Da ultimo, il già citato D.Lgs. in via di approvazione apporta ulteriori modifiche alle sanzioni vigenti in materia di libro unico del lavoro (successivamente LUL) e prospetto paga.
In particolare, il comma 5 dell’art. 22 modifica l’art. 39 del D.L. n. 112/2008 sostituendo il comma 7 che disciplina le sanzioni per omessa o infedele registrazione sul LUL.
La novella normativa prevede che “l’omessa o infedele registrazione dei dati che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali viene punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 1500,00. La sanzione è aumentata per un importo che va da 500,00 a 3.000,00 euro se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero ad un periodo superiore a sei mesi. Se la predetta violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero ad un periodo superiore a dodici mesi passa da 1.000,00 a 6000,00 euro. La disposizione chiarisce inoltre che “la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate”.
Con l’approvazione della citata normativa, le violazioni in materia di omessa o infedele registrazioni non dovranno più essere moltiplicate, come fino ad oggi previsto dalla prassi ministeriale (cfr. Circolare Ministero del Lavoro n. 23/2011 del 30/08/2011), per ciascuna mensilità cui esse si riferiscono ma gli organi accertatori applicheranno una sola sanzione a prescindere dal numero di violazioni riscontrate e l’aumento della stessa sarà determinato solo dalla circostanza che queste si riferiscano ad un certo numero di lavoratori o che si protraggano per un certo numero di mesi.
Viene inoltre diminuita la sanzione applicabile in caso di violazione amministrativa derivante dall’omessa conservazione del LUL che, a seguito della riforma in commento, verrà punita con una sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 600,00.
Il comma 7 introduce anche alcune modifiche all’art. 5 della L. 4/1953 con riferimento alle sanzioni in materia di prospetto paga. Anche in questo caso la sanzione non potrà più moltiplicarsi, come fino ad oggi avvenuto, per il numero di prospetti paga non consegnati o in cui si siano ravvisate omissioni o inesattezze delle registrazioni ivi apposte, ma la sanzione amministrativa viene rideterminata nell’importo unico da € 150,00 ad € 900,00 a prescindere dal numero delle violazioni riscontrate. Come per il libro unico sono previsti due “fasce” di aumento della sanzione applicata a seconda che la violazione si riferisca a più di cinque lavoratori o interessa un periodo superiore a sei mesi (da € 600,00 ad € 3600,00) ovvero a più di dieci lavoratori o ad un periodo superiore all’anno (da € 1.200,00 ad € 7.200,00).
Il comma 6 sostituisce il comma 2 dell’art. 82 del DPR n. 797/1955 che sanziona la mancata corresponsione degli assegni famigliari. Il datore che, se tenutovi, non provvede alla corresponsione degli assegni famigliari sarà punito con una sanzione amministrativa da € 500,00 ad € 5.000,00. La sanzione aumenta nel caso in cui la violazione si riferisca a più di cinque lavoratori ovvero ad un periodo superiore a sei mesi (sanzione da € 1.500,00 ad € 3000,00) oppure se riguardi più di dieci lavoratori ovvero un periodo superiore a dodici mesi (sanzione da 3.000,00 a 15.000,00 euro).
Passiamo ora ad analizzare le ulteriori novità introdotte dal D.Lgs. in argomento che pur non riferendosi direttamente a modifiche del sistema sanzionatorio in materia di lavoro, previdenza ed assicurazione sociale, determina tuttavia profonde modifiche allo stesso.
Ci si riferisce in particolare all’art. 21 del testo in commento recante varie semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i datori di lavoro. A tal fine vengono apportate alcune modifiche al DPR 1124/1965 (TU delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
Piu nel dettaglio si osserva come il comma 4 preveda l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni, e, pertanto, delle relative sanzioni amministrative relative alla mancata istituzione, mancata conservazione ed omesse registrazioni relative al medesimo di cui all’Art. 4, comma 5, lettera o), D. Lgs. N. 626/1994. Tale abolizione del registro infortuni è comunque connessa, nelle intenzioni del legislatore, alla emanazione del decreto interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro.
Inoltre la predetta disposizione al comma 1 lettera c) modifica l’art. 54 del citato TU nella parte in cui poneva in capo al datore l’onere di trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che avese come conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni. La mancata o ritardata comunicazione dell’infortunio nei termini di legge determinava l’applicazione al datore di lavoro della sanzione amministrativa da € 1.290,00 a € 7.745,00. Dal momento che, dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni tale onere di comunicazione, purché riferito ad infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni, viene posto a carico direttamente dell’Inail, la predetta violazione e le relativa sanzione devono ritenersi ormai implicitamente abrogate.
Da ultimo, l’art.15 prevede che, a partire dal 2017, il libro unico sia tenuto, in modalità telematica, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In merito alle modalità di tenuta, il legislatore rimanda ad un decreto di prossima emissione, nel quale verranno regolate le “ modalità tecniche ed organizzative per la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel libro unico del lavoro”. Pertanto, a partire dall’entrata in vigore della citata normativa, non potranno più essere contestate le violazioni in materia di omessa esibizione, mancata conservazione e obbligo di tenuta del libro unico del lavoro (art. 39 co. 6-7 l. 133/2008).
* Le seguenti considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza
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