Il d.lgs 99/2004 ha sostituito la previgente figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale (c.d. I.A.T.P.) di cui all’art. 12, l. 9 maggio 1975, n. 153, con quella dell’imprenditore agricolo professionale (c.d. I.A.P.). L’art. 1, comma 5-quinques, d.lgs 99/2004, ha, infatti, abrogato l’art. 12, l. 9 maggio 1975, n. 153 contenente la definizione di imprenditore agricolo a titolo principale.
In passato la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale poteva essere riconosciuta d’ufficio dall’Inps ai fini previdenziali così come avveniva per quella del coltivatore diretto.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo Regionale di Perugia ha affermato che l’Inps non ha il potere di accertare i requisiti di cui all’art. 1, comma 1, d.lgs 99/2004, necessari per ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale. A partire dal d.lgs 99/2004, infatti, l’Inps non ha più alcuna competenza in materia di riconoscimento della nuova qualifica soggettiva con conseguente illegittimità dei relativi verbali ispettivi. Sono solamente le regioni che possono accertare la sussistenza dei relativi requisiti su istanza del soggetto privato direttamente interessato. Il TAR ha affermato, inoltre, che attribuire all’Inps la verifica dei requisiti di cui all’art. 1, comma 1, d.lgs 99/2004, costituisce una palese violazione delle previsioni normative statali e regionali.
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