La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, torna a pronunciarsi sulla questione relativa al lavaggio dei dispositivi individuali di protezione e, in particolare, degli speciali indumenti necessari all’esercizio di alcune attività insalubri.
Il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte ha riguardato l’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ma in giurisprudenza, anche di merito, il principio è stato utilizzato anche in altri ambiti lavorativi e, pertanto, ad altre tipologie di lavoratori, quali ad esempio ai dipendenti con mansioni di pulizia dei treni e delle stazioni (Cass. civ., 18/07/2014, n. 16495) e, più in generale, risulta applicabile a tutti i lavoratori esposti al contatto con polveri nocive, agenti chimici, biologici o ad ambienti insalubri.
Nel caso in commento, la vicenda ha riguardato alcuni dipendenti di impresa esercente attività di raccolta e smaltimento di rifiuti, che avevano adito dapprima il Tribunale e, successivamente, la Corte d’Appello, per far dichiarare nulla la norma del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che poneva in capo agli stessi lavoratori l’obbligo di lavaggio dei dispositivi di protezione, a fronte di un compenso in relazione ai giorni lavorati, con contestuale richiesta di risarcimento danni.
Dopo il rigetto in primo grado, la domanda veniva accolta in appello, con il riconoscimento dell’obbligo di legge gravante sul datore di lavoro di provvedere alla fornitura e manutenzione periodica, ivi compreso il lavaggio, dei dispositivi di protezione individuale e la conseguente nullità della previsione della norma del CCNL che prevedeva l’obbligo a carico dei lavoratori del lavaggio seppure dietro il compenso di L. 500 per ogni giorno di effettiva presenza al lavoro.
Il datore di lavoro ricorreva in cassazione deducendo, tra l’altro, che gli indumenti in ordine ai quali i lavoratori lamentavano di aver curato il lavaggio, facevano parte del corredo di abiti consegnati ed indossati dagli operatori al solo fine di preservare i loro indumenti e che, comunque, tutti i dispositivi di protezione – tute protettive, guanti, scarpe rigide, soprascarpe, caschi, giacche rifrangenti – erano “a perdere”, pertanto, non necessitavano di lavaggio.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8585, del 28 aprile 2015, ha rigettato il ricorso, condannando la ditta datrice al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità.
La Suprema Corte, dopo aver premesso che sia la sentenza del Tribunale sia quella di secondo grado hanno accertato che gli indumenti consegnati ai lavoratori dalla ditta datrice erano dispositivi di protezione individuale, né risulta dalle sentenze che i dispositivi di protezione forniti dall’azienda fossero altri ed “a perdere”, ha ritenuto che le censure si risolvono nell’inammissibile richiesta di un riesame di circostanze fattuali già vagliate dai Giudici del merito che hanno qualificato gli indumenti di cui all’elenco fornito dai lavoratori fin dal primo grado dispositivi di protezione, così come sostenuto dagli stessi lavoratori, considerato che l’azienda svolgeva attività insalubre, di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e, dunque, era tenuta per legge, ai sensi del D.P.R. n. 547 del 1955 e del D.Lgs. n. 626 del 1995, artt. 40 e 43, alla fornitura e manutenzione periodica, ivi compreso il lavaggio periodico, dei dispositivi di protezione, e che, anzi nel frattempo, l’attività di lavaggio era stata assunta, in adempimento di preciso obbligo sancito dal contratto collettivo, dall’Azienda in proprio.
Afferma altresì che: “l’idoneità degli indumenti di protezione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori – a norma del D.P.R. n. 457 del 1955, art. 379, fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 626 del 1994 e ai sensi dell’art. 40, art. 43, commi 3 e 4, di tale decreto, per il periodo successivo – deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l’intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa. Le norme suindicate, infatti, finalizzate alla tutela della salute quale oggetto di autonomo diritto primario assoluto (art. 32 Cost.), solo nel suddetto modo conseguono il loro specifico scopo che, nella concreta fattispecie, è quello di prevenire l’insorgenza e il diffondersi d’infezioni. Ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell’obbligo previsto dalle citate disposizioni“.
Ciò posto, sussiste il diritto dei lavoratori al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1218 c.c., risultando affetta da nullità parziale, per contrasto con norme imperative (D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 377 e 379, fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 626 del 1994 ed a norma dell’art. 40, comma 1 e art. 43, commi 3 e 4) la clausola, in senso contrario, del contratto collettivo (In precedenza: Cass. civ., n. 22929/2005; n. 14712/2006; n. 11729/2009; n. 23314/2010. Da ultimo: Cass. civ., n. 16495/2014).
Possiamo riassumere, pertanto, come in linea generale gli indumenti di lavoro normalmente possono assolvere diverse funzioni: 1) di divisa, vale a dire di uniforme aziendale ovvero strumento di identificazione del personale dipendente (si pensi al personale di bordo degli aerei o degli treni); 2) di custodia, vale a dire di salvaguardia degli abiti civili durante l’espletamento dell’attività lavorativa (si pensi ai dipendenti delle officine meccaniche); 3) di protezione da rischi per la salute e sicurezza, rientrando solo in questo caso tra i Dispositivi di Protezione Individuale –DPI (si pensi agli addetti alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, alla pulizia delle stazioni o alla manutenzione della rete ferroviaria).
Quando gli indumenti assolvono l’anzidetta ultima funzione (indumenti atti ad evitare il contagio con sostanze nocive, tossiche, corrosive o con agenti biologici), esiste l’obbligo di fornitura e di lavaggio degli stessi indumenti, siccome strumentali alla tutela della salute e sicurezza dei dipendenti.
In tali casi, i lavoratori hanno diritto alla retribuzione dell’attività lavorativa prestata ed al rimborso delle spese sostenute, per la pulizia degli indumenti di protezione, forniti dal datore di lavoro, ogni clausola di senso contrario, sia pure contenuta nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, risulta affetta da nullità parziale, per contrasto con norme imperative e, in quanto tali, inderogabili.
Fermo restando l’obbligo del lavoratore di preservare e curare gli indumenti forniti dal datore di lavoro (obbligo di diligenza previsto dall’art. 2104 c.c.) che, tuttavia, nel caso dei dispositivi di protezione individuale, non può estendersi fino al dovere di lavaggio degli stessi.
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