conferente, presupponendo una selezione assimilabile a quella concorsuale e rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Va quindi affermato che l’art. 110, comma 1, del TUEL indipendentemente dalla questione della natura pubblica o privata dell’atto terminale di conferimento dell’incarico dirigenziale, non costituisce una piena deroga alla regola del concorso pubblico di cui all’art. 97 Cost. trattandosi di selezione para-concorsuale retta dai principi di trasparenza e par condicio.
Ritiene poi il Collegio che nella specie era evidente la discrezionalità tecnica pressochè assoluta dell’organo valutativo, sì da mirare la trasparenza e l’imparzialità del suo operato, come invece imposto in qualsivoglia procedimento di selezione preordinato alla stipulazione di contratti pubblici, anche a non voler applicare nemmeno per analogia l’art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994 che in materia di concorsi pubblici impone alla Commissione esaminatrice la predeterminazione delle proprie regole di giudizio.
La predeterminazione dei criteri di valutazione è invero cogente nella generalità dei procedimenti di tipo concorsuale, quale quello per cui è causa, quale garanzia minima a che la selezione dei candidati abbia carattere trasparente e non trascenda in arbitrarietà, non essendo viceversa possibile ricostruire l’iter logico seguito dalla Commissione per l’attribuzione dei punteggi numerici, così come avvenuto nel caso di specie.
3. Alcune riflessioni finali
Le assunzioni di dirigenti a contratto contrastano con il congelamento delle assunzioni disposto dall’articolo 1, comma 424, della legge 190/2014.
La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, col parere 4 marzo 2015, n. 26 dichiara ai Comuni l’alt all’assunzione di dirigenti a tempo determinato, in applicazione dell’articolo 110 del dlgs 267/2000 ( in combinazione con le previsioni dell’articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001), perché in questo modo le amministrazioni locali consumerebbero posti vacanti delle dotazioni organiche, da destinare ai dirigenti delle province dichiarati in sovrannumero.
Il parere della sezione Piemonte è un’altra tegola sulla disciplina degli incarichi dirigenziali a contratto insieme con la sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015.
Riassumendo non solo assunzioni di dirigenti a tempo determinato, poste a coprire le dotazioni organiche, risultano un evidente sistema per eludere l’intento della ricollocazione dei dipendenti provinciali con qualifica dirigenziale, ma c’è da prendere atto che gli stessi incarichi a contratto già attribuiti ai funzionari interni sono a fortissimo sospetto di legittimità.
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